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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 06239/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante p.t. avverso la ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 12/06/2025, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone del 07/03/2025, con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro della predetta società.

2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/06/2025 propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della società, articolando unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis cod. proc. pen., nonché mancanza assoluta di motivazione.

Al riguardo, la ricorrente deduce apparente ed omessa motivazione in punto di periculum in mora, nonché mancanza assoluta di motivazione con riguardo alle allegazioni difensive, con particolare riferimento alla consulenza tecnica redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] - allegata alla memoria depositata il 6 giugno 2025 per l’udienza del 12 giugno 2025, ed avente ad oggetto la valutazione di proporzionalità tra il patrimonio acquisito, i redditi dichiarati e l’attività economica della società -, alla perimetrazione temporale della sproporzione reddituale ritenuta, al collegamento tra il bene sottoposto a sequestro ed il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta vieppiù la omessa pronuncia del Tribunale quanto alla dedotta circostanza che i terreni della società non fossero mai stati oggetto di contratto di locazione con i soggetti ritenuti in ipotesi accusatoria; al riguardo, deduce altresì travisamento della documentazione prodotta dalla difesa.

Assume inoltre la ricorrente che la misura reale è geneticamente viziata in quanto fondata su presupposti fattuali errati, atteso che i terreni oggetto di accertamento nel corso delle indagini non erano della [OSCURATO:PERSONA] ma di altra società, intestata ad altri soggetti, con conseguente frattura logica e motivazione meramente apparente sul punto.

La ricorrente insta pertanto per l’annullamento della ordinanza impugnata.

2.1. In data 7 gennaio 2026 il difensore ha depositato memoria, con allegata documentazione, con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce come il Tribunale non abbia risposto alle specifiche deduzioni difensive né preso in considerazione la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], reitera la censura di travisamento con riferimento ai terreni di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] ed argomenta circa la ammissibilità del ricorso e la apparenza della motivazione in punto di periculum. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01).

1.2. Inoltre, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 – 01, in parte motiva; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818-01; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786-01).

1.3. Nella specie, non risulta motivo consentito quello con cui si prospettano censure relative a questioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di istanza al primo giudice: in particolare, integrano motivi nuovi, siccome non previamente devoluti con l’originaria istanza di dissequestro, quelli relativi alla consulenza tecnica e al correlato profilo di proporzione tra patrimonio acquisito e redditi della società, alla perimetrazione temporale della ritenuta sproporzione reddituale ed al contestato collegamento tra bene sottoposto a sequestro e reato di concorso esterno in associazione mafiosa (vds. istanza di dissequestro datata 28 febbraio 2025 e atto di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. di data 14 marzo 2025).

Con la originaria istanza di dissequestro, invero, da un lato, si deduceva il venire meno del periculum in ragione delle vicende cautelari relative a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, si contestava che i terreni della società [OSCURATO:PERSONA] fossero stati oggetto di locazione ai soggetti indicati (pag. 4 della istanza di dissequestro).

1.3.1. Orbene, ciò premesso, la motivazione del decreto di sequestro preventivo dà conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA], che la società avesse intessuto uno stretto rapporto commerciale con tale [OSCURATO:PERSONA] e che l’attività imprenditoriale svolta dal duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] fosse da ricondurre tutta sotto l’egida della cosca, che garantiva alla [OSCURATO:PERSONA] di agire in regime di monopolio (pag. 30 del decreto indicato).

Quanto, poi, allo specifico profilo del periculum, anche il Tribunale ha esposto una motivazione non meramente apparente, ma anzi compiuta, facendo riferimento a specifici elementi in fatto relativi, altresì, alle modifiche del regime cautelare personale del [OSCURATO:PERSONA], prendendo quindi anche puntualmente in considerazione gli elementi sopravvenuti allegati dalla ricorrente (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata).

Quanto poi al dedotto travisamento degli elementi probatori raccolti in punto di intestazione ed utilizzazione dei terreni, oltre alla considerazione che nella istanza di dissequestro risultano allegate circostanze ed effettuate deduzioni diverse rispetto a quelle sul punto allegate in sede di appello cautelare e ricorso (vds. ancora pag. 4 istanza citata), pare assorbente rilevare come, a fronte di motivazione esistente e non meramente apparente sul punto (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata), la censura si risolva anche in una diversa lettura del dato probatorio consegnato agli atti, non scrutinabile in questa sede.

1.3.2. Le censure portate in ricorso mirano dunque a sollecitare un sindacato, da un lato, su un ambito di cognizione ampliato rispetto a quello posto dalla istanza di dissequestro e, dall’altro, su vizi diversi da quello di violazione di legge, risultando dunque non consentite.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. in persona del legale rappresentante p.t. avverso la ordinanza del 12/06/2025 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria depositata e chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in esito alla camera di consiglio del 12/06/2025, il Tribunale di Catanzaro rigettava l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. avverso l’ordinanza del Tribunale di Crotone del 07/03/2025, con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro della predetta società. 2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/06/2025 propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della società, articolando unico motivo con cui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321 e 322-bis cod. proc. pen., nonché mancanza assoluta di motivazione. Al riguardo, la ricorrente deduce apparente ed omessa motivazione in punto di periculum in mora, nonché mancanza assoluta di motivazione con riguardo alle allegazioni difensive, con particolare riferimento alla consulenza tecnica redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] - allegata alla memoria depositata il 6 giugno 2025 per l’udienza del 12 giugno 2025, ed avente ad oggetto la valutazione di proporzionalità tra il patrimonio acquisito, i redditi dichiarati e l’attività economica della società -, alla perimetrazione temporale della sproporzione reddituale ritenuta, al collegamento tra il bene sottoposto a sequestro ed il reato contestato a [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta vieppiù la omessa pronuncia del Tribunale quanto alla dedotta circostanza che i terreni della società non fossero mai stati oggetto di contratto di locazione con i soggetti ritenuti in ipotesi accusatoria; al riguardo, deduce altresì travisamento della documentazione prodotta dalla difesa. Assume inoltre la ricorrente che la misura reale è geneticamente viziata in quanto fondata su presupposti fattuali errati, atteso che i terreni oggetto di accertamento nel corso delle indagini non erano della [OSCURATO:PERSONA] ma di altra società, intestata ad altri soggetti, con conseguente frattura logica e motivazione meramente apparente sul punto. La ricorrente insta pertanto per l’annullamento della ordinanza impugnata. 2.1. In data 7 gennaio 2026 il difensore ha depositato memoria, con allegata documentazione, con cui, in replica alle conclusioni del Procuratore generale, ribadisce come il Tribunale non abbia risposto alle specifiche deduzioni difensive né preso in considerazione la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], reitera la censura di travisamento con riferimento ai terreni di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] ed argomenta circa la ammissibilità del ricorso e la apparenza della motivazione in punto di periculum. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Va anzitutto in premessa rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01). 1.2. Inoltre, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall'impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l'appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell'istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d'ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335 – 01, in parte motiva; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818-01; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786-01). 1.3. Nella specie, non risulta motivo consentito quello con cui si prospettano censure relative a questioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle oggetto di istanza al primo giudice: in particolare, integrano motivi nuovi, siccome non previamente devoluti con l’originaria istanza di dissequestro, quelli relativi alla consulenza tecnica e al correlato profilo di proporzione tra patrimonio acquisito e redditi della società, alla perimetrazione temporale della ritenuta sproporzione reddituale ed al contestato collegamento tra bene sottoposto a sequestro e reato di concorso esterno in associazione mafiosa (vds. istanza di dissequestro datata 28 febbraio 2025 e atto di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. di data 14 marzo 2025). Con la originaria istanza di dissequestro, invero, da un lato, si deduceva il venire meno del periculum in ragione delle vicende cautelari relative a [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, si contestava che i terreni della società [OSCURATO:PERSONA] fossero stati oggetto di locazione ai soggetti indicati (pag. 4 della istanza di dissequestro). 1.3.1. Orbene, ciò premesso, la motivazione del decreto di sequestro preventivo dà conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA], che la società avesse intessuto uno stretto rapporto commerciale con tale [OSCURATO:PERSONA] e che l’attività imprenditoriale svolta dal duo [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] fosse da ricondurre tutta sotto l’egida della cosca, che garantiva alla [OSCURATO:PERSONA] di agire in regime di monopolio (pag. 30 del decreto indicato). Quanto, poi, allo specifico profilo del periculum, anche il Tribunale ha esposto una motivazione non meramente apparente, ma anzi compiuta, facendo riferimento a specifici elementi in fatto relativi, altresì, alle modifiche del regime cautelare personale del [OSCURATO:PERSONA], prendendo quindi anche puntualmente in considerazione gli elementi sopravvenuti allegati dalla ricorrente (vds. pag. 3 della ordinanza impugnata). Quanto poi al dedotto travisamento degli elementi probatori raccolti in punto di intestazione ed utilizzazione dei terreni, oltre alla considerazione che nella istanza di dissequestro risultano allegate circostanze ed effettuate deduzioni diverse rispetto a quelle sul punto allegate in sede di appello cautelare e ricorso (vds. ancora pag. 4 istanza citata), pare assorbente rilevare come, a fronte di motivazione esistente e non meramente apparente sul punto (vds. pag. 2 della ordinanza impugnata), la censura si risolva anche in una diversa lettura del dato probatorio consegnato agli atti, non scrutinabile in questa sede. 1.3.2. Le censure portate in ricorso mirano dunque a sollecitare un sindacato, da un lato, su un ambito di cognizione ampliato rispetto a quello posto dalla istanza di dissequestro e, dall’altro, su vizi diversi da quello di violazione di legge, risultando dunque non consentite. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
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