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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09455/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 04Q69WE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha qualificato il fatto ai sensi dell' art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990 e rideterminato la pena in anni due ed euro 3000 di multa.

2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, nell'accogliere il motivo di appello relativo alla derubricazione dei fatti contestati, ha quantificato la pena base per il reato di cui all'ad 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, in misura prossima al massimo edittale, senza fornire alcuna adeguata motivazione ed anzi utilizzando mere formule di stile.

Evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio impone l'espressa indicazione delle ragioni che hanno portato il giudice a discostarsi dal minimo edittale.

Al riguardo, evidenzia la insufficienza del richiamo alla quantità di sostanza, alle dosi ricavabili e ai precedenti penali, in quanto la quantificazione della pena base nella misura prossima al massimo edittale impone un onere motivazionale specifico e dettagliato che non si limiti a un mero richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., o all'utilizzo di formule stereotipate, quale quella che si limiti a richiamare la quantità di sostanza stupefacente detenuta e le dosi ricavabili.

Nella specie, trattasi di grammi 11,712 di cocaina, quindi di un quantitativo non ingente.

Il giudice a quo ha anche fatto richiamo ai precedenti penali del ricorrente in modo generico, senza alcuna specifica indicazione di quante condanne l'imputato abbia riportato, per quali reati e in che epoca tali reati siano stati commessi.

Pertanto, anche sotto questo profilo, è carente la motivazione della sentenza impugnata che non ha in alcun modo indicato per quali ragioni da tali precedenti abbia desunto una particolare propensione al reato. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca.

La Corte territoriale ha riqualificato la fattispecie nell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma, tuttavia confermando, erroneamente, la confisca dei telefoni cellulari già in sequestro, affermando che tali strumenti sono stati utilizzati per contattare gli acquirenti.

Tuttavia, nel caso di specie, all'imputato è contestata la sola detenzione della sostanza e non la cessione a terzi.

Pertanto, anche sotto questo profilo si manifesta un evidente vizio di legittimità, posto che il giudice non ha neppure preso in considerazione che i cellulari vengono utilizzati quotidianamente anche per altri scopi.

Manca anche qualunque riferimento alla possibilità che la disponibilità di tali dispositivi elettronici aumenti il pericolo di recidiva.

Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in caso di confisca facoltativa, il giudice di merito deve motivare in ordine alla circostanza che la libera 1 w) disponibilità del bene sequestrato possa aumentare le probabilità di commissione di ulteriori reati. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell'ad 240 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro, in quanto il giudice a quo, erroneamente, ha posto a carico dell'imputato l'onere della prova della legittima provenienza del danaro, nonostante nel caso di specie sia contestata la sola detenzione finalizzata alla cessione.

La Corte di appello ha confermato la confisca del denaro, per la precisione di euro 95,00, qualificandolo tale somma come provento del reato e riferendosi quindi a precedenti ed eventuali cessioni di stupefacente, tuttavia non contestate nell'odierno procedimento e che, comunque, non legittimano la confisca nei casi di mera detenzione ai sensi dell'art.73, comma quinto, d.P.R.309/1990.

Richiama in tal senso Sez. 3, n. 16509 del 30/04/2021 che ha affermato il principio secondo il quale non sono confiscabili le somme di danaro che costituiscono ricavato di precedenti e diverse cessioni di droga e sono destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendosi tali somme qualificarsi né come strumento né come prodotto profitto o prezzo del reato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine al primo motivo, si osserva che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

Ma via via che la pena irrogata si approssimi al minimo edittale l'obbligo di motivazione diviene meno pregnante, potendo essere soddisfatto anche attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass., n. 2925 del 1999, Rv. 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464).

1.1. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ha ritenuto di irrogare una pena in misura superiore ai minimi edittali, facendo riferimento alla quantità di sostanza di stupefacente detenuto e al numero di dosi ricavabili, trattandosi di 61 involucri per un peso netto di grammi 11,712 di sostanza stupefacente del tipo cocaina contenenti grammi 6,207 di principio attivo.

Il giudice a quo ha fatto anche riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, al quale è contestata la recidiva reiterata e specifica nel quinquennio.

Pertanto, il giudice di merito ha indicato specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez.6, n.34088 del 07/07/2003, Rv. 226687).

Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha riqualificato il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990 alla luce dei criteri statistici espressi dalla giurisprudenza della Corte di legittimità da Sez.6, n. 45.051 del 03/11/2022 Ud. (dep. 25/11/2022 ) Rv. 284149 ( diff.: Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319), ed ha affermato che la condotta concerne attività di spaccio modesta e rudimentale.

Inoltre, il giudice di merito ha esplicitato che l'utilizzo dei due cellulari utilizzo è funzionale alla cessione dello stupefacente, circostanza che si desume dal rinvenimento, unitamente allo stupefacente, all'interno del domicilio dell'imputato, anche di un quadernino recante indicazione di nomi e di cifre.

Il giudice ha quindi indicato il nesso di asservimento tra il reato ascritto all'imputato e i due cellulari rinvenuti nella sua disponibilità. 3.La terza doglianza è fondata.

Ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (Sez. 4, n.4199/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 238432).

L'art 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del reato.

Il profitto è costituito dal lucro e cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez.

U, 3/07/1996, Chabrui, Rv. 205707) E', pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti.

Si afferma infatti che può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204; Sez.4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248).

È, pertanto, illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez.3, n.7074 del 23/01/2013, Rv.253768).Nel caso di specie, il giudice ha affermato che la somma detenuta dovesse ritenersi provento dell'attività illecita, sebbene sia contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti.

L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui è correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l' introito del relativo corrispettivo.

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee all'imputazione e alla declaratoria di responsabilità.

Si impone dunque un pronunciamento rescindente in ordine alla confisca del danaro.

4. Le considerazioni di cui sopra impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 95, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 95 euro con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Dichiara inammissibile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C.U.I. 04Q69WE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha qualificato il fatto ai sensi dell' art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990 e rideterminato la pena in anni due ed euro 3000 di multa. 2. Il ricorrente affida il ricorso a tre motivi. 2.1.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che la Corte territoriale, nell'accogliere il motivo di appello relativo alla derubricazione dei fatti contestati, ha quantificato la pena base per il reato di cui all'ad 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, in misura prossima al massimo edittale, senza fornire alcuna adeguata motivazione ed anzi utilizzando mere formule di stile. Evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il corretto adempimento dell'obbligo di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio impone l'espressa indicazione delle ragioni che hanno portato il giudice a discostarsi dal minimo edittale. Al riguardo, evidenzia la insufficienza del richiamo alla quantità di sostanza, alle dosi ricavabili e ai precedenti penali, in quanto la quantificazione della pena base nella misura prossima al massimo edittale impone un onere motivazionale specifico e dettagliato che non si limiti a un mero richiamo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., o all'utilizzo di formule stereotipate, quale quella che si limiti a richiamare la quantità di sostanza stupefacente detenuta e le dosi ricavabili. Nella specie, trattasi di grammi 11,712 di cocaina, quindi di un quantitativo non ingente. Il giudice a quo ha anche fatto richiamo ai precedenti penali del ricorrente in modo generico, senza alcuna specifica indicazione di quante condanne l'imputato abbia riportato, per quali reati e in che epoca tali reati siano stati commessi. Pertanto, anche sotto questo profilo, è carente la motivazione della sentenza impugnata che non ha in alcun modo indicato per quali ragioni da tali precedenti abbia desunto una particolare propensione al reato. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della confisca. La Corte territoriale ha riqualificato la fattispecie nell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma, tuttavia confermando, erroneamente, la confisca dei telefoni cellulari già in sequestro, affermando che tali strumenti sono stati utilizzati per contattare gli acquirenti. Tuttavia, nel caso di specie, all'imputato è contestata la sola detenzione della sostanza e non la cessione a terzi. Pertanto, anche sotto questo profilo si manifesta un evidente vizio di legittimità, posto che il giudice non ha neppure preso in considerazione che i cellulari vengono utilizzati quotidianamente anche per altri scopi. Manca anche qualunque riferimento alla possibilità che la disponibilità di tali dispositivi elettronici aumenti il pericolo di recidiva. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale in caso di confisca facoltativa, il giudice di merito deve motivare in ordine alla circostanza che la libera 1 w) disponibilità del bene sequestrato possa aumentare le probabilità di commissione di ulteriori reati. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione dell'ad 240 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla confisca del denaro in sequestro, in quanto il giudice a quo, erroneamente, ha posto a carico dell'imputato l'onere della prova della legittima provenienza del danaro, nonostante nel caso di specie sia contestata la sola detenzione finalizzata alla cessione. La Corte di appello ha confermato la confisca del denaro, per la precisione di euro 95,00, qualificandolo tale somma come provento del reato e riferendosi quindi a precedenti ed eventuali cessioni di stupefacente, tuttavia non contestate nell'odierno procedimento e che, comunque, non legittimano la confisca nei casi di mera detenzione ai sensi dell'art.73, comma quinto, d.P.R.309/1990. Richiama in tal senso Sez. 3, n. 16509 del 30/04/2021 che ha affermato il principio secondo il quale non sono confiscabili le somme di danaro che costituiscono ricavato di precedenti e diverse cessioni di droga e sono destinate a ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendosi tali somme qualificarsi né come strumento né come prodotto profitto o prezzo del reato. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine al primo motivo, si osserva che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio. Ma via via che la pena irrogata si approssimi al minimo edittale l'obbligo di motivazione diviene meno pregnante, potendo essere soddisfatto anche attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass., n. 2925 del 1999, Rv. 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464). 1.1. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ha ritenuto di irrogare una pena in misura superiore ai minimi edittali, facendo riferimento alla quantità di sostanza di stupefacente detenuto e al numero di dosi ricavabili, trattandosi di 61 involucri per un peso netto di grammi 11,712 di sostanza stupefacente del tipo cocaina contenenti grammi 6,207 di principio attivo. Il giudice a quo ha fatto anche riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, al quale è contestata la recidiva reiterata e specifica nel quinquennio. Pertanto, il giudice di merito ha indicato specificamente quali tra i criteri, oggettivi e soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati ritenuti rilevanti ai fini del giudizio. 2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1 cod. pen. è legittima quando risulta dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez.6, n.34088 del 07/07/2003, Rv. 226687). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha riqualificato il fatto ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990 alla luce dei criteri statistici espressi dalla giurisprudenza della Corte di legittimità da Sez.6, n. 45.051 del 03/11/2022 Ud. (dep. 25/11/2022 ) Rv. 284149 ( diff.: Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319), ed ha affermato che la condotta concerne attività di spaccio modesta e rudimentale. Inoltre, il giudice di merito ha esplicitato che l'utilizzo dei due cellulari utilizzo è funzionale alla cessione dello stupefacente, circostanza che si desume dal rinvenimento, unitamente allo stupefacente, all'interno del domicilio dell'imputato, anche di un quadernino recante indicazione di nomi e di cifre. Il giudice ha quindi indicato il nesso di asservimento tra il reato ascritto all'imputato e i due cellulari rinvenuti nella sua disponibilità. 3.La terza doglianza è fondata. Ove venga ravvisata, come nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è possibile procedere alla confisca del danaro trovato in possesso dell'imputato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. e non ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. (Sez. 4, n.4199/08 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 238432). L'art 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono profitto del reato. Il profitto è costituito dal lucro e cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, 3/07/1996, Chabrui, Rv. 205707) E', pertanto certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Si afferma infatti che può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", nè quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204; Sez.4, n. 20130 del 19/04/2022, Rv. 283248). È, pertanto, illegittima la confisca del denaro disposta ai sensi dell'art.240, comma primo, cod. pen. con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, non essendo tale denaro il profitto dell'attività illecita posta in essere (Sez.3, n.7074 del 23/01/2013, Rv.253768).Nel caso di specie, il giudice ha affermato che la somma detenuta dovesse ritenersi provento dell'attività illecita, sebbene sia contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. L'imputazione di vendita di sostanza stupefacente, cui è correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è dunque del tutto estranea alla regiudicanda. Ne deriva che la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l' introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non può pertanto essere confiscata, potendo costituire oggetto della statuizione ablatoria esclusivamente il provento del reato per il quale l'imputato è stato condannato e non di altre condotte illecite, estranee all'imputazione e alla declaratoria di responsabilità. Si impone dunque un pronunciamento rescindente in ordine alla confisca del danaro. 4. Le considerazioni di cui sopra impongono l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, limitatamente alla confisca della somma di danaro di euro 95, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 95 euro con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Dichiara inammissibile
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