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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12037/2024

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 17828 /20 2 2 proposto d a AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –ricorrente – Contro l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.59/06/2022 depositata in data 1 7 /0 1 /2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:art 148 TUIR – valutazione dei requisiti sostanziali, non meramenteformali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l '[OSCURATO:PERSONA] con l’atto impugnato contestava a PALEXTRACENTER, società sportiva dilettantistica a r.l., per l'anno di imposta 2013 maggiori importi ai fini IRAP ed IVA nonché insufficienteversamento d’imposta con riferimento ai compensi ai collaboratori oltre alla soglia esente , richiedendo i correlati interessie applicando le conseguenti sanzioni; - la società impugnava l'atto impositivo presso la Commissione tributariaprovinciale di Vicenza; - il giudice di primo grado, tenuto conto del parziale accoglimento deiricorsi presentati dalla società per le annualità 2011 e 2012, accoglieval'impugnazione anche per l'anno in argomento; - appellava l'Agenzia delle entrate; la contribuente proponeva appelloincidentale quanto alla compensazione delle spese di lite; - con la pronuncia impugnata la CTR del Veneto ha rigettato le doglianze dell'Amministrazione finanziaria e quelle dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ritenendo in primo luogo debitamente motivatala pronuncia di primo grado; - secondariamente con riferimento ai singoli rilievi dell'Ufficio, il giudice dell'appello ha ritenuto che , trattandosi di società commercialedilettantistica e non di associazione, la contribuente benpoteva svolgere attività prettamente commerciali; inoltre, la CTR ha ritenuto che la contribuente avesse inserito nello statuto tuttele disposizioni imposte dall’ art. 148 c. 8 TUIR e dall’art. 4 deld.P.R. n. 633 del 1972, in particolare il divieto di distribuzione utiliai soci; - quanto poi agli incassi derivanti dalla gestione di un centro estetico, la sentenza impugnata non ha condiviso i rilievi dell'ufficio, perché le agevolazioni fiscali sui ricavi cosiddetti commerciali in materia di iva in questo caso erano marginali rispetto alle attività istituzionali, con conseguente consentita forfetizzazionedell’IVA da versare al 50% e la tassazione del solo 3%dei ricavi ai fini IRES e IRAP; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in ordine all'ultimo rilievo, incentrato sul mancato versamento delle ritenute sui compensi erogati ai dipendenti della società, la CTRveneta ha ritenuto non adeguatamente dimostrata dall'Ufficio laconsistenza della pretesa; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi di impugnazione; - la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazioneapparente; - il motivo è infondato; - questa Corte è costante nell’affermare che il vizio di motivazione meramenteapparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d .

Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossiadi chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamentegiudicato iuxta alligata et probata .

La sanzione di nullitàcolpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentanoun "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta,la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazioneè solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, n. 22232 del 2016; Cass. sez. 6 - 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017,Cass., Sez. 6^ - 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^,13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6 - 5, 28829 del 2021); - nel presente caso, a prescindere dalla sua correttezza o meno in diritto, la CTR ha reso motivazione che si colloca al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” rendendo essa chiaro e comprensibile l’iterlogico-giuridico che l’ha condotta a decisione; - il secondo motivo, proposto in via subordinata, si incentra sulla violazionedell’art. 148 c. 8 TUIR e dell’art. 25 c. 3 L. 133 del 1999 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere il giudice dell’appello malgovernato l’onere probatorio in puntodi dimostrazione della mancanza dei presupposti per fruire del regime fiscale agevolato previsto per le ASD, mancando di onerare la parte della prova del possesso non solo dei requisiti formali ma anche di quelli sostanziali necessari per il godimento delregime agevolativo; - il motivo è fondato; - invero, la CTR si è limitata – per concludere in ordine al rispetto deirequisiti di legge necessari per fruire del regime tributario di favoreprevisto per le ASD – a rilevare il rispetto di un elemento formale,vale a dire l’avere la contribuente “inserito nello statuto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 tutte le disposizioni imposte dall’art. 148 comma 8 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. 633/72, in particolare il divieto di distribuzionedegli utili ai soci”; - orbene, tale osservazione formale non è sufficiente per ritenere provata da parte della contribuente, che ne era onerata, l’esistenzadei requisiti sostanziali richiesti ex lege ; ciò a maggior ragionese si tengono in conto (operazione che non risulta la CTR aver compiuto con adeguata analiticità) gli elementi plurimi dedotti dall’Ufficio, debitamente trascritti in ricorso per cassazione; - tali elementi inerivano l’esistenza nella sostanza, non meramente nella forma, dei requisiti di fatto legittimanti il trattamento più mite in capo alla ASD contribuente e dovevano quindi esser oggettodi puntuale disamina da parte del giudice dell’appello; - pertanto, rigettato il primo motivo, in accoglimento del secondo mezzo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia nel rispettodei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglieil secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 17828 /20 2 2 proposto d a AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; –ricorrente – Contro l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.59/06/2022 depositata in data 1 7 /0 1 /2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:art 148 TUIR – valutazione dei requisiti sostanziali, non meramenteformali Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - l '[OSCURATO:PERSONA] con l’atto impugnato contestava a PALEXTRACENTER, società sportiva dilettantistica a r.l., per l'anno di imposta 2013 maggiori importi ai fini IRAP ed IVA nonché insufficienteversamento d’imposta con riferimento ai compensi ai collaboratori oltre alla soglia esente , richiedendo i correlati interessie applicando le conseguenti sanzioni; - la società impugnava l'atto impositivo presso la Commissione tributariaprovinciale di Vicenza; - il giudice di primo grado, tenuto conto del parziale accoglimento deiricorsi presentati dalla società per le annualità 2011 e 2012, accoglieval'impugnazione anche per l'anno in argomento; - appellava l'Agenzia delle entrate; la contribuente proponeva appelloincidentale quanto alla compensazione delle spese di lite; - con la pronuncia impugnata la CTR del Veneto ha rigettato le doglianze dell'Amministrazione finanziaria e quelle dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ritenendo in primo luogo debitamente motivatala pronuncia di primo grado; - secondariamente con riferimento ai singoli rilievi dell'Ufficio, il giudice dell'appello ha ritenuto che , trattandosi di società commercialedilettantistica e non di associazione, la contribuente benpoteva svolgere attività prettamente commerciali; inoltre, la CTR ha ritenuto che la contribuente avesse inserito nello statuto tuttele disposizioni imposte dall’ art. 148 c. 8 TUIR e dall’art. 4 deld.P.R. n. 633 del 1972, in particolare il divieto di distribuzione utiliai soci; - quanto poi agli incassi derivanti dalla gestione di un centro estetico, la sentenza impugnata non ha condiviso i rilievi dell'ufficio, perché le agevolazioni fiscali sui ricavi cosiddetti commerciali in materia di iva in questo caso erano marginali rispetto alle attività istituzionali, con conseguente consentita forfetizzazionedell’IVA da versare al 50% e la tassazione del solo 3%dei ricavi ai fini IRES e IRAP; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - in ordine all'ultimo rilievo, incentrato sul mancato versamento delle ritenute sui compensi erogati ai dipendenti della società, la CTRveneta ha ritenuto non adeguatamente dimostrata dall'Ufficio laconsistenza della pretesa; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi di impugnazione; - la contribuente è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art.36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazioneapparente; - il motivo è infondato; - questa Corte è costante nell’affermare che il vizio di motivazione meramenteapparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d . Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossiadi chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia effettivamentegiudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullitàcolpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentanoun "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta,la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazioneè solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016; Cass. sez. 6 - 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017,Cass., Sez. 6^ - 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^,13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6 - 5, 28829 del 2021); - nel presente caso, a prescindere dalla sua correttezza o meno in diritto, la CTR ha reso motivazione che si colloca al di sopra del c.d.“minimo costituzionale” rendendo essa chiaro e comprensibile l’iterlogico-giuridico che l’ha condotta a decisione; - il secondo motivo, proposto in via subordinata, si incentra sulla violazionedell’art. 148 c. 8 TUIR e dell’art. 25 c. 3 L. 133 del 1999 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere il giudice dell’appello malgovernato l’onere probatorio in puntodi dimostrazione della mancanza dei presupposti per fruire del regime fiscale agevolato previsto per le ASD, mancando di onerare la parte della prova del possesso non solo dei requisiti formali ma anche di quelli sostanziali necessari per il godimento delregime agevolativo; - il motivo è fondato; - invero, la CTR si è limitata – per concludere in ordine al rispetto deirequisiti di legge necessari per fruire del regime tributario di favoreprevisto per le ASD – a rilevare il rispetto di un elemento formale,vale a dire l’avere la contribuente “inserito nello statuto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 tutte le disposizioni imposte dall’art. 148 comma 8 del TUIR e dall’art. 4 del D.P.R. 633/72, in particolare il divieto di distribuzionedegli utili ai soci”; - orbene, tale osservazione formale non è sufficiente per ritenere provata da parte della contribuente, che ne era onerata, l’esistenzadei requisiti sostanziali richiesti ex lege ; ciò a maggior ragionese si tengono in conto (operazione che non risulta la CTR aver compiuto con adeguata analiticità) gli elementi plurimi dedotti dall’Ufficio, debitamente trascritti in ricorso per cassazione; - tali elementi inerivano l’esistenza nella sostanza, non meramente nella forma, dei requisiti di fatto legittimanti il trattamento più mite in capo alla ASD contribuente e dovevano quindi esser oggettodi puntuale disamina da parte del giudice dell’appello; - pertanto, rigettato il primo motivo, in accoglimento del secondo mezzo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito della controversia nel rispettodei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglieil secondo
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