CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25331/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIANZA di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alTribunale di Sorveglianza di Catanzaro per nuovo esameRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza diCatanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima sede in data 7marzo 2025 avente ad oggetto la liberazione anticipata relativamente ai periodi 9maggio 2016 – 14 marzo 2017 e 20 marzo 2023 – 14 maggio 2023.Le conformi decisioni di merito sono state giustificate con il richiamo alledenunce per due delitti commessi il 20 marzo 2023 (detenzione di sostanzestupefacenti) ed il 19 ottobre 2023 (evasione).2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], permezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo con il qualeha eccepito il vizio di motivazione manifestamente illogica ai sensi dell’art. 606,lett. e), cod. proc. pen.In merito all’episodio dell’evasione, ha sottolineato la mancanza di ognievidenza circa la pendenza di un qualsiasi procedimento penale.stato giudicato apodittico e privo di riferimenti concreti alla personalità delricorrente e alle relazioni comportamentali relative alla sua detenzione; elementoinformativo indispensabile per provvedere sulla concessione del beneficio di cuiall’art. 54 Ord. pen.Incontestata la condotta che ha portato all’arresto di [OSCURATO:PERSONA] nel 2023, ilricorrente ha messo in evidenza la mancanza di qualsiasi elemento che possacollegare l’episodio al mancato raggiungimento di una effettiva rieducazioneriferita al periodo detentivo risalente a circa sette anni prima.Il ricorrente, prima dell’arresto del 2023, era libero avendo terminatol’espiazione della pena nel 2017.La mancanza di qualsiasi condotta deviante per un lungo lasso di tempo,elemento non considerato dal Tribunale di sorveglianza, costituiva un datoindicativo del raggiungimento degli obiettivi di risocializzazione.Peraltro, si tratta di soggetto caratterizzato, per il proprio vissuto (attestatoanche dalla misura alternativa attualmente applicata) particolarmentevulnerabile.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato le denunce del 2023 perdetenzione di stupefacenti ed evasione per escludere la liberazione anticipatariferita, fra l’altro, ad un periodo di detenzione del 2016/2017.Si tratta di presofferto rispetto a quello successivo del 20 marzo/14 maggio2023.Persuasivamente, il Tribunale ha, pertanto, richiamato l’arresto in base alquale «in tema di liberazione anticipata, nella ipotesi in cui questa sia richiesta inrelazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa allaconcessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso unreato in epoca successiva alla cessazione della custodia» (Sez. 1, n. 10721 del13/07/2012, dep. 2013, Troisi, Rv. 255430 - 01 e numerose conformiprecedenti).Giova, inoltre richiamare il consolidato principio per cui «in tema di liberazioneanticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri delcomportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio nonesclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudiziorelativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di unaviolazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione el'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto» (Sez. 1, n. 4019 del13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 – 01; Sez. 1, n. 24449 del12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 – 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep.2015, De, Rv. 263428 – 01).Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a prenderepunto di raggiungimento della funzione rieducativa del trattamento carcerarionegando la configurabilità di siffatta funzione di reinserimento del ricorrente neltessuto sociale.A fronte di tali, sintetiche ma efficaci, considerazioni, il ricorrente oppone, daun lato, censure di natura rivalutativa siccome volte a sollecitare la rivalutazionedi profili personali del ricorrente la cui incidenza decisiva, ai fini del presenteprocedimento, non è adeguatamente illustrata (con particolare riferimento allamisura alternativa attualmente in atto), dall’altro paiono non sufficienti asmentire il mancato raggiungimento della finalità rieducativa del trattamentopenitenziario (con riguardo alla non condivisa lettura degli episodi di reatoasseritamente commessi nel 2023).Peraltro, va richiamato l’ulteriore principio affermato da Sez. 1, n. 33848 del30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498, ovvero che «nel procedimento disorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato,senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, acondizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamentorieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile conl'adesione allo stesso da parte del detenuto» (sostanzialmente conforme Sez. 1,n. 1101 del 23/02/1995, Conti, Rv. 201604 - 01).Inizio modulo3. Alla luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]