CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42907/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione, con l'aumenti pena per la recidiva e la diminuente del rito abbreviato, per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.. L'imputato, con ricorso affidato al difensore di fiducia, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza delle censure proposte. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva - la cui applicazione ha comportato l'aumento della pena determinata nel minimo edittale- apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite, con argomenti che denotano la sua incapacità di controllare il proprio comportamento e, quindi, idonei a comprovare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale in occasione del reato commesso e ostativi a formulare un giudizio di meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione della Corte, incentrata sulla verifica in concreto della reiterazione dell'illecito come effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, tiene conto delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della ritenuta sussistenza della recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., che impone la esposizione delle ragioni che legittimano l'aggravamento della pena e, nel caso, espresse con ragioni che si sottraggono a rilievi in sede di legittimità quando siano espressione di un giudizio complessivo ed esaustivo sulla personalità dell'imputato, senza che, necessariamente, tale giudizio debba involgere la disamina di tutti i singoli elementi e parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. Il giudizio espresso a tal riguardo giustifica anche il diniego di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen. genericamente chieste con i motivi di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere esten I Presiden