CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 28805/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEGLIANZA di Lecceudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 14/01/2026, il [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Lecceha respinto l’opposizione avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del medesimo [OSCURATO:PERSONA] che aveva respinto la richiesta diremissione del debito dovuto per spese legali, in relazione alla sentenza emessadalla Corte di appello di Lecce il 31/01/2008, irrevocabile il 16/10/2008.Osservava il [OSCURATO:PERSONA] come il complessivo debito dovuto dal [OSCURATO:PERSONA] inrelazione alla citata sentenza non fosse assistito dal vincolo di solidarietà, conla conseguenza che esso gravava sull’istante per poco più di € 8.500, sommache, alla luce degli accertamenti patrimoniali e reddituali effettuati, eracertamente alla portata del condannato, il quale avrebbe potuto anchechiederne la dilazione e/o rateizzazione.2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazionel’interessato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unicomotivo, deduce violazione di legge, in particolare degli artt. 535, comma 2,cod. proc. pen., 205, comma 1, d.P.R. 115 del 2002, 2, comma 4, cod. pen. e67, comma 5, d.P.R. 205 del 2002.Contrariamente a quanto ritenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza leccese,il debito complessivo dovuto dal [OSCURATO:PERSONA], oggetto della richiesta di remissione,ammonta ad € 86.304,68, essendo relativo a spese legali inerenti alla sentenzadella Corte di appello di Lecce, passata in giudicato in epoca antecedente allalegge 69 del 2009, che ha abrogato l’art. 535, comma 2, cod. proc. pen. eriformato l’art. 205, comma 1, d.P.R. 115 del 2002.Solo con la citata novella è stato introdotto il principio dellaresponsabilità pro quota, ma la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito chel'esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all'abrogazione dell'art. 535,comma 2, cod. proc. pen., non ha effetto sulle statuizioni di condanna allespese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò non perla natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invecericonosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cuiall'ultimo inciso del comma quarto dell'art. 2 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, GiulioMonferini, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il provvedimento impugnato fonda il rigetto dell’istanza su unpresupposto giuridico non corretto.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha infatti escluso che il debito per speseprocessuali gravante sul condannato fosse assistito dal vincolo di solidarietà e,muovendo da tale premessa, ha valutato la sostenibilità dell’obbligazione conriferimento al solo importo pro quota gravante sul condannato, pari a poco piùdi euro 8.500, anziché all’intero importo di euro 86.304,68 risultante dallacartella di pagamento emessa in relazione alla sentenza della Corte di appello diLecce del 31 gennaio 2008, irrevocabile il 16 ottobre 2008.3. Tale impostazione non è conforme al quadro normativo applicabileratione temporis.Prima della novella introdotta dalla legge n. 69 del 2009, il sistemadelle spese processuali era retto, per quanto qui rileva, dal combinato dispostodell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002.Il primo prevedeva la condanna solidale degli imputati al pagamentodelle spese processuali quando fossero stati condannati per il medesimo reato oper reati connessi; il secondo disciplinava il recupero delle spese nei confrontidei condannati secondo il titolo formatosi nel processo penale, sicché, inpresenza di una statuizione solidale, anche l’attività di recupero doveva essereriferita all’intero importo dell’obbligazione.La legge n. 69 del 2009 è intervenuta su entrambi i versanti: da un lato,ha abrogato l’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., eliminando il vincolo disolidarietà tra coimputati condannati; dall’altro, ha riformulato l’art. 205 d.P.R.n. 115 del 2002 in coerenza con il nuovo criterio della responsabilità per quota,stabilendo che il recupero delle spese debba avvenire nei confronti di ciascuncondannato per la parte a lui riferibile.La disciplina sopravvenuta, tuttavia, non incide sulle statuizioni dicondanna alle spese già divenute irrevocabili anteriormente alla riforma,poiché, in tali casi, il titolo esecutivo resta conformato alla disciplina previgentee conserva il vincolo solidale in esso incorporato.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che l’esclusionedel vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2,cod. proc. pen. non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesseanteriormente in tal senso e passate in giudicato, non già per la naturaprocessuale della disposizione abrogatrice, alla quale va invece riconosciutanatura sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all’ultimo incisodell’art. 2, comma 4, cod. pen. (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012,Pislor, Rv. 251267 - 01).Il principio è stato successivamente ribadito dalla giurisprudenza dilegittimità, secondo cui l’abrogazione del vincolo di solidarietà non incide sullecondanne alle spese processuali già divenute irrevocabili prima dell’entrata invigore della disciplina sopravvenuta, permanendo, per esse, l’obbligazionesolidale originariamente stabilita (Sez. 1, n. 8320 del 30/01/2020, Timpanelli,Rv. 278486 - 01).4. Applicando tali coordinate al caso di specie, deve ritenersi erroneo ilpresupposto sul quale si fonda l’ordinanza impugnata.La sentenza della Corte di appello di Lecce, dalla quale trae origine ildebito per spese processuali oggetto dell’istanza di remissione, è divenutairrevocabile il 16 ottobre 2008, dunque in epoca anteriore all’entrata in vigoredella legge n. 69 del 2009. Ne consegue che la relativa condanna alle speseresta regolata dalla disciplina previgente, fondata sul combinato dispostodell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 205 d.P.R. n. 115 del 2002,sicché il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe dovuto valutare l’istanzaconsiderando l’intero importo dovuto in via solidale, e non la sola quotaidealmente riferibile al condannato.L’errore non è meramente formale, ma incide direttamente sullavalutazione richiesta dall’art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la verifica dellecondizioni economiche del condannato e della concreta possibilità di adempierel’obbligazione non può essere condotta allo stesso modo quando il debito presoin considerazione ammonti a poco più di euro 8.500 ovvero quando essoraggiunga l’importo complessivo di euro 86.304,68.Non persuade, pertanto, la conclusione del Procuratore generale pressoquesta Corte, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza diinteresse sul rilievo che, anche applicando il vincolo di solidarietà, l’istanza diremissione del debito dovrebbe essere comunque rigettata. Tale valutazionefinisce, infatti, per sostituire indebitamente al giudizio del [OSCURATO:PERSONA] disorveglianza una prognosi non consentita in sede di legittimità, tanto piùperché il provvedimento impugnato ha svolto la verifica di sostenibilità deldebito in relazione ad un importo sensibilmente inferiore rispetto a quello che,alla luce del richiamato principio di diritto, deve essere considerato.Neppure può assumere rilievo dirimente, in questa sede, il riferimentoalla possibile dilazione o rateizzazione del pagamento. Si tratta di profilo chepotrà essere eventualmente apprezzato dal giudice del rinvio, nell’ambito dellacomplessiva valutazione delle condizioni economiche dell’interessato e dellaconcreta incidenza dell’obbligazione sul suo patrimonio, ma che non consente diritenere privo di interesse il ricorso, il quale mira proprio a rimuovere l’erroneoparametro economico utilizzato nel provvedimento impugnato.5. L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alMagistrato di sorveglianza di Lecce, perché proceda a nuovo esame dell’istanzaalla luce dei principi sopra richiamati. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alMagistrato di sorveglianza di Lecce.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]