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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 29299/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 592/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo elettronico della quale è domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 1 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Bologna, con sentenza d e l l’ 1 ottobre 2019 , accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] C arpigiana s .r.l. avverso sentenza del Tribunale di Modena del 12 luglio 2019 - che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di canoni di locazione,per non avere l'opponente instaurato la procedura di mediazione nel termine che il Tribunale aveva assegnato dopo avere concesso la provvisoria esecutorietà del decreto e muta to il rito da ordinario a locatizio - , ha dichiarato improcedibile l'originaria domanda proposta in via monitoria dalla Grisendierevocato il decreto ingiuntivo.

Ha proposto ricorso laGrisendi; l'intimato non si è difeso.

Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che: 1.1 Il ricorso presenta un unico motivo, assai ampiamente argomentato, che denuncia, in relazione all'articolo 360 , primo comma , n.3 c . p . c ., violazione o falsa applicazione dell’articolo5 d.lgs. 28 / 2010 .

Prendendo le mosse dall'affermazione di essere a conoscenza della intervenuta rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Suprema Corte per valutare l'opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite- rimessione effettuata con ordinanzan. 18741 dal 12 luglio 2019 - , la ricorrente afferma di non poter attendere per non incorrere in giudicato e pertanto dispiega, appunto con una pluralità di argomenti, le ragioni per cui a suo avviso “ l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve ricadere sulla parte che ha interesse al processo avendo il potere di promuoverlo, quindi sul solo opponente”.1.2Nelle more, in effetti, è sopravvenuto l'intervento nomofilattico di S.U. 18 settembre 2020 n. 19596 , così massimat o: “ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.Non sussistono nel ricorsoragioni atte a condurre alla non adesione a questo insegnamento e quindi a sottoporre nuovamente la q uestione alle S ezioni U nite di questa Suprema Corte.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato , non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto l'intimato non si è difeso.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigettail ricorso e dichiara non luogo a pronuncia sulle spese.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il14 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 592/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa unitamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo elettronico della quale è domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; -intimata – avverso la sentenza n. 1730/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata in data 1 ottobre 2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: La Corte d'appello di Bologna, con sentenza d e l l’ 1 ottobre 2019 , accogliendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] C arpigiana s .r.l. avverso sentenza del Tribunale di Modena del 12 luglio 2019 - che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale a favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di canoni di locazione,per non avere l'opponente instaurato la procedura di mediazione nel termine che il Tribunale aveva assegnato dopo avere concesso la provvisoria esecutorietà del decreto e muta to il rito da ordinario a locatizio - , ha dichiarato improcedibile l'originaria domanda proposta in via monitoria dalla Grisendierevocato il decreto ingiuntivo. Ha proposto ricorso laGrisendi; l'intimato non si è difeso. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 1.1 Il ricorso presenta un unico motivo, assai ampiamente argomentato, che denuncia, in relazione all'articolo 360 , primo comma , n.3 c . p . c ., violazione o falsa applicazione dell’articolo5 d.lgs. 28 / 2010 . Prendendo le mosse dall'affermazione di essere a conoscenza della intervenuta rimessione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Suprema Corte per valutare l'opportunità di sottoporre la questione alle Sezioni Unite- rimessione effettuata con ordinanzan. 18741 dal 12 luglio 2019 - , la ricorrente afferma di non poter attendere per non incorrere in giudicato e pertanto dispiega, appunto con una pluralità di argomenti, le ragioni per cui a suo avviso “ l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve ricadere sulla parte che ha interesse al processo avendo il potere di promuoverlo, quindi sul solo opponente”.1.2Nelle more, in effetti, è sopravvenuto l'intervento nomofilattico di S.U. 18 settembre 2020 n. 19596 , così massimat o: “ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.”.Non sussistono nel ricorsoragioni atte a condurre alla non adesione a questo insegnamento e quindi a sottoporre nuovamente la q uestione alle S ezioni U nite di questa Suprema Corte. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato , non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in quanto l'intimato non si è difeso. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigettail ricorso e dichiara non luogo a pronuncia sulle spese. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il14 se
Decreto Cassazione n. 29299/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris