Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 30996/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 12/6/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, commi primo e terzo n. 1 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto cond pen.

Nei due motivi di ricorso la difesa rileva che la motivazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza della recidiva sarebbe illogica e contraddittoria.

Il giudizio prognostico espresso, infatti, contrasterebbe con la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute proprio in considerazione del fatto che il ricorrente si è comunque astenuto dal commettere ulteriori fatti penalmente rilevanti dal 2006 in poi.

La valutazione circa l'applicabilità della recidiva, d'altro canto, avrebbe dovuto essere effettuata da ultimo dalla Corte territoriale con riferimento al tempo ormai trascorso, circa 14 anni, e non considerando l'epoca dei fatti stessi.

2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva.

In specifico la difesa rileva che la conclusione dei giudici di merito sarebbe errata e illogica in quanto contrasterebbe con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla considerazione che l'imputato, dopo il fatto oggetto del processo si era astenuto dal commettere ulteriori condotte criminose.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il giudizio afferente all'applicazione della recidiva, infatti, seppure formulato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ad oggetto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne al fine di verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).

Giudizio questo diverso, appunto, da quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come correttamente evidenziato nel caso di specie, è di natura prognostica quanto alla possibilità che l'imputato si astenga, per il futuro, dal commettere altri reati.

La valutazione operata dai due giudici di merito, che hanno dato conto che le condotte poste in essere a poco più di un anno di differenza siano espressione di una maggiore pericolosità (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado e pag- 2 della sentenza di appello), pertanto appare corretta e la motivazione sul punto è adeguata.

Sotto altro profilo, poi, il fatto che i giudici di merito abbiano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza alla pure ritenuta recidiva, determina la carenza di interesse all'attuale impugnazione.

Confermato il giudizio in ordine alla gravità del fatto, infatti, in ricorrente non ha alcun interesse concreto all'esclusione della recidiva in quanto questa non ha avuto incidenza nella determinazione della pena né, d'altro canto, l'interesse a impugnare può essere rinvenuto, come indicato dal ricorrente, nella possibilità meramente astratta ed eventuale che la valenza dell'attuale pronuncia possa costituire presupposto per la ricorrenza di future contestazioni di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962 - 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 12/6/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628, commi primo e terzo n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto cond pen. Nei due motivi di ricorso la difesa rileva che la motivazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza della recidiva sarebbe illogica e contraddittoria. Il giudizio prognostico espresso, infatti, contrasterebbe con la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute proprio in considerazione del fatto che il ricorrente si è comunque astenuto dal commettere ulteriori fatti penalmente rilevanti dal 2006 in poi. La valutazione circa l'applicabilità della recidiva, d'altro canto, avrebbe dovuto essere effettuata da ultimo dalla Corte territoriale con riferimento al tempo ormai trascorso, circa 14 anni, e non considerando l'epoca dei fatti stessi. 2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva. In specifico la difesa rileva che la conclusione dei giudici di merito sarebbe errata e illogica in quanto contrasterebbe con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla considerazione che l'imputato, dopo il fatto oggetto del processo si era astenuto dal commettere ulteriori condotte criminose. La doglianza è manifestamente infondata. Il giudizio afferente all'applicazione della recidiva, infatti, seppure formulato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ad oggetto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne al fine di verificare se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Giudizio questo diverso, appunto, da quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come correttamente evidenziato nel caso di specie, è di natura prognostica quanto alla possibilità che l'imputato si astenga, per il futuro, dal commettere altri reati. La valutazione operata dai due giudici di merito, che hanno dato conto che le condotte poste in essere a poco più di un anno di differenza siano espressione di una maggiore pericolosità (cfr. pag. 6 della sentenza di primo grado e pag- 2 della sentenza di appello), pertanto appare corretta e la motivazione sul punto è adeguata. Sotto altro profilo, poi, il fatto che i giudici di merito abbiano riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza alla pure ritenuta recidiva, determina la carenza di interesse all'attuale impugnazione. Confermato il giudizio in ordine alla gravità del fatto, infatti, in ricorrente non ha alcun interesse concreto all'esclusione della recidiva in quanto questa non ha avuto incidenza nella determinazione della pena né, d'altro canto, l'interesse a impugnare può essere rinvenuto, come indicato dal ricorrente, nella possibilità meramente astratta ed eventuale che la valenza dell'attuale pronuncia possa costituire presupposto per la ricorrenza di future contestazioni di recidiva reiterata ex art. 99, comma 4 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962 - 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01). 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
Sentenza Cassazione n. 30996/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris