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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17555/2024

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pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 29450/2020 proposto da: Comune di Melfi, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente -controricorrente alricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i da ll’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentie ricorrenti incidental i - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da ll’ avvocat o Giusep- pina Cristiani; --controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 358/2020 del 22/6/2020.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel 1997 il Comune di Melfi convennedinanzi al Tribunale di Melfi i coniugi Carbone/Montanarella ed i coniugi Mallano/Carbone in rivendicazione di 2di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. immobili.

L’attore allegò di essere destinatario di un lascito testamentario avente ad oggetto il [OSCURATO:PERSONA] in Melfi (eccetto un appartamento e una parte di giardino), con l’onere di adibirlo a casa di riposo per anziani.

Il Tribunale rigettòla domanda, poiché i beni in causa sono pertinenze dell’appartamento e ne hanno seguito la sorte in capo ai convenuti (dap- prima assegnazione a una coppia di coniugi non parti in causa, che li hanno vendutinel febbraio 1982 ai Carbone/Montanarella, che nel 1993 li hanno rivendutiai Mallano/Carbone).

Da un lato, la Corte di appelloha accolto il primo motivo di appello dell’at- tore, con cui si censuraval’interpretazione del testamento adottata dal giu- dice di prime cure, dall’altro latoha accolto – presumendo la buona fede - pure l’eccezione di usucapione abbreviata proposta dai convenuti, che è stata ritenuta assorbita in primo grado.

In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, la Corte di appello ha rilevato che il tenore del testamento imponedi escludere che il vincolo di destinazione colpisca i beni controversi, poiché l'indicazione soltanto di parte del giardino, da destinare ai coniugi insieme all'appartamento, inducea ritenere che tutte le altre per- tinenze ne siano escluse, con la conseguente devoluzione al Comune.

In altri termini, la sentenza fa leva sul fatto che il testatore, tra le varie perti- nenze della cosa principale, dispone espressamente che solo una parte del giardino sia sottratta alla regola generale ex art. 818 c.c. secondo la quale le pertinenze seguono la cosa principale.

Ricorre in cassazione il Comune di Melfi con due motivi, illustrati da me- moria.

Resistono con due controricorsi e due ricorsi incidentali distinti i co- niugi Carbone/Montanarella e Mallano/Carbone (questi ultimi anche con memoria), cui resiste il Comune di Melfi con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo (p. 14 ss.) del ricorso principale denuncia la viola- zione degli artt. 1159 e 826 c.c. per avere la Corte di appello confermato il 3di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rigetto della domanda del Comune, mutuandone la ragione nell’intervenuta usucapione abbreviata dei cespiti in oggetto.

Laparte della sentenza censurata dal primo motivo è quella in cui la Corte di appello ha preso in esame gli argomenti rigettati o assorbiti dal Tribunale, sui qualigli appellati, già vincitori in primo grado per la ragione poi dichia- rata infondata, hanno sollecitato l’esame in secondo grado.

In tale contesto, la Corte dà priorità alla ragione più liquida, vale a dire all'eccezione di usu- capione abbreviata, non esaminata dal primo giudice.

Essa è ritenuta fon- data, poiché è documentalmente provato che i Carbone/Montanarella hanno acquistato i beni con atto di compravendita del febbraio del 1982 (titolo ovviamente idoneo al trasferimento immobiliare), per poi rivenderlo ai Mal- lano/Carbone con atto di compravendita del dicembre 1993.

Le censure consideranoche i beni in contestazione fanno parte di un pi ù ampio lascito testamentario vincolato ad un uso pubblico(per attività assi- stenziali, cioè per una casa di riposo per anziani).

Ne segue che essi rien- trano nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c. e quindi sono sottratti alladisciplina dell’usucapione.

Il primo motivo è inammissibile poiché esso non allega specificamente quando, dove e comesia stata fatta valere nei precedenti gradi la questione relativa alla non usucapibilità dei beni in quanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c., in considerazione del vincolo dade- stinazione ad uso pubblico.

Non è sufficiente allegare che il profilo relativo alla finalità assistenziale del lascito testamentario «emerga pacificamente dagli atti di causa», poiché sonorichiesti ulteriori accertamenti di fatto re- lativi alla utilizzazione effettiva del bene a tale finalità ( su quest’ultimo aspetto, cfr., tra le altre, Cass.

SU 24563/2010).

Ove infatti una determi- nata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la faccia valere in cas- sazionequestione ha l'onere, a pena di inammissibilità per novità, non solo di allegare che essa è stata dedotta dinanzial giudice di merito, ma anche 4di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di indicare in quale atto ciò sia accaduto, affinché la Corte di cassazione possa controllare la verità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione(cfr. Cass. 2038/2019).

Il primo motivo èdunque inammissibile per novità della questione, come eccepito anche nei controricorsi).

2. -Il secondo motivo (p. 17) del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 1159 c.c. per avere la Corte di appello rilevato la buona fede degli acquirenti benché dagli atti di causa e dal dato fattuale emerga il contrario.

Il secondo motivo è inammissibile, poiché suppone che il giudice di merito abbia errato nel rilevare la buona fede e ne fa derivare la violazione dell’art.1159 c.c.

Tale struttura logica scambia il ruolo della Corte di cassazione con quello di un giudice di merito.

E’ appena il caso di rilevare infatti che la buona fede si presume (v.

Cass. 13929/2002; 21387/2013 e 12207/2022 (in motivazione) e che il relativo accertamento investe una questio facti rimessa al giudice di merito ed oggi neppure denunziabile per vizi di moti- vazione (alla luce della formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc).

3. -Dalla inammissibilità dei due motivi deriva l’inammissibilità del ricorso principale(per la formula decisoria, v.

SSUU n. 7155/2017)..

4. - Con l’unico motivo d i ciascuno dei due ricorsi incidentali i Car- bone/Montanarella (p. 12) e i Mallano/Carbone (p. 15) denunciano la viola- zione dell’art. 818 c.c. attraverso l’interpretazione del testamento, nella parte in cui l'indicazione espressa soltanto di una parte del giardino, da destinare ai coniugi suddetti insieme all’appartamento, ha indotto la Corte territoriale a concludere c he tutte le altre pertinenze ne sono escluse e quindi devolute al Comune.

I due ricorsi incidentali sono tardivi e quindi inefficaci ex art. 334 co. 2 c.p.c.

Infatti, sono stati notificati entrambi il 23/12/2020 rispetto ad una notifica della sentenza impugnata il 16/9/2020. 5di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA].

5. - Il ricorso principale è inammissibile .

I ricorsi incidentali sono ineffi- caci.

Le spese sono liquidate come in dispositivosecondo soccombenza (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023; cass. n. 15220/2018).

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrenteprincipale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e i nefficac i i ricors i incidentali;condanna la parte ricorrente a rimborsare alle due parti contro- ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per Mal- lano/Carbonee € 4.000 per Carbone/Montanarella , in ciascun caso oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 29450/2020 proposto da: Comune di Melfi, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente -controricorrente alricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difes i da ll’ avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatia Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ria [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrentie ricorrenti incidental i - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi da ll’ avvocat o Giusep- pina Cristiani; --controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 358/2020 del 22/6/2020. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 1997 il Comune di Melfi convennedinanzi al Tribunale di Melfi i coniugi Carbone/Montanarella ed i coniugi Mallano/Carbone in rivendicazione di 2di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. immobili. L’attore allegò di essere destinatario di un lascito testamentario avente ad oggetto il [OSCURATO:PERSONA] in Melfi (eccetto un appartamento e una parte di giardino), con l’onere di adibirlo a casa di riposo per anziani. Il Tribunale rigettòla domanda, poiché i beni in causa sono pertinenze dell’appartamento e ne hanno seguito la sorte in capo ai convenuti (dap- prima assegnazione a una coppia di coniugi non parti in causa, che li hanno vendutinel febbraio 1982 ai Carbone/Montanarella, che nel 1993 li hanno rivendutiai Mallano/Carbone). Da un lato, la Corte di appelloha accolto il primo motivo di appello dell’at- tore, con cui si censuraval’interpretazione del testamento adottata dal giu- dice di prime cure, dall’altro latoha accolto – presumendo la buona fede - pure l’eccezione di usucapione abbreviata proposta dai convenuti, che è stata ritenuta assorbita in primo grado. In particolare, con riferimento al primo motivo di appello, la Corte di appello ha rilevato che il tenore del testamento imponedi escludere che il vincolo di destinazione colpisca i beni controversi, poiché l'indicazione soltanto di parte del giardino, da destinare ai coniugi insieme all'appartamento, inducea ritenere che tutte le altre per- tinenze ne siano escluse, con la conseguente devoluzione al Comune. In altri termini, la sentenza fa leva sul fatto che il testatore, tra le varie perti- nenze della cosa principale, dispone espressamente che solo una parte del giardino sia sottratta alla regola generale ex art. 818 c.c. secondo la quale le pertinenze seguono la cosa principale. Ricorre in cassazione il Comune di Melfi con due motivi, illustrati da me- moria. Resistono con due controricorsi e due ricorsi incidentali distinti i co- niugi Carbone/Montanarella e Mallano/Carbone (questi ultimi anche con memoria), cui resiste il Comune di Melfi con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 14 ss.) del ricorso principale denuncia la viola- zione degli artt. 1159 e 826 c.c. per avere la Corte di appello confermato il 3di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rigetto della domanda del Comune, mutuandone la ragione nell’intervenuta usucapione abbreviata dei cespiti in oggetto. Laparte della sentenza censurata dal primo motivo è quella in cui la Corte di appello ha preso in esame gli argomenti rigettati o assorbiti dal Tribunale, sui qualigli appellati, già vincitori in primo grado per la ragione poi dichia- rata infondata, hanno sollecitato l’esame in secondo grado. In tale contesto, la Corte dà priorità alla ragione più liquida, vale a dire all'eccezione di usu- capione abbreviata, non esaminata dal primo giudice. Essa è ritenuta fon- data, poiché è documentalmente provato che i Carbone/Montanarella hanno acquistato i beni con atto di compravendita del febbraio del 1982 (titolo ovviamente idoneo al trasferimento immobiliare), per poi rivenderlo ai Mal- lano/Carbone con atto di compravendita del dicembre 1993. Le censure consideranoche i beni in contestazione fanno parte di un pi ù ampio lascito testamentario vincolato ad un uso pubblico(per attività assi- stenziali, cioè per una casa di riposo per anziani). Ne segue che essi rien- trano nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c. e quindi sono sottratti alladisciplina dell’usucapione. Il primo motivo è inammissibile poiché esso non allega specificamente quando, dove e comesia stata fatta valere nei precedenti gradi la questione relativa alla non usucapibilità dei beni in quanto rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826 c.c., in considerazione del vincolo dade- stinazione ad uso pubblico. Non è sufficiente allegare che il profilo relativo alla finalità assistenziale del lascito testamentario «emerga pacificamente dagli atti di causa», poiché sonorichiesti ulteriori accertamenti di fatto re- lativi alla utilizzazione effettiva del bene a tale finalità ( su quest’ultimo aspetto, cfr., tra le altre, Cass. SU 24563/2010). Ove infatti una determi- nata questione giuridica -che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la faccia valere in cas- sazionequestione ha l'onere, a pena di inammissibilità per novità, non solo di allegare che essa è stata dedotta dinanzial giudice di merito, ma anche 4di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. di indicare in quale atto ciò sia accaduto, affinché la Corte di cassazione possa controllare la verità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione(cfr. Cass. 2038/2019). Il primo motivo èdunque inammissibile per novità della questione, come eccepito anche nei controricorsi). 2. -Il secondo motivo (p. 17) del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 1159 c.c. per avere la Corte di appello rilevato la buona fede degli acquirenti benché dagli atti di causa e dal dato fattuale emerga il contrario. Il secondo motivo è inammissibile, poiché suppone che il giudice di merito abbia errato nel rilevare la buona fede e ne fa derivare la violazione dell’art.1159 c.c. Tale struttura logica scambia il ruolo della Corte di cassazione con quello di un giudice di merito. E’ appena il caso di rilevare infatti che la buona fede si presume (v. Cass. 13929/2002; 21387/2013 e 12207/2022 (in motivazione) e che il relativo accertamento investe una questio facti rimessa al giudice di merito ed oggi neppure denunziabile per vizi di moti- vazione (alla luce della formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc). 3. -Dalla inammissibilità dei due motivi deriva l’inammissibilità del ricorso principale(per la formula decisoria, v. SSUU n. 7155/2017).. 4. - Con l’unico motivo d i ciascuno dei due ricorsi incidentali i Car- bone/Montanarella (p. 12) e i Mallano/Carbone (p. 15) denunciano la viola- zione dell’art. 818 c.c. attraverso l’interpretazione del testamento, nella parte in cui l'indicazione espressa soltanto di una parte del giardino, da destinare ai coniugi suddetti insieme all’appartamento, ha indotto la Corte territoriale a concludere c he tutte le altre pertinenze ne sono escluse e quindi devolute al Comune. I due ricorsi incidentali sono tardivi e quindi inefficaci ex art. 334 co. 2 c.p.c. Infatti, sono stati notificati entrambi il 23/12/2020 rispetto ad una notifica della sentenza impugnata il 16/9/2020. 5di 5 – 29450/2020 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 2 8 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 5. - Il ricorso principale è inammissibile . I ricorsi incidentali sono ineffi- caci. Le spese sono liquidate come in dispositivosecondo soccombenza (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 33733 del 04/12/2023; cass. n. 15220/2018). Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrenteprincipale, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e i nefficac i i ricors i incidentali;condanna la parte ricorrente a rimborsare alle due parti contro- ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per Mal- lano/Carbonee € 4.000 per Carbone/Montanarella , in ciascun caso oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della
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