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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 giugno 2023

Cassazione n. 22367/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3415-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , press o il cui studio è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Bari per sentire riconoscere l'equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, (con atto notificato il 7 giugno 2008) e poi cancellato dal ruolo il 2.3.2018.

Ric. 2021 n. 03415 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 -2-

1.1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'Appello di Bari rigettava ladomanda sul presupposto che il giudizio civile fosse stato definito con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti.

2. Il decreto monitorio veniva impugnato, exart. 5-ter legge n. 89 del 2001, innanzi alla Corte d'Appello di Bari,che rigettava l'opposizione così argomentando: -il ricorso per equa riparazione depositato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi tempestivo, in quanto proposto quando ancora il processo presupposto era pendente (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 27/04/2015 - Rv. 635154-01), posto che il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo era stato cancellato dal ruolo (exartt. 309, 181 cod. proc. civ.) in data 02.03.2018, e solo decorso un anno da tale data era stato dichiarato estinto (in data 01.03.2019); -il riferimento contenuto nell'art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge 24 marzo 2001, n. 89, applicabile ratione temporisanche al caso concreto, alle ipotesi di inattività delle parti ai sensi degli artt. 306, 307 cod. proc. civ. include anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 309 cod. proc. civ., che costituisce una delle ipotesi tassative di estinzione del processo per inattività delle parti; - inoltre, la parte ricorrente non ha dat o prova del pregiudizio subìto per la violazione della durata ragionevole del processo presupposto, così come richiesto dall'art. 2, comma 2- sexieslett. c) legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Il suddetto decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazionecon due motivi.

Il Ministero della Giustizia resiste concontroricorso.

In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATOCHE: Ric. 2021 n. 03415 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 -3-

1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione della legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies lett. c), e della legge n. 69 del 2009; violazione e mancata applicazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ.

Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui si contraddice, poiché - pur riconoscendo che il giudizio presupposto fosse ancora pendente alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione – ne trae l’errata conseguenza, applicando l’art. 2, comma 2-sexieslett. c) legge n. 89 del 2

001. Orbene, il giudizio presupposto alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione, cioè il 02.11.2018, non era ancora estinto, essendo stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo in data 02.03.2018, determinandosi una situazione di pendenza suscettibile di essere rimossa per effetto di un’eventuale riassunzione tempestiva.

Pertanto, alla data di cancellazione del processo era già abbondantemente maturato il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del procedimento presupposto.

2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge n. 89 del 2001, art. 2, e vizio di motivazione apparente (art. 111 Cost. e art. 135 cod. proc. civ.): poiché alla data di cancellazione della causa dal ruolo (02.03.2018) era abbondantemente maturato il diritto all'indennizzo per eccessiva durata del processo presupposto (introdotto il 07.06.2008), deve escludersi la presunzione di disinteresse prevista dall’art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n. 89 del 2001.

Del resto, ad escludere il disinteresse delle parti milita il fatto (comprovato in atti) che il giudizio presupposto subiva una serie di rinvii per gravosità del ruolo che avrebbero indotto le parti alla stipulazione di una transazione, stipulata in data 22.02.2018.

Ric. 2021 n. 03415 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 -4- Infine, da un'attenta lettura delle copie dei verbali di udienza prodotte in atti si evince che è stata sempre svolta attività difensiva dalle parti, compreso l'espletamento di CTU grafologica.

3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quando entrambi censurano la pronuncia per la non corretta applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n. 89 del 2001 al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] li ritiene fondati, poiché in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo il termine semestrale di proponibilità della domanda, di cui all'art. 4, legge n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l'estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora pendente (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 2015, richiamata anche dalla Corte d’Appello; in precedenza: Cass. n. 26191/13; Cass. n. 6185/10).

Il principio di diritto, correttamente richiamato nel decreto impugnato, comporta tuttavia conseguenze opposte rispetto a quelle tratte dalla Corte territoriale.

Stabilita, infatti, la tempestività del ricorso per equa riparazione, anche alla luce della possibilità di proporre tale domanda nel corso del procedimento durante il quale è maturato l’irragionevole ritardo (Corte Cost., sentenza n. 88 del 26.04.2018), deve escludersi l’applicazione della disposizione di cuiall’art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n. 89 del 2001, poiché in pendenza del giudizio presupposto era maturato, nel caso che ci occupa, il diritto all’equa riparazione legato al patema d’animo e al disagio Ric. 2021 n. 03415 sez.

S2 -ud. 19-06-2023 -5- psicologico provocato dal peso dell’incertezza del giudizio, invece logicamente escluso dalla disposizione richiamata una volta estintosi il giudizio per inattività delle parti.

Nel caso di specie, infatti, la domanda di equa riparazione è stata introdotta in data 02.11.2018, quindi in data anteriore all’estinzione del giudizio presupposto, 01.03.2019, dovendosi considerare il termine di un anno dalla cancellazione dal ruolo (2.3.2018), termineprescritto dall’art. 307 cpc nel testo applicabile ratione temporis, e pertanto, al momento della sua proposizione, si erano già verificate le condizioni per la maturazione del diritto all’equa riparazione, che spetta alla parte del processopendente costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordinealla posizion e coinvolte nel processo.

Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha preteso prova del pregiudizio subìto.

4. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento, il provvedimento cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa ildecreto impugnat o e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3415-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , press o il cui studio è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'Appello di Bari per sentire riconoscere l'equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bari, (con atto notificato il 7 giugno 2008) e poi cancellato dal ruolo il 2.3.2018. Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -2- 1.1. [OSCURATO:PERSONA] della Corte d'Appello di Bari rigettava ladomanda sul presupposto che il giudizio civile fosse stato definito con ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti. 2. Il decreto monitorio veniva impugnato, exart. 5-ter legge n. 89 del 2001, innanzi alla Corte d'Appello di Bari,che rigettava l'opposizione così argomentando: -il ricorso per equa riparazione depositato da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] deve ritenersi tempestivo, in quanto proposto quando ancora il processo presupposto era pendente (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 27/04/2015 - Rv. 635154-01), posto che il giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo era stato cancellato dal ruolo (exartt. 309, 181 cod. proc. civ.) in data 02.03.2018, e solo decorso un anno da tale data era stato dichiarato estinto (in data 01.03.2019); -il riferimento contenuto nell'art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge 24 marzo 2001, n. 89, applicabile ratione temporisanche al caso concreto, alle ipotesi di inattività delle parti ai sensi degli artt. 306, 307 cod. proc. civ. include anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 309 cod. proc. civ., che costituisce una delle ipotesi tassative di estinzione del processo per inattività delle parti; - inoltre, la parte ricorrente non ha dat o prova del pregiudizio subìto per la violazione della durata ragionevole del processo presupposto, così come richiesto dall'art. 2, comma 2- sexieslett. c) legge 24 marzo 2001, n. 89. 3. Il suddetto decreto è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazionecon due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste concontroricorso. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOCHE: Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -3- 1. Con il primo motivo si deduce violazione ed errata applicazione della legge n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies lett. c), e della legge n. 69 del 2009; violazione e mancata applicazione dell'art. 111 Cost. e dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui si contraddice, poiché - pur riconoscendo che il giudizio presupposto fosse ancora pendente alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di equa riparazione – ne trae l’errata conseguenza, applicando l’art. 2, comma 2-sexieslett. c) legge n. 89 del 2 001. Orbene, il giudizio presupposto alla data di proposizione del ricorso per equa riparazione, cioè il 02.11.2018, non era ancora estinto, essendo stata ordinata la cancellazione della causa dal ruolo in data 02.03.2018, determinandosi una situazione di pendenza suscettibile di essere rimossa per effetto di un’eventuale riassunzione tempestiva. Pertanto, alla data di cancellazione del processo era già abbondantemente maturato il diritto all’indennizzo per irragionevole durata del procedimento presupposto. 2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge n. 89 del 2001, art. 2, e vizio di motivazione apparente (art. 111 Cost. e art. 135 cod. proc. civ.): poiché alla data di cancellazione della causa dal ruolo (02.03.2018) era abbondantemente maturato il diritto all'indennizzo per eccessiva durata del processo presupposto (introdotto il 07.06.2008), deve escludersi la presunzione di disinteresse prevista dall’art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n. 89 del 2001. Del resto, ad escludere il disinteresse delle parti milita il fatto (comprovato in atti) che il giudizio presupposto subiva una serie di rinvii per gravosità del ruolo che avrebbero indotto le parti alla stipulazione di una transazione, stipulata in data 22.02.2018. Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -4- Infine, da un'attenta lettura delle copie dei verbali di udienza prodotte in atti si evince che è stata sempre svolta attività difensiva dalle parti, compreso l'espletamento di CTU grafologica. 3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quando entrambi censurano la pronuncia per la non corretta applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n. 89 del 2001 al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] li ritiene fondati, poiché in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo il termine semestrale di proponibilità della domanda, di cui all'art. 4, legge n. 89 del 2001 (nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134), decorre non dalla data del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, ma dal momento in cui si verifica l'estinzione del processo per mancata riassunzione, in quanto, anteriormente alla scadenza del termine stabilito dall'art. 307 cod. proc. civ., lo stesso è ancora pendente (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8543 del 2015, richiamata anche dalla Corte d’Appello; in precedenza: Cass. n. 26191/13; Cass. n. 6185/10). Il principio di diritto, correttamente richiamato nel decreto impugnato, comporta tuttavia conseguenze opposte rispetto a quelle tratte dalla Corte territoriale. Stabilita, infatti, la tempestività del ricorso per equa riparazione, anche alla luce della possibilità di proporre tale domanda nel corso del procedimento durante il quale è maturato l’irragionevole ritardo (Corte Cost., sentenza n. 88 del 26.04.2018), deve escludersi l’applicazione della disposizione di cuiall’art. 2, comma 2-sexies lett. c) legge n. 89 del 2001, poiché in pendenza del giudizio presupposto era maturato, nel caso che ci occupa, il diritto all’equa riparazione legato al patema d’animo e al disagio Ric. 2021 n. 03415 sez. S2 -ud. 19-06-2023 -5- psicologico provocato dal peso dell’incertezza del giudizio, invece logicamente escluso dalla disposizione richiamata una volta estintosi il giudizio per inattività delle parti. Nel caso di specie, infatti, la domanda di equa riparazione è stata introdotta in data 02.11.2018, quindi in data anteriore all’estinzione del giudizio presupposto, 01.03.2019, dovendosi considerare il termine di un anno dalla cancellazione dal ruolo (2.3.2018), termineprescritto dall’art. 307 cpc nel testo applicabile ratione temporis, e pertanto, al momento della sua proposizione, si erano già verificate le condizioni per la maturazione del diritto all’equa riparazione, che spetta alla parte del processopendente costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordinealla posizion e coinvolte nel processo. Erroneamente, dunque, la Corte territoriale ha preteso prova del pregiudizio subìto. 4. Il ricorso merita, pertanto, accoglimento, il provvedimento cassato e rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cassa ildecreto impugnat o e rinvia alla Corte d’Appello di Bari in diversa
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