Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25783/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle autcrità giudiziarie spagnole, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo per la esecuzione della pena per il reato di traffico di stupefacenti.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: sussistenza delle condizioni per il rifiuto della consegna (il ricorrente ha un unico parente sul territorio europeo che si trova in Italia disposto ad accoglierlo).

2. Il ricorso è stato proposto il 5 maggio 2323, ovvero rPriagìstb_lben oltre i termini previsti dall'art. -»

I. n. 69 del 2005 (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 aprile 2023), e quindi stante 121 tardività ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano.

Il ricorrente va pertanto condannato alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5,

I. n. 69 del 2005.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila disponeva la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle autcrità giudiziarie spagnole, che l'avevano richiesta con mandato di arresto europeo per la esecuzione della pena per il reato di traffico di stupefacenti. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: sussistenza delle condizioni per il rifiuto della consegna (il ricorrente ha un unico parente sul territorio europeo che si trova in Italia disposto ad accoglierlo). 2. Il ricorso è stato proposto il 5 maggio 2323, ovvero rPriagìstb_lben oltre i termini previsti dall'art. -» I. n. 69 del 2005 (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 aprile 2023), e quindi stante 121 tardività ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano. Il ricorrente va pertanto condannato alle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005. Così de
Sentenza Cassazione n. 25783/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris