CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 26611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12095 R.G.anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA L.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; controricorrente avverso la SENTENZA n. 713/2021 emessa da CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal c onsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] . Sez. I–RG 12095/2022 camera di consiglio11.9.2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Con sentenza del 13 dicembre 2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado del Tribunale di Locri e ha dichiarato, con riferimento a un contratto avente ad oggetto l'acquisto di titoli obbligazionari, l’inefficacia della clausola contrattuale che conferiva alla banca il diritto di recedere dal contratto; ha conseguentemente dichiarato improduttivo di effetti l’atto con cui il [OSCURATO:SOCIETA].― poi incorporat o in [OSCURATO:PERSONA] ― aveva manifestato l'intendimento di sciogliersi dal vincolo assunto con [OSCURATO:PERSONA], acquirente dei titoli (atto, questo, cui era seguito l'accreditamento, da parte della banca, delle somme «contrattualmente risultanti alla data di estinzione» sul conto del predetto cliente). 2. ─ La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con un ricorso articolato indue motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bisc.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il tenore che segue. «Col primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante [OSCURATO:SOCIETA], ha denunciato la violazione degli artt. 1460 c.c. e 112 c.p.c..; «il motivo verte sul mancato accoglimento di una eccezione di inadempimento che sarebbe stata proposta dall’istituto di credito; parte ricorrente evoca il quinto motivo di appello, con cui aveva rilevato quanto segue: in primo grado, essa ricorrente avrebbe dedotto che, in assenza di un'offerta non formale, da parte di Umbaca, delle somme a lui restituite, maggiorate degli interessi legali, non era consentito dare esecuzione al contratto concluso, da cui la banca stessa era receduta; Sez. I–RG 12095/2022 camera di consiglio11.9.2024 «la censura è carente della necessaria specificità; «posto che è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, trattandosi di eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio (Cass. 16 marzo 2011, n. 6168; Cass. 20 settembre 2002, n. 13746), era necessario fornire precise indicazioni quanto alla deduzione del mezzo di difesa nella comparsa di risposta di primo grado: e ciò attraverso la trascrizione dei brani, contenuti nell’atto, idonei a consentire alla Corte di verificare se una eccezione nel senso indicato fosse stata effettivamente sollevata; «per contro, il ricorso per cassazione non fornisce ragguagli in proposito e ─ anzi ─ il riassunto della comparsa di risposta operato alle pagg. 3 s. di tale atto impugnatorio non reca puntuale menzione della proposizione dell’eccezione in parola; «si legge, del resto, nella sentenza impugnata (pag. 2) che [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a costituirsi «alla prima udienza di comparizione», quindi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. (e di ciò si trae conferma dalla comparsa di risposta in primo grado depositata in questa sede dalla ricorrente, la quale reca una data non anteriore, ma successiva a quella della vocatio in ius): per il che una eccezione in senso stretto che fosse stata articolata nella detta comparsa risulterebbe, comunque, tardiva; «non essendovi riscontro della tempestività dell’eccezione, resta escluso il vizio di omessa pronuncia ad essa riferito: infatti, l'omessa pronuncia, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile, non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito di quella domanda (ad es.: Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24445) e il medesimo principio trova applicazione con riferimento al vizio di omessa pronuncia su di una eccezione (cfr. infatti, con riguardo al precedente regime dell’appello, Cass. 10 marzo 1979, n. Sez. I–RG 12095/2022 camera di consiglio11.9.2024 1493, secondo cui la sentenza di gravame che non prenda in esame un’eccezione tardivamente proposta non incorre nel vizio suddetto, né in quello di omessa motivazione); «col secondo motivo la sentenza impugnata è censurata, ancora, per violazione dell’art. 112 c.p.c.; «la ricorrente si duole, in sintesi, dell'omessa pronuncia sulla domanda a che la dichiarazione dell'obbligo dell'istituto bancario di osservare il contratto fino alla sua naturale scadenza fosse subordinata alla preventiva restituzione della somma accreditata alla controparte; «vale sul punto quanto sopra rilevato con riguardo all’eccezione di inadempimento: poiché la costituzione dell’odierna ricorrente nel giudizio di primo grado fu tardiva, la domanda riconvenzionale ivi spiegata è da considerare inammissibile: onde l’omessa pronuncia non può ravvisarsi; «il ricorso si profila dunque inammissibile». 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere il contenuto della proposta. Con riguardo all’eccezione di inadempimento resta fermo un dato: la trascrizione dello stralci o della comparsa di risposta che dovrebbe contenere la formulazione della detta eccezione non fornisce precisa evidenza di una tale deduzione;la comprensione dell’effettiva portata di questa è ostacolata dalla decontestualizzazione del brano dalla detta comparsain cui è contenutoe dalla pretermissione di alcune parti del testo in corrispondenza d i punti sospensivi. Si rileva, al riguardo, che la deduzione di errores in procedendoimplica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il «fatto processuale» (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181): infatti, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche Sez. I–RG 12095/2022 camera di consiglio11.9.2024 puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso (Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880); in tal senso si impone la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 30 luglio 2024, n. 21346). In particolare, non essendo il vizio di omessa pronuncia rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi(Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass. 4 luglio 2014, n. 15367). Riesce peraltro difficile credere che l’odierna ricorrente avesse inteso proporre l’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. , visto che questa presuppone l’inadempimento di controparte, mentrenel caso in esame si faquestione delle condizioni cui sarebbe stato soggetto il ripristino della situazione preesistente all’illegittimo recesso . E l a perplessità trova conferma nel rilievo per cui,proprio con riguardo al tema che qui interessa, l’odierna ricorrente ebbe a ri chiedere , con domanda riconvenzionale,di subordinare l'accoglimento della pretesa attorea di «osservare il contratto sino alla sua naturale scadenza»alla preventiva restituzione della somma accreditata,maggiorata dei relativi interessi: iniziativa ― questa sì ― pienamente congruente con la situazione giuridica determinatasi a seguito della declaratoria di inefficacia del Sez. I–RG 12095/2022 camera di consiglio11.9.2024 recesso. Quanto alla detta domanda, che è oggetto del secondo motivo di ricorso, deve poi ribadirsiche essa fu proposta tardivamente, secondo quanto rilevato nella proposta. Quel che si è detto non esclud e , ovviamente, che una vera e propria eccezione di inadempimento potesse essere sollevata dalla banca in un procedimento diverso rispetto a quello culminato col presente giudizio di legittimità: in un procedimento,cioè, in cui si fosse fatta questione non già dell’obbligo di Intesa di dare esecuzione al contratto concluso il 3 settembre 1998, ma― appunto ― dell’ effettivo inadempimentodell’istituto di credito all’obbligo suddetto. 3. ― Il ricorso va dunque respinto. 4. ― Le spese processuali seguono la soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.. Le dette disposizioni, cui fa rinvio l'art. 380-bisc.p.c., sono difatti immediatamente applicabili giusta il comma 1 dell’art. 35 del d,lgs. n. 149/2022 ai giudizi ─ come quello in esame ─ introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio (Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433, in motivazione). Vale, poi, rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. ─ codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. I–RG 12095/2022 camera di consiglio11.9.2024 Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540). In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 7.000,00 , oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore della parte controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’u