CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23657/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18259/2019R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in persona della socia l egale r appresentante [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliata in Roma, Via d el Tritone n. 102 , presso lo Studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che la rappresenta e difende , in virtù di procura a margine del ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali r appresentanti ; [OSCURATO:PERSONA] in proprio ; [OSCURATO:PERSONA] in proprio ; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13 , presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ), che li rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ( ), [OSCURATO:PERSONA] ( ), Ma tteo Zambelli ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona dellegale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n.10, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura speciale inviata telematicamente; -controricorrente e ricorrente incidentale- e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 1584/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata e notificata il 10aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche, più brevemente, Montiron)convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, lo studio professionale di ingegneria e architettura “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché i professionisti in esso associati, Ing. [OSCURATO:PERSONA] e Arch. [OSCURATO:PERSONA], deducendo– tra l’altro e per quanto ancora rileva– che: - quale titolare di una struttura immobiliare adibìta ad attività alberghiera e ristorazione, aveva conferito ai predetti professionisti l’incarico di studio, progettazione e direzione di alcuni lavori di ristrutturazione del proprio immobile, tra cui quelli concernenti il recupero del sottotetto per la realizzazione di ulteriori quattro camere di albergo; - questo incarico non era stato esattament e adempiuto in quanto, all’esito dei lavori espletati, non era stato ottenuto dal Comune di Venezia il certificato di agibilità a causa dell’inadeguatezza del sistema fognario; - tale certificato , precisamente, era stato ottenuto con un ritardo di oltre venti mesirispetto alla richiesta di documentazione integrativa formulata dal Comune, all’esito della presentazione di detta documentazione da parte di altro professionista. Sulla base di queste deduzioni, la società attrice domandò che i convenuti fossero condannati, in suo favore,al risarcimento del danno, nonché alla restituzione del compenso loro pagato. Costituitisi in giudizio, i professionisti non solo resisterono alla domanda della Montiron, ma formularonodomanda riconvenz ionale di condannadell’attrice al pagamento del res i duo c orrisp e ttivo per l’opera svolta. Autorizzata la chiamata in causa sia della compagnia [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( nei cui confronti i convenuti avevano proposto domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza), sia della società esecutrice dei lavori, Maw s.r.l., pure convenuta in manleva, il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la domanda riconvenzionale , sul rilievo, tra l’altro, che il ritardo nell’ottenimento dell’agibilità per l’insufficienza del sistema fognario non era addebitabile ai convenuti ma all’attrice, la quale aveva dato rassicurazioni ai professionisti sulla regolarità ed adeguatezza del sistemamedesimo. 2. La sentenza di primo grado fu appellata dalla Montiron s.n.c. dinanzi alla Corte territoriale di Venezia. Con i motivi a sostegno dell’impugnazione, la società appellante, in primo luogo, censurò la gravata pronuncia per avertrattola prova delle suddette rassicurazioni da due documenti prodotti in giudizio dai professionisti, asseritamente contenenti dichiarazioni sottoscritte della sua rappresentante legale, dei quali era stata peraltro accertata la falsità con apposita perizia e che erano stati quindi impugnati difalso (in ragione di ciò, domandò anche la sospensione del giudizio, ex art.295 cod. proc. civ.,in attesa della definizione della querela di falso). In secondo luogo,la Montiron dedusse che, a prescindere da tale falsità, comunque l’esatto adempimento dell’obbligazione professionale avrebbe implicato l’accertamento di tutte le condizioni necessarie per il rilascio dell’agibilità e, tra esse, anche quella della sufficienza dell’impianto fognario. In terzo luogo, l’appellanteosservò che l’int ervallo di venti mesi , dal momento in cui il Comune aveva chiesto documentazione integrativa al momento in cui essa era stata consegnata a mezzo di altro professionista incaricato, dimostrava comunque l’inerzia dei professionisti convenuti. Con sentenza 10aprile 2019, n. 1584, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione, sui rilievi: a) che non sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ., in quanto l’eventuale dichiarazione di falso dei documenti prodotti dai convenuti non costituiva presupposto necessario della decisione sulla loro responsabilità professionale, dovendo essa escludersi a prescindere dai documenti medesimi; b) che , peraltro, risultava provato che la committente aveva effettivamente rassicurato, circa l’efficienza del sistema fognario , i professionisti, sicché questi ultimi avevano condotto la progettazione e l’attività funzionale alla richiesta dell’agibilità nell’erronea convinzione, indotta dalla committente, che l’impianto fognario fosse adeguato; tale prova doveva trarsi non solo dai documenti incriminati di falso, ma anche dalla restante documentazione tecnica prodotta in giudizio, nonché dalle dichiarazioni rese, in sede di escussione testimoniale, dal geometra [OSCURATO:PERSONA], che era stato presente sul cantiere in qualità di socio della Maw s.r.l., l’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori; c)che risultava del pari accertato, per essere stato evidenziato dal CTU, che l’incarico conferito allo [OSCURATO:PERSONA] non ricomprendeva l’indagine e la predisposizione della richiesta di autorizzazione allo scarico fognario; questa richiesta,del resto, era st ata successivamente predisposta da altro professionista, per modo che non poteva rimproverarsi ai convenuti alcuna inerzia in funzione dell’ottenimento del certificato di agibilità; d)che, infine, in ogni caso, non poteva essere imputato allo [OSCURATO:PERSONA] un mancato controllo della idoneità del preesistente sistema fognario, in quanto risultava altresì dimostrato –per averlo dichiarato il testimone [OSCURATO:PERSONA] – che i professionisti avevano più volte ribadito alla società committente la necessità di avere la documentazione completa sulla rete fognaria al fine di ottenere l’agibilità, ma questa documentazione non era stata loro messa a disposizione, sicché la richiesta di integrazione della documentazione formulata dal Comune era addebitabile al contegno dell’appellante. 3.Avverso la sentenza della Corte lagunare propone ricorso per cassazione la Montiron s.n.c.,sulla base di un unico motivo. Rispondono con controricorso lo “[OSCURATO:PERSONA]” e i professionistiin esso associati, proponendo altresì ricorso incid entale condizionato , sulla base di un unico motivo. Risponde altresì con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., la quale propone, a sua volta,ricorso incidentale condizionato, sorretto da un unico motivo. Non svolge difese e resta intimato il Fallimento della società Maw s.r.l..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Sia la parte ricorrente che le due parti controricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale viene denuncia ta «violazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 2236 cod. civ.». La società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la verifica dell’inidoneità degli scarichi fognari non rientrassenell’incarico professionale da essa conferito. Sostiene che sarebbe incontroverso tra le parti –e sarebbe stato altresì accertato da entrambi i giudici di merito – che l’incarico assegnato allo “[OSCURATO:PERSONA]” aveva ad oggetto la progettazione e direzione dei lavori, nonché l’espletamento delle praticheburocratiche, in funzione della realizzazione di quattro camere nel sottotetto. Osserva che, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’architetto, l’ingegnere o il geometra, in seguito all’assunzione dell’obbligazione professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, diviene debitore di un risultato , essendo tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico (viene citata, tra le altre, la pronuncia n. 1214 del 2017 di questa Corte). Pertanto, sarebbe evidente che l’attività di progettazione di lavori finalizzati alla realizzazione di camere nel sottotetto di un immobile non potrebbe che comprendere lo svolgimento di tutte le attività necessarie al rilascio del certificato di agibilità e quindi anche la verifica che la situazione preesistente fosseidonea a conseguire tale risultato. La sentenza sarebbe quindi errata in diritto per aver ritenuto che «la mancata verifica dell’esistenza di un presupposto necessario e indispensabile per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto esulasse dall’oggetto del contratto e non integrasse invece un’ipotesi di violazione del dovere di adempiere l’obbligazione con la diligenza professionale media esigibile» dal professionista. 2.Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dai professionisti viene ribadi to il motivo di appello incidentale condizionato rimasto assorbito dalla decisione di rigetto dell’appello principale della Montirons.n.c.: per l’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, viene infatti invocata l’operatività della polizza assicurativa in virtù della clausola claims madeprevista nel contratto stipulato dallo “[OSCURATO:PERSONA]”con l’UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ; ne sarebbe implicata la necessità di accoglimento della domanda di garanzia condizionata all’eventuale soccombenza degli assicuratisulla domanda principale. 3.Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato proposto dalla UnipolSai s.p.a. si invoca,al contrario, l’inoperatività della polizza o comunque l’esorbitanza dai limiti del massimale nel caso specifico; ne sarebbe implicata l’infondatezza, totale o parziale, della predetta domanda di garanzia. 4.Il ricorso principale è inammissibile per due diverse ragioni e da tale statuizione restano assorbiti i ricorsi incidentalicondizionati. 4.1.In primo luogo, l’unico motivo di ricorso censura soltanto una delle diverse rationes decidendidella sentenza di merito: quella che ha escluso il dedotto inadempimento dell’obbligazione professionale sul rilievo che l’indagine sulla adeguatezza dell’impianto fognario e la predisposizione dell’istanza di autorizzazione allo scarico non rientrava nell’oggetto dell’incarico.Però, la Corte territoriale ha ritenuto che il ritardo nell’ottenimento del certificato di agibilità (in ragione della richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune) non fosseimputabile ai professionisti, i quali – come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] – avevano più volte richiesto alla committente la documentazione completa relativa alla rete fognaria, al fine di ottenere l’agibilità, senza che fosse loro messa a disposizione. Questa autonoma ratio decidendi – sulla base della quale l’inadempimento imputabile dei professionisti è stato escluso, non in ragione dell’inesistenza dell’obbligazione, ma in ragione della colposa omissione dellanecessaria cooperazione del creditore all’adempimento –non è stata in alcun modo censurata. Ne discende l’inammissibilità del motivo (e con esso dell’intero ricorso principale), in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (ex multis, Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass.14/08/2020, n. 17182). 4.2.In secondo luogo, ad onta della formale intestazione, il motivo di ricorso, nell’affermare che l’oggetto del mandato professionale fosse più ampio di quanto accertato dalla Corte d’appello (comprendendo non solo la progettazione e la direzione dei lavori del sottotetto, nonché le pratiche per l’avvio di tali lavori mediante presentazione della DIA, ma anche la verifica dell’impianto fognario ai fini dell’agibilità), impinge inammissibilmente in un accertamento di fatto debitamente motivato.La Corte territoriale, infatti, ha scandito i vari passaggi dell’accertamento di merito, evidenziando come, a seguito deilavori di recupero del sottotetto effettuati sulla base di una DIA presentata nel mese di giugno 2009, era stata chiesta l’agibilità con una dichiarazione della legale rappresentante della Montiron s.n.c., attestante il precedente allacciamento alla rete fognaria sin dal 2003; a tale dichiarazione era però seguita un richiesta integrativa del Comune del 28 ottobre 2009, cui committente e professionisti avevano ritenuto di far fronte con una ulteriore dichiarazione diretta ad evidenziare che non sarebbe aumentato il numero delle persone che avrebbero abitato i locali; la richiesta di autorizzazione era stata poi presentata nel 2011 da altro professionista incaricato. Il giudizio circa la non estensione del mandato professionale alla verifica di adeguatezza del sistema fognario trova fondamento in questi accertamenti di fatto, ritenuti dimostrati non solo con la documentazione incriminata di falsità, ma anche con la prova orale e laconsulenza tecnica d’ufficio. Si tratta di un giudizio di merito legittimato da una motivazione logica e congrua, se si consideri che, alla stregua delle risultanze istruttorie, per come insindacabilmente e complessivamente valutate dal giudice di appello, la stessa committente aveva ritenuto adeguato il sistema di scarico fognario già realizzato nell’anno 2003 (confidando nella circostanza che alla creazione delle nuove camere non sarebbe tuttavia seguito l’aumento delle persone che a vrebbero abitato l’immobile), sicché ben poteva reputarsi che nessun mandato, sotto questo specifico profilo, fosse stato conferito ai professionisti. L’unicomotivo del ricorso principale ( e con esso l’intero ricorso) è , dunque, inammissibile anche perché, nel censurare l’ accertamento operato dal giudice d’ap pello in ordine al contenuto e ai limiti dell’obbligazione professionale assunta nel caso concreto, omette di considerare che tale accertamentoera riservato al giudice del merito e, in quantodebitamente motivato, non è sindacabile da questa Corte di legittimità. 5.In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e da talestatuizione restano assorbiti i ricorsi incidentali condi zi onati. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q. M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbiti i ricorsi incidentali; condanna la ricorrente principale a rimborsare alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, i n Euro 5.500,00, oltre spese forfetarie, esborsi liquidati in Euro 200,00 e accessori; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r