CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6146/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA]- gna, rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaProperzio, n. 27 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rap- presentata e difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaPinciana, n. 25 ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 3321/17, depositata il 14 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che con sentenza del 30 giugno 2015 il Tribunale di Milano ri- gettò la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da operazioni anomale poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società attrice,nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 6 giugno 2011; che l'impugnazione proposta dalla Repower è statarigettata dalla Corte d'appello di Milano, che con sentenza del14 luglio 2017 ha rigett ato anche l'appello incidentale proposto dalla Banca; che avverso la predetta sentenza la Repower ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in otto motivi, illustrati anche con memoria; che ha resistito con controricorso il Ba nco [OSCURATO:SOCIETA]., succeduto alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano a seguito di fusione, proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad un solo motivo. Considerato che con atto sottoscritto anche dal difensore il 5 luglio 2022, notificato e depositato in Cancelleria in pari data, la ricorrente ha rinunciato all'impugnazione, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendotrovato una soluzione conciliativa con la controparte; che con atto sottoscritto anche dai difensoriil 6 luglio 2022, notificato e depositato in Cancelleria in pari data, la controricorrente ha accettato l a ri- nuncia, confermando gli accordi conciliativi intervenuti inter partese dichia- rando a sua volta di rinunciare al controricorso; che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell'adu- nanza camerale, e dovendosi intendere la rinuncia al controricorso come ri- nuncia al ricorso incidentale condizionato proposto dalla controricorrente, sussistono i presupposti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ. per la dichiara- zione di estinzione del procedimento, senza che occorra procedere al regola- mento delle spese processuali, avuto riguardo all'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., preclude la condanna dellarinunciante alle spese; che in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ri- corrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l'impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d'interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente ca- rattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (cfr. Cass., Sez. VI, 18/07/ 2018,n. 19071; 12/11/2015, n. 23175).