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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13163/2026

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agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- ricorrente -contro2026DE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato1531CHIARA MESTICHELLI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 201/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 874/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1531/20261.

La Corte di Appello di Lecce, per quanto ancora in Nruimlieerov doi r,a ccolta generale 13163/2026dichiarava la prescrizione dei contributi dovuti da De VitDisat a pubblicazione 07/05/2026Antonio alla gestione separata Inps per l’anno 2009.2.

Propone ricorso per cassazione l’INPS con un motivo.3.

Resiste con controricorso il professionista.4.

Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’INPS deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.,dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995, dell’art. 18 deld.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. 345/2001 e deld.P.C.M. del 10.6.2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.Lamenta che nella sentenza impugnata è stata affermata laprescrizione di detti contributi sulla scorta del seguente rilievo:a) il termine di decorrenza della prescrizione è da individuarsialla data del 16.6.2010; b) l’interruzione della prescrizione èavvenuta con la richiesta di pagamento dell’ente previdenzialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) è conseguentemente elasso il termine diprescrizione quinquennale, con conseguente maturazione deltermine prescrizionale.L’Inps sostiene, per converso, che l’individuazione del dies a quoè erronea e ciò in quanto il d.P.C.M. del 10.6.2010, all’art. 1, haprevisto lo slittamento del termine per effettuare il versamentodi detti contributi alla data del 6.7.2010, con conseguenteefficacia interruttiva della richiesta dell’Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Preliminarmente va rilevato che – a differenza di quantodedotto in controricorso – il motivo supera il vaglio relativo allacd. autosufficienza, chiaramente e puntualmente illustrato ilNumero registro generale 24087/2021passaggio della motivazione in contestazione, le norme che sNi umero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 13163/2026assumono violate e la questione in rilievo.

Data pubblicazione 07/05/20262.1.

Tanto premesso, va altresì dato immediatamente conto chedel pari sono infondate le ulteriori censure di inammissibilitàsollevate in controricorso: a) con riguardo alla novità dellaquestione relativa all’applicazione del d.P.C.M.del 10.6.2010dedotta, si assume, solo tardivamente in cassazione; b)all’impossibilità per questa Corte di sindacare il contenuto delsuddetto d.P.C.M., mero atto amministrativo, che avrebbedovuto essere tempestivamente prodotto nella fase di merito (ilche non è stato).2.2.

Ebbene, su tali aspetti, osserva il Collegio: in primis, cheove la questione della prescrizione sia stata dedotta e sia stataoggetto di valutazione da parte del giudice di merito (nel casodi specie, detta questione è centrale in entrambe le decisioni),è l’intera fattispecie prescrizionale a costituire oggetto d’esamein sede di impugnazione, con la conseguenza che può esserescrutinata dal giudice di legittimità anche l’individuazione deltermine di decorrenza del termine prescrizionale, pur se nonspecificamente censurata nei gradi di merito, senza che su taleprofilo possa formarsi giudicato interno (cfr. Cass. n.28565/2022; Cass. n. 31685/2022); in secundis, che il d.P.C.M.qui in rilievo non è un mero atto amministrativo, ma piuttostoun atto a contenuto normativo, senz’altro sindacabile da partedel giudice di legittimità e del quale senza dubbio non occorrela produzione documentale in giudizio come per i meri attiamministrativi, destituite quindi di fondamento le ulterioriosservazioni svolte in controricorso ai punti a) e b) del punto2.1.Basti, tra le tante, ricordare in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai d.P.C.M., ha rammentato come, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essNiu mevroa re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026riconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte norNmumaertoi dvi ara ccolta generale 13163/2026tutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa delDlaat a pubblicazione 07/05/2026legge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000).

Ebbene, nell'ipotesi incausa i d.P.C.M. in esame sono stati emanati in attuazione delladelega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997,sicché non ne può essere revocata in dubbio la valenzanormativa e l’efficacia erga omnes.2.3.

Tanto premesso, questo Collegio dà altresì atto di farproprio il consolidato orientamento in materia di termini diprescrizione, segnatamente in punto di rilievo che vanecessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi,al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera deidd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, in virtù dell'art. 12,comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta e delle esigenze organizzativedell’amministrazione, insomma attribuendo ai essi funzioneintegrativa ed attuativa del disposto normativo, nei termini dicui innanzi.Tanto premesso, in ordine alle deduzioni svolte in controricorso(con rinvio a quanto si dirà di seguito quanto all’ultimo profiloevidenziato in controricorso alle pagg. 12-13, ovvero allamancata deduzione e prova che il contribuente nel caso dispecie rientrasse tra i professionisti per i quali sono statielaborati studi di settore e che abbiano dichiarato ricNauvmie roo re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026compensi di ammontare non superiore al limite stabilNiutmoe rop dei rra ccolta generale 13163/2026ciascuno studio di settore dal relativo decreto del MinisterDoat a pubblicazione 07/05/2026dell’Economia e delle Finanze), osserva il Collegio con rinvio, trale tante, a Cass. n. 24186 del 2024 da cui è tratto il passaggiomotivazionale di seguito riportato: in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, vaanzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questaCorte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento e non già dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizioneassicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive); l'obbligazionecontributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal r.d.l. n.1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatorisi prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati».

Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, deld.gs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «iversamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli entiprevidenziali da titolari di posizione assicurativa in una dellegestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entrogli stessi termini previsti per il versamento delle somme dNouvmuertoe re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026in base alla dichiarazione dei redditi»; a chiarNiummeeron dti ora ccolta generale 13163/2026dell'esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assumDeat a pubblicazione 07/05/2026rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questioneanche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previstodai D.P.C.M. (v.

Cass. n. 10273 del 2021, in relazione proprioal pagamento dei contributi 2009, nonché plurime successiveconformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, dettoslittamento; nello specifico, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n.241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva,che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaboratigli studi di settore di cui […]» debbano effettuare i versamenti«entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e«dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo»(lett. b) (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativadei D.D.P.C. in oggetto, v.

Cass. nr. 32683 del 2022, in motiv.,punto 3.2., con richiamo ad altri precedenti della Corte) .Insomma, al contrario di quanto dedotto dal professionista incontroricorso, la prescrizione dei contributi previdenziali dovutialla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadonoi termini per il loro pagamento e si applica anche il differimentoprevisto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 inrelazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, differimento peril quale – rimarca il Collegio - rileva il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle perle quali sono stati elaborati studi di settore, non già lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al relativo regime fiscale, sicché sono infoNnudmaertoe re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026le deduzioni del controricorrente in ordine alla necessitNàum deroe dlli ara ccolta generale 13163/2026prova che egli rientri – in concreto – nella platea dei beneficiarDia.t a pubblicazione 07/05/2026Nella pronunzia innanzi citata (cfr. Cass. n. 24584), sul punto,si è infatti così argomentato con ampio richiamo ai precedentidi legittimità del medesimo segno: quanto alle implicazionisoggettive del differimento, questa Corte ha chiarito che nebeneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; ildifferimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali inconcreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamenteassoggettati per non avere scelto un diverso regimed'imposizione (Cfr. Cass. n. 10273 del 2021); pertanto, ciò cherileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile ad una diquelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione allerisultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668del 2022) .3.

Conclusivamente, non essendosi la sentenza impugnatacassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provederà altresì aliquidare le spese del presente giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviaalla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, cheNumero registro generale 24087/2021provederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio dNi umero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 13163/2026legittimità.

Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 13163/2026Data pubblicazione 07/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- ricorrente -contro2026DE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato1531CHIARA MESTICHELLI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 201/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 17/03/2021 R.G.N. 874/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1531/20261. La Corte di Appello di Lecce, per quanto ancora in Nruimlieerov doi r,a ccolta generale 13163/2026dichiarava la prescrizione dei contributi dovuti da De VitDisat a pubblicazione 07/05/2026Antonio alla gestione separata Inps per l’anno 2009.2. Propone ricorso per cassazione l’INPS con un motivo.3. Resiste con controricorso il professionista.4. Entrambe le parti depositano memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’INPS deduce laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c.,dell’art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995, dell’art. 18 deld.lgs. n. 241 del 1997, dell’art. 17 del d.P.R. 345/2001 e deld.P.C.M. del 10.6.2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.Lamenta che nella sentenza impugnata è stata affermata laprescrizione di detti contributi sulla scorta del seguente rilievo:a) il termine di decorrenza della prescrizione è da individuarsialla data del 16.6.2010; b) l’interruzione della prescrizione èavvenuta con la richiesta di pagamento dell’ente previdenzialedel [OSCURATO:DATA_NASCITA]; c) è conseguentemente elasso il termine diprescrizione quinquennale, con conseguente maturazione deltermine prescrizionale.L’Inps sostiene, per converso, che l’individuazione del dies a quoè erronea e ciò in quanto il d.P.C.M. del 10.6.2010, all’art. 1, haprevisto lo slittamento del termine per effettuare il versamentodi detti contributi alla data del 6.7.2010, con conseguenteefficacia interruttiva della richiesta dell’Inps del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Preliminarmente va rilevato che – a differenza di quantodedotto in controricorso – il motivo supera il vaglio relativo allacd. autosufficienza, chiaramente e puntualmente illustrato ilNumero registro generale 24087/2021passaggio della motivazione in contestazione, le norme che sNi umero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 13163/2026assumono violate e la questione in rilievo. Data pubblicazione 07/05/20262.1. Tanto premesso, va altresì dato immediatamente conto chedel pari sono infondate le ulteriori censure di inammissibilitàsollevate in controricorso: a) con riguardo alla novità dellaquestione relativa all’applicazione del d.P.C.M.del 10.6.2010dedotta, si assume, solo tardivamente in cassazione; b)all’impossibilità per questa Corte di sindacare il contenuto delsuddetto d.P.C.M., mero atto amministrativo, che avrebbedovuto essere tempestivamente prodotto nella fase di merito (ilche non è stato).2.2. Ebbene, su tali aspetti, osserva il Collegio: in primis, cheove la questione della prescrizione sia stata dedotta e sia stataoggetto di valutazione da parte del giudice di merito (nel casodi specie, detta questione è centrale in entrambe le decisioni),è l’intera fattispecie prescrizionale a costituire oggetto d’esamein sede di impugnazione, con la conseguenza che può esserescrutinata dal giudice di legittimità anche l’individuazione deltermine di decorrenza del termine prescrizionale, pur se nonspecificamente censurata nei gradi di merito, senza che su taleprofilo possa formarsi giudicato interno (cfr. Cass. n.28565/2022; Cass. n. 31685/2022); in secundis, che il d.P.C.M.qui in rilievo non è un mero atto amministrativo, ma piuttostoun atto a contenuto normativo, senz’altro sindacabile da partedel giudice di legittimità e del quale senza dubbio non occorrela produzione documentale in giudizio come per i meri attiamministrativi, destituite quindi di fondamento le ulterioriosservazioni svolte in controricorso ai punti a) e b) del punto2.1.Basti, tra le tante, ricordare in termini, Cass. n. 35563/2021che, con riguardo ai d.P.C.M., ha rammentato come, secondol'orientamento consolidato di questa Corte, ad essNiu mevroa re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026riconosciuta natura regolamentare e quindi di fonte norNmumaertoi dvi ara ccolta generale 13163/2026tutte le volte che hanno funzione attuativa o integrativa delDlaat a pubblicazione 07/05/2026legge (cfr. Cass. n. 73/2014; n. 16586 del 2010; n. 20898 del2007; n. 5360 del 2004; n. 23674 del 2004; n. 11949 del 2004;n. 14210 del 2002; n. 1972 del 2000). Ebbene, nell'ipotesi incausa i d.P.C.M. in esame sono stati emanati in attuazione delladelega di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997,sicché non ne può essere revocata in dubbio la valenzanormativa e l’efficacia erga omnes.2.3. Tanto premesso, questo Collegio dà altresì atto di farproprio il consolidato orientamento in materia di termini diprescrizione, segnatamente in punto di rilievo che vanecessariamente attribuito, ai fini della decorrenza degli stessi,al differimento del termine iniziale di prescrizione ad opera deidd.PP.C.M. ratione temporis applicabili, in virtù dell'art. 12,comma 5, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.La norma da ultimo richiamata devolve, infatti, a un decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare itermini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi aimposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendoconto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e deiresponsabili d’imposta e delle esigenze organizzativedell’amministrazione, insomma attribuendo ai essi funzioneintegrativa ed attuativa del disposto normativo, nei termini dicui innanzi.Tanto premesso, in ordine alle deduzioni svolte in controricorso(con rinvio a quanto si dirà di seguito quanto all’ultimo profiloevidenziato in controricorso alle pagg. 12-13, ovvero allamancata deduzione e prova che il contribuente nel caso dispecie rientrasse tra i professionisti per i quali sono statielaborati studi di settore e che abbiano dichiarato ricNauvmie roo re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026compensi di ammontare non superiore al limite stabilNiutmoe rop dei rra ccolta generale 13163/2026ciascuno studio di settore dal relativo decreto del MinisterDoat a pubblicazione 07/05/2026dell’Economia e delle Finanze), osserva il Collegio con rinvio, trale tante, a Cass. n. 24186 del 2024 da cui è tratto il passaggiomotivazionale di seguito riportato: in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, vaanzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questaCorte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestioneseparata decorre dal momento in cui scadono i termini per ilrelativo pagamento e non già dalla data di presentazione delladichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizioneassicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive); l'obbligazionecontributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fattocostitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte delsoggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenutoa presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza,non è presupposto del credito contributivo, così come non lo èrispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pursorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di uncerto reddito, la decorrenza del termine di prescrizionedell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadonoi termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal r.d.l. n.1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatorisi prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevanoessere versati». Viene quindi in rilievo l’art. 18, comma 4, deld.gs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «iversamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli entiprevidenziali da titolari di posizione assicurativa in una dellegestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entrogli stessi termini previsti per il versamento delle somme dNouvmuertoe re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026in base alla dichiarazione dei redditi»; a chiarNiummeeron dti ora ccolta generale 13163/2026dell'esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assumDeat a pubblicazione 07/05/2026rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questioneanche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previstodai D.P.C.M. (v. Cass. n. 10273 del 2021, in relazione proprioal pagamento dei contributi 2009, nonché plurime successiveconformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, dettoslittamento; nello specifico, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1,comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n.241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva,che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, cheesercitano attività economiche per le quali sono stati elaboratigli studi di settore di cui […]» debbano effettuare i versamenti«entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e«dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo»(lett. b) (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativadei D.D.P.C. in oggetto, v. Cass. nr. 32683 del 2022, in motiv.,punto 3.2., con richiamo ad altri precedenti della Corte) .Insomma, al contrario di quanto dedotto dal professionista incontroricorso, la prescrizione dei contributi previdenziali dovutialla gestione separata INPS decorre dal momento in cui scadonoi termini per il loro pagamento e si applica anche il differimentoprevisto dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10/06/2010 inrelazione ai contributi dovuti per l'anno 2009, differimento peril quale – rimarca il Collegio - rileva il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile a quelle perle quali sono stati elaborati studi di settore, non già lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al relativo regime fiscale, sicché sono infoNnudmaertoe re gistro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026le deduzioni del controricorrente in ordine alla necessitNàum deroe dlli ara ccolta generale 13163/2026prova che egli rientri – in concreto – nella platea dei beneficiarDia.t a pubblicazione 07/05/2026Nella pronunzia innanzi citata (cfr. Cass. n. 24584), sul punto,si è infatti così argomentato con ampio richiamo ai precedentidi legittimità del medesimo segno: quanto alle implicazionisoggettive del differimento, questa Corte ha chiarito che nebeneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attivitàeconomiche per le quali sono stati elaborati studi di settore; ildifferimento non si applica, quindi, soltanto a coloro i quali inconcreto alle risultanze di tali studi fossero fisicamenteassoggettati per non avere scelto un diverso regimed'imposizione (Cfr. Cass. n. 10273 del 2021); pertanto, ciò cherileva ai fini del predetto differimento è il fattore oggettivo dellosvolgimento di un'attività economica riconducibile ad una diquelle per le quali sono stati elaborati studi di settore e non lacondizione soggettiva del singolo professionista di effettivasottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione allerisultanze degli studi medesimi (ex multis, cfr. Cass. n. 22336del 2022; Cass. n. 23314 e n. 23309 del 2022; Cass. n. 24668del 2022) .3. Conclusivamente, non essendosi la sentenza impugnatacassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provederà altresì aliquidare le spese del presente giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviaalla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, cheNumero registro generale 24087/2021provederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio dNi umero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 13163/2026legittimità. Data pubblicazione 07/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 24087/2021Numero sezionale 1531/2026Numero di raccolta generale 13163/2026Data pubblicazione 07/05/2026