CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 25604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/7/2023 dal Tribunale di Teramo, concedeva ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, confermando la responsabilità per il delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando la motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato, che non sarebbe stato provato, se non con mera tautologia, come tale insufficiente a fondare la condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata - pronunciatasi sulla questione qui riproposta - contiene una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, che la Corte di appello ha riscontrato il dolo del reato nella mancata comunicazione del reddito del coniuge, non legalmente separato, con piena consapevolezza dell'obbligo di fornire veritiere tutte le informazioni relative al cd. reddito di cittadinanza, del quale non avrebbe avuto diritto. Ancora in punto di dolo, peraltro, la sentenza ha sottolineato che questo ben emergeva anche dal carattere del tutto fittizio della separazione, al punto che il coniuge risultava aver preso la residenza "dentro una macchina" in via del Comune (di Giulianova, n.d.r.), n. 47, residenza evidentemente fittizia. In forza di ciò, è stata dunque ribadita la colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA], per aver consapevolmente taciuto i redditi del coniuge, solo consensualmente separato, senza omologazione da parte del Tribunale. Con la precisazione, richiamata anche in sentenza, per cui in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.l. (Sez. 2, n. 23265 del 7/5/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413: in motivazione, la Corte ha aggiunto che non ricorre neanche un caso di inevitabilità dell'ignoranza della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.M