Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 347/1987
ECLI:IT:COST:1987:347
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - Con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (comunicata il 13 e
notificata il 25 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 4
del 4 gennaio 1984 e iscritta al n. 555 r.o. 1983) nella controversia
promossa dai coltivatori diretti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Torino - Sezione
specializzata agraria, ha giudicato rilevante e, in riferimento
all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 (testo novellato in
virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. in quanto l'art. 413
non prescrive che tanto nella copia del ricorso introduttivo quanto
nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi
al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle
forme dell'art. 416, invito invece prescritto dall'art. 163 n. 7
c.p.c.
1.2.- Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del
Canavesio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura
in calce alla comparsa conclusionale 26 gennaio 1984 depositata il
successivo 27 febbraio argomentando e concludendo per l'accoglimento
della proposta questione ed ha spiegato intervento per il Presidente
del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto
19 gennaio 1984, depositato il successivo 24, concludendo per la
manifesta infondatezza della proposta questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il primo dicembre 1986 (notificata il
30 dello stesso mese e comunicata il 19 gennaio 1987; pubblicata
nella G.U. n. 14 1.ss del primo aprile 1987 e iscritta al n. 75 r.o.
1987) emessa nella controversia individuale di lavoro promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "C.2 C. Confezioni" il Pretore di
Campli, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato rilevante e,
in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co.1 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415
co. 2 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) per
violazione del principio di parità tra le parti e del diritto di
difesa.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo
per la infondatezza della proposta questione con atto d. 10 aprile
1987 depositato il successivo 21.
3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha
insistito nelle conclusioni.
4. - Riuniti i due incidenti oggetto dei quali è la identica
questione di costituzionalità, va dichiarata l'inammissibilità
della costituzione della difesa del Canavesio per tardività.
5. - Il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 415 e 416
(testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c.
per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. ravvisato nella mancata
prescrizione, nell'art. 413, dell'invito a costituirsi nel termine e
nelle forme dell'art. 416 vuoi nella copia del ricorso introduttivo
vuoi nel decreto di fissazione della udienza di discussione da
notificarsi al convenuto, è privo di consistenza: non ha questa
Corte mancato di precisare nella sent. 16 aprile 1980, n. 61 - resa a
proposito della mancata indicazione specifica dei mezzi di prova e
della decadenza irrogata a carico del convenuto dall'art. 420.5. ,
c.p.c. - che la disapplicazione del principio della legale conoscenza
della norma legislativa nulla ha da vedere con il principio di
eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 555/1983 e 75/1987, e
dichiarata la illegittima costituzione del convenuto Canavesio per
tardività; dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., degli artt.
415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533)
c.p.c., nei limiti di cui in motivazione, n. 5, con ordinanza 25
febbraio 1983 (n. 555/1983) del Tribunale di Torino - Sezione
specializzata agraria, e primo dicembre 1986 (n. 75/1987) del Pretore
di Campli, in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI