CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 49610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, in data 4 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, oltre a non essere consentito alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, è anche manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge, conformemente ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Sez. U, Filardo, Rv. 280027 - 02) e con ampia argomentazione (si vedano pagg. 6 - 9 sulla sussistenza del dolo di estorsione alla luce della consapevolezza dell'imputato della volontà del presunto creditore di non voler azionare il credito nonché per l'aver agito, trattandosi di terzo estraneo al rapporto, al fine del soddisfacimento di interessi propri e non del credito altrui); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre