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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 347/1987

ECLI:IT:COST:1987:347
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1.1. - Con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (comunicata il 13 e notificata il 25 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 4 del 4 gennaio 1984 e iscritta al n. 555 r.o. 1983) nella controversia promossa dai coltivatori diretti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. in quanto l'art. 413 non prescrive che tanto nella copia del ricorso introduttivo quanto nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416, invito invece prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. 1.2.- Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del Canavesio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alla comparsa conclusionale 26 gennaio 1984 depositata il successivo 27 febbraio argomentando e concludendo per l'accoglimento della proposta questione ed ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 19 gennaio 1984, depositato il successivo 24, concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il primo dicembre 1986 (notificata il 30 dello stesso mese e comunicata il 19 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 14 1.ss del primo aprile 1987 e iscritta al n. 75 r.o. 1987) emessa nella controversia individuale di lavoro promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "C.2 C. Confezioni" il Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co.1 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 co. 2 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) per violazione del principio di parità tra le parti e del diritto di difesa.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la infondatezza della proposta questione con atto d. 10 aprile 1987 depositato il successivo 21.

3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nelle conclusioni.

4. - Riuniti i due incidenti oggetto dei quali è la identica questione di costituzionalità, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della difesa del Canavesio per tardività.

5. - Il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. ravvisato nella mancata prescrizione, nell'art. 413, dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416 vuoi nella copia del ricorso introduttivo vuoi nel decreto di fissazione della udienza di discussione da notificarsi al convenuto, è privo di consistenza: non ha questa Corte mancato di precisare nella sent. 16 aprile 1980, n. 61 - resa a proposito della mancata indicazione specifica dei mezzi di prova e della decadenza irrogata a carico del convenuto dall'art. 420.5. , c.p.c. - che la disapplicazione del principio della legale conoscenza della norma legislativa nulla ha da vedere con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 555/1983 e 75/1987, e dichiarata la illegittima costituzione del convenuto Canavesio per tardività; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533) c.p.c., nei limiti di cui in motivazione, n. 5, con ordinanza 25 febbraio 1983 (n. 555/1983) del Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, e primo dicembre 1986 (n. 75/1987) del Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1.1. - Con ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 (comunicata il 13 e notificata il 25 del successivo maggio; pubblicata nella G.U. n. 4 del 4 gennaio 1984 e iscritta al n. 555 r.o. 1983) nella controversia promossa dai coltivatori diretti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. in quanto l'art. 413 non prescrive che tanto nella copia del ricorso introduttivo quanto nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416, invito invece prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c. 1.2.- Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del Canavesio gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce alla comparsa conclusionale 26 gennaio 1984 depositata il successivo 27 febbraio argomentando e concludendo per l'accoglimento della proposta questione ed ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto 19 gennaio 1984, depositato il successivo 24, concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione. 2.1. - Con ordinanza emessa il primo dicembre 1986 (notificata il 30 dello stesso mese e comunicata il 19 gennaio 1987; pubblicata nella G.U. n. 14 1.ss del primo aprile 1987 e iscritta al n. 75 r.o. 1987) emessa nella controversia individuale di lavoro promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della "C.2 C. Confezioni" il Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro, ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 24 co.1 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 co. 2 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) per violazione del principio di parità tra le parti e del diritto di difesa. 2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la infondatezza della proposta questione con atto d. 10 aprile 1987 depositato il successivo 21. 3. - Alla pubblica udienza del 29 settembre 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nelle conclusioni. 4. - Riuniti i due incidenti oggetto dei quali è la identica questione di costituzionalità, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della difesa del Canavesio per tardività. 5. - Il sospetto d'incostituzionalità degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. ravvisato nella mancata prescrizione, nell'art. 413, dell'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416 vuoi nella copia del ricorso introduttivo vuoi nel decreto di fissazione della udienza di discussione da notificarsi al convenuto, è privo di consistenza: non ha questa Corte mancato di precisare nella sent. 16 aprile 1980, n. 61 - resa a proposito della mancata indicazione specifica dei mezzi di prova e della decadenza irrogata a carico del convenuto dall'art. 420.5. , c.p.c. - che la disapplicazione del principio della legale conoscenza della norma legislativa nulla ha da vedere con il principio di eguaglianza e con la tutela del diritto di difesa. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 555/1983 e 75/1987, e dichiarata la illegittima costituzione del convenuto Canavesio per tardività; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533) c.p.c., nei limiti di cui in motivazione, n. 5, con ordinanza 25 febbraio 1983 (n. 555/1983) del Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, e primo dicembre 1986 (n. 75/1987) del Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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