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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18173/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione emessa in data 22 maggio 2018, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SCHENA, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Brindisi il 26 settembre 2017; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; CONSIDERATO che l'unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato; che la Corte di merito ha, in primo luogo, correttamente applicato il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi - come vorrebbe il ricorrente - sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271); che, in secondo luogo, il diniego è stato adeguatamente giustificato con il richiamo ai plurimi precedenti riportati dall'imputato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (fra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), specifiche censure, nel caso in esame, inesistenti; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge di cui in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce ha confermato la decisione emessa in data 22 maggio 2018, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SCHENA, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, commesso in Brindisi il 26 settembre 2017; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche; CONSIDERATO che l'unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato; che la Corte di merito ha, in primo luogo, correttamente applicato il principio giurisprudenziale, secondo cui, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi - come vorrebbe il ricorrente - sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271); che, in secondo luogo, il diniego è stato adeguatamente giustificato con il richiamo ai plurimi precedenti riportati dall'imputato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (fra le più recenti, Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693), specifiche censure, nel caso in esame, inesistenti; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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