CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità per entrambe le truffe ascritte, nonché in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generíche, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 -01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016, Beltrami, Rv. 267380 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 2, n. 13387 del 14/03/2012, Cociu, Rv. 252708 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa di cui al capo a) dell'imputazione; pagg. 5 e 6 sulla prova della truffa di cui al capo b); pag. 6 sul diniego delle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,