Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25936/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

legis dall’Avvocatura Generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 1405/22/2022, depositata in data 8 aprile 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2026 del [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentegli avvisi di accertamento nn.

T9M030300116/2018 eT9M030300120/2018, con i quali, in relazione agli anni 2012 e 2013,determinava maggiore reddito per effetto del disconoscimento deicosti sostenuti per remunerare le prestazioni indicate in fattureemesse dalle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ritenuteNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026oggettivamente inesistenti.

L’Ufficio contestava, inoltre, l’indebitaNumero di raccolta generale 25936/2026detrazione dell’IVA.

Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La società impugnava gli atti innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Cremona, che, previa riunione, accoglieva iricorsi; rigettate le eccezioni preliminari relative alla nullità degliavvisi per il mancato rispetto del termine di accertamento e per lamancata allegazione della denuncia penale, la CTP riteneva, nelmerito, effettive le operazioni indicate nelle fatture, poiché i beni iviindicati erano necessari allo svolgimento dell’attività commercialedella contribuente (grandi magazzini di prodotti non alimentari), icorrispettivi risultavano pagati e le due ditte cinesi avevano indicatonei modelli 770 rispettivamente due e tre dipendenti.2.

L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia.La CTR confermava la decisione di prime cure, condividendoneintegralmente l’impianto motivazionale.3.

Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha propostoricorso affidato ad un motivo, ritualmente notificato alla società amezzo pec all’indirizzo del difensore nel grado di appello.La contribuente è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 settembre 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr.

MicheleDi Mauro, ha depositato memoria scritta con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsaapplicazione degli artt. 39 del DPR n. 600/1973, dell’art. 109 TUIR,degli artt. 17 e 19 D.P.R. 633/1972 e dei principi di ripartizionedell’onere probatorio di cui agli artt. 2697 e 2729 c.c.».

Afferma chela CTR avrebbe erroneamente ritenuto incombente sull’Ufficio l’onereprobatorio ex artt. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R.Numero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026Numero di raccolta generale 25936/2026n. 633/1972; vertendosi in materia di operazioni oggettivamenteData pubblicazione 29/09/2026inesistenti, di contro, la legge impone all’A.F. di dimostrare, anchein via presuntiva, l’inesistenza delle operazioni ed al contribuentel’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costoaltrimenti indeducibile.

Nella specie, tale prova non è stata fornitadalla società contribuente: gli elementi indicati dalla CTR(descrizione dettagliata in fattura, avvenuto pagamento e numero didipendenti delle società emittenti le fatture) sono, infatti, inidoneiallo scopo, per giurisprudenza di legittimità consolidata.2.

Il motivo è fondato.2.1.

È opportuno premettere che nella specie l’A.F. hacontestato alla contribuente l'indebita detrazione (ai fini IVA) el’indebita deduzione di costi (ai fini IRES) relativamente adoperazioni, in primo luogo oggettivamente, ma anchesoggettivamente, inesistenti.Ciò posto, è noto che ai fini della identificazione del soggettoonerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulatadall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delleoperazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità hareiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono pertutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicitàdelle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contestial contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative adoperazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova chel'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stataposta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali sifonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrarela fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile,non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale dellescritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta didati e circostanze facilmente falsificabili; in particolare, questa Corte,nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermatoche «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressioneNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno,Numero di raccolta generale 25936/2026l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, Daatna cpuhbebli cianzio ne 29/09/2026forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata nonè stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere didimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; taleprova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura onella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabilio dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabilie vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia» (da ultimo, Cass. 19/04/2025, n.10336).Quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, e che giàdal principio appena riportato si desume possa avere anche solonatura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamentotributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge -rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973(richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettificadelle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passivitàdichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo,possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici,purché gravi, precise e concordanti, senza la necessità che l'Ufficiofornisca prove "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito,investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'attoimpositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente,gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto inmotivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile incassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezzao incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in unsecondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri digravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso allavalutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne èNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026Numero di raccolta generale 25936/2026onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (exData pubblicazione 29/09/2026multis, Cass. 14/06/2022, n. 19115).2.2.

Nella specie, come correttamente evidenziato dal P.G., laCTR non si è attenuta ai suddetti principi in quanto - a fronte dellacontestazione della indebita deduzione da parte della societàcontribuente di costi, ai fini delle imposte dirette, e della detrazioneai fini Iva, in relazione a fatture emesse dalle ditte cinesi afferenti adoperazioni asseritamente oggettivamente e soggettivamenteinesistenti in base a plurimi elementi indiziari di una fittizietà emersiin sede di verifica a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (quali la mancatapresentazione di alcuna dichiarazione fiscale ai fini IVA e II.DD. daparte della [OSCURATO:PERSONA], la presentazione, da parte della ZhouWenhong, delle dichiarazioni IRAP ed Unico 2012 identiche a quellepresentate da altri soggetti sottoposto a controllo, la mancanza didocumentazione di acquisto dei beni fatturati, la inesistenza di benistrumentali in capo alle cedenti e l’assenza di documenti di trasporto)- si è limitata ad affermare, da un lato, che “l’onere probatorio è acarico dell’[OSCURATO:PERSONA] (…) l’Ufficio ha utilizzato unprocedimento inferenziale che non ha portato ad alcuna conclusionedi falsità di tali fatture.

Un tale metodo presuntivo, oltre a non averealcun aggancio al caso concreto, contrasta con le norme accertativeprobatorie legislative”, senza effettuare, violando i criteri giuridici intema di formazione della prova critica, una valutazione complessivadegli elementi indiziari emersi in sede di verifica.Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto, comunque, assolto daparte della contribuente l'onere a contrario circa l'effettività delleoperazioni in base a circostanze, alla luce dei principi soprarichiamati, irrilevanti, quali la descrizione dei beni nelle fatture, laloro coerenza con l’attività commerciale della contribuente ed ipagamenti delle fatture.3.

Il ricorso va, in definitiva, accolto; la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026Numero di raccolta generale 25936/2026grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame eData pubblicazione 29/09/2026per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legis dall’Avvocatura Generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 1405/22/2022, depositata in data 8 aprile 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 settembre2026 del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentegli avvisi di accertamento nn. T9M030300116/2018 eT9M030300120/2018, con i quali, in relazione agli anni 2012 e 2013,determinava maggiore reddito per effetto del disconoscimento deicosti sostenuti per remunerare le prestazioni indicate in fattureemesse dalle ditte [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ritenuteNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026oggettivamente inesistenti. L’Ufficio contestava, inoltre, l’indebitaNumero di raccolta generale 25936/2026detrazione dell’IVA. Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]La società impugnava gli atti innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Cremona, che, previa riunione, accoglieva iricorsi; rigettate le eccezioni preliminari relative alla nullità degliavvisi per il mancato rispetto del termine di accertamento e per lamancata allegazione della denuncia penale, la CTP riteneva, nelmerito, effettive le operazioni indicate nelle fatture, poiché i beni iviindicati erano necessari allo svolgimento dell’attività commercialedella contribuente (grandi magazzini di prodotti non alimentari), icorrispettivi risultavano pagati e le due ditte cinesi avevano indicatonei modelli 770 rispettivamente due e tre dipendenti.2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Lombardia.La CTR confermava la decisione di prime cure, condividendoneintegralmente l’impianto motivazionale.3. Per la cassazione della citata sentenza l’Ufficio ha propostoricorso affidato ad un motivo, ritualmente notificato alla società amezzo pec all’indirizzo del difensore nel grado di appello.La contribuente è rimasta intimata.È stata fissata l’adunanza camerale per il 16 settembre 2026.[OSCURATO:PERSONA], nella persona del dr. MicheleDi Mauro, ha depositato memoria scritta con cui ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio lamenta, ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsaapplicazione degli artt. 39 del DPR n. 600/1973, dell’art. 109 TUIR,degli artt. 17 e 19 D.P.R. 633/1972 e dei principi di ripartizionedell’onere probatorio di cui agli artt. 2697 e 2729 c.c.». Afferma chela CTR avrebbe erroneamente ritenuto incombente sull’Ufficio l’onereprobatorio ex artt. 39, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 e 54 d.P.R.Numero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026Numero di raccolta generale 25936/2026n. 633/1972; vertendosi in materia di operazioni oggettivamenteData pubblicazione 29/09/2026inesistenti, di contro, la legge impone all’A.F. di dimostrare, anchein via presuntiva, l’inesistenza delle operazioni ed al contribuentel’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costoaltrimenti indeducibile. Nella specie, tale prova non è stata fornitadalla società contribuente: gli elementi indicati dalla CTR(descrizione dettagliata in fattura, avvenuto pagamento e numero didipendenti delle società emittenti le fatture) sono, infatti, inidoneiallo scopo, per giurisprudenza di legittimità consolidata.2. Il motivo è fondato.2.1. È opportuno premettere che nella specie l’A.F. hacontestato alla contribuente l'indebita detrazione (ai fini IVA) el’indebita deduzione di costi (ai fini IRES) relativamente adoperazioni, in primo luogo oggettivamente, ma anchesoggettivamente, inesistenti.Ciò posto, è noto che ai fini della identificazione del soggettoonerato della prova, nella ipotesi di contestazione formulatadall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delleoperazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità hareiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono pertutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicitàdelle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contestial contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative adoperazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova chel'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stataposta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali sifonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrarela fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile,non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale dellescritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta didati e circostanze facilmente falsificabili; in particolare, questa Corte,nelle ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermatoche «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressioneNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno,Numero di raccolta generale 25936/2026l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, Daatna cpuhbebli cianzio ne 29/09/2026forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata nonè stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere didimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; taleprova, tuttavia, non può consistere nella esibizione della fattura onella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabilio dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabilie vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparirereale un'operazione fittizia» (da ultimo, Cass. 19/04/2025, n.10336).Quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, e che giàdal principio appena riportato si desume possa avere anche solonatura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamentotributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, la legge -rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973(richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettificadelle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passivitàdichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo,possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici,purché gravi, precise e concordanti, senza la necessità che l'Ufficiofornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito,investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'attoimpositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente,gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto inmotivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile incassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezzao incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in unsecondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri digravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso allavalutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne èNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026Numero di raccolta generale 25936/2026onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (exData pubblicazione 29/09/2026multis, Cass. 14/06/2022, n. 19115).2.2. Nella specie, come correttamente evidenziato dal P.G., laCTR non si è attenuta ai suddetti principi in quanto - a fronte dellacontestazione della indebita deduzione da parte della societàcontribuente di costi, ai fini delle imposte dirette, e della detrazioneai fini Iva, in relazione a fatture emesse dalle ditte cinesi afferenti adoperazioni asseritamente oggettivamente e soggettivamenteinesistenti in base a plurimi elementi indiziari di una fittizietà emersiin sede di verifica a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. (quali la mancatapresentazione di alcuna dichiarazione fiscale ai fini IVA e II.DD. daparte della [OSCURATO:PERSONA], la presentazione, da parte della ZhouWenhong, delle dichiarazioni IRAP ed Unico 2012 identiche a quellepresentate da altri soggetti sottoposto a controllo, la mancanza didocumentazione di acquisto dei beni fatturati, la inesistenza di benistrumentali in capo alle cedenti e l’assenza di documenti di trasporto)- si è limitata ad affermare, da un lato, che “l’onere probatorio è acarico dell’[OSCURATO:PERSONA] (…) l’Ufficio ha utilizzato unprocedimento inferenziale che non ha portato ad alcuna conclusionedi falsità di tali fatture. Un tale metodo presuntivo, oltre a non averealcun aggancio al caso concreto, contrasta con le norme accertativeprobatorie legislative”, senza effettuare, violando i criteri giuridici intema di formazione della prova critica, una valutazione complessivadegli elementi indiziari emersi in sede di verifica.Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto, comunque, assolto daparte della contribuente l'onere a contrario circa l'effettività delleoperazioni in base a circostanze, alla luce dei principi soprarichiamati, irrilevanti, quali la descrizione dei beni nelle fatture, laloro coerenza con l’attività commerciale della contribuente ed ipagamenti delle fatture.3. Il ricorso va, in definitiva, accolto; la sentenza impugnatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondoNumero registro generale 26599/2022Numero sezionale 5864/2026Numero di raccolta generale 25936/2026grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame eData pubblicazione 29/09/2026per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, perché proceda a nuovo esame ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 25936/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris