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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 30727/2026

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ello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso lasentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia diprimo grado che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto ed €800 di ammenda per il reato di cui di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 110 del1975;[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciaviolazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., èinammissibile perché manifestamente infondato;Osservato che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primogrado, ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica del fatto ai sensidell’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, senza ricondurre la condottaall’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma della medesimadisposizione;Rilevato che, secondo il principio affermato da questa Corte, il mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente alporto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., poiché il fatto “particolarmente tenue” presenta un grado di disvaloreinferiore rispetto al fatto “lieve” e non può essere ravvisato quando il giudicedi merito abbia escluso, espressamente o implicitamente, la riconducibilitàdella condotta all’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del1975 (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01);[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, la condanna è intervenuta proprio perla fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, e nonper quella attenuata di cui al terzo comma, sicché la qualificazione giuridicadel fatto e il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve escludono in radice lapossibilità di ravvisare la particolare tenuità richiesta dall’art. 131-bis cod.pen.;Osservato altresì che la decisione impugnata ha dato conto, conmotivazione non manifestamente illogica, delle caratteristiche dello strumentoportato fuori dall’abitazione, avuto riguardo anche alle dimensioni della lama,elemento idoneo a confermare la non marginalità del pericolo e,conseguentemente, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dellacausa di non punibilità invocata.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso lasentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia diprimo grado che lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto ed €800 di ammenda per il reato di cui di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 110 del1975;[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si denunciaviolazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancatoriconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., èinammissibile perché manifestamente infondato;Osservato che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di primogrado, ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica del fatto ai sensidell’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, senza ricondurre la condottaall’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma della medesimadisposizione;Rilevato che, secondo il principio affermato da questa Corte, il mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente alporto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusionedella punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., poiché il fatto “particolarmente tenue” presenta un grado di disvaloreinferiore rispetto al fatto “lieve” e non può essere ravvisato quando il giudicedi merito abbia escluso, espressamente o implicitamente, la riconducibilitàdella condotta all’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del1975 (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 - 01);[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, la condanna è intervenuta proprio perla fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 4 legge n. 110 del 1975, e nonper quella attenuata di cui al terzo comma, sicché la qualificazione giuridicadel fatto e il mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve escludono in radice lapossibilità di ravvisare la particolare tenuità richiesta dall’art. 131-bis cod.pen.;Osservato altresì che la decisione impugnata ha dato conto, conmotivazione non manifestamente illogica, delle caratteristiche dello strumentoportato fuori dall’abitazione, avuto riguardo anche alle dimensioni della lama,elemento idoneo a confermare la non marginalità del pericolo e,conseguentemente, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dellacausa di non punibilità invocata.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]
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