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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 48995/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] popone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 482 e 476, comma 1, cod. pen. (fatto accertato in Milano in data 26 dicembre 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 49, 482 e 476 cod. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di leciittimità ha affermato che, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o cori scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 08/04/2019, Rv. 276998): infatti, nel caso di specie, le alterazioni apportate sul documento, espressione di un'illecita falsificazione funzionale a posticipare l'orario di rientro presso la propria abitazione e prevedere l'uscita anche per il giorno 26 dicembre, non erano tanto evidenti da escludere qualsivoglia attitudine ingannatoria nei confronti di chiunque, tanto vero che la polizia giudiziaria operante aveva appurato l'alterazione del documento soltanto successivamente al controllo, quando aveva ottenuto dall'ufficio competente una copia dell'autorizzazione emessa dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti dell'imputato (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] popone ricorso per cassazione, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 27 aprile 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 482 e 476, comma 1, cod. pen. (fatto accertato in Milano in data 26 dicembre 2017); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia la violazione degli artt. 49, 482 e 476 cod. pen. e il vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di leciittimità ha affermato che, in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen., la modificazione grafica dell'atto con abrasioni o cori scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni non è indice univoco di una falsità talmente evidente da escludere la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, Sentenza n. 32414 del 08/04/2019, Rv. 276998): infatti, nel caso di specie, le alterazioni apportate sul documento, espressione di un'illecita falsificazione funzionale a posticipare l'orario di rientro presso la propria abitazione e prevedere l'uscita anche per il giorno 26 dicembre, non erano tanto evidenti da escludere qualsivoglia attitudine ingannatoria nei confronti di chiunque, tanto vero che la polizia giudiziaria operante aveva appurato l'alterazione del documento soltanto successivamente al controllo, quando aveva ottenuto dall'ufficio competente una copia dell'autorizzazione emessa dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti dell'imputato (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 48995/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris