CassazionedecretoSezione UDecisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 33775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 18336-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - resistente - avverso il Decreto Presidenziale del Presidente della Regione Siciliana n. 128 del 4 giugno 2025; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 31 ottobre 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 18336/2025 Numero sezionale 93/2025 Numero di raccolta generale 33775/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 23/12/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Comune di Messina, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti del Ministero dell’interno che non ha svolto attività difensiva, avendo depositato tardivo “atto di costituzione” al solo fine di una ’eventuale partecipazione ad udienza di discussione; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Messina controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore del Comune di Messina in euro 2.500,00, per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 23 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0