CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29537/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - resistente – avverso la sentenza n. 5246/21/2014 della Commissione tributaria regionale delLazio, depositata il 21 agosto 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Condono ex art. 12 l . n.2 [OSCURATO:PERSONA] versò la prima rata di condono ex art. 12 l. n. 289/2002, mentre provvide in ritardo al versamento della seconda e ultima rata. Contro il provvedimento di diniego del perfezionamento del condono la contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, che lo accolse. Avverso la decisione della CTP l’Agenzia delle entrate interpose appello. Nell’opporsi al gravame, la Lulli dedusse la tardività e l’infondatezza dell’appello chiedendo anche di disporre rinvio pregiudiziale alla Corte diGiustizia. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Ufficio, sulla base del principio affermato daquesta Corte, secondo cui nel condono clemenziale l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. Avverso la suddetta sentenza lacontribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi. L’Agenzia delle entrate ha depositatomero atto di costituzione. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: «Error in procedendo ed in judicando: assorbimento di eccezioni di carattere processuale sollevate dalla odierna ricorrente (irritualità della notifica dell’atto di appello). Carenza assoluta della motivazione su di un punto decisivo della controversia». Rileva la contribuente che la sentenza di primo grado era stata depositata l’11 dicembre 2012, sicché il termine lungo per impugnare scadeva l’11 giugno 2013. Poiché l’atto di appello sarebbe stato consegnato al messo “autorizzato” in tale ultima data ma questi aveva spedito il plico dall’ufficio postale il giorno successivo (12 giugno 2013), l’impugnazione risultava tardiva. Sul tale eccezione la CTR aveva del tutto omesso di motivare. Il motivo è infondato. Ciò che rileva ai fini della tempestività dell’appello è la data di consegna dell’atto al messo “autorizzato”, stante la totale equiparazione della posizione funzionale del messo notificatore e di quella dell'ufficiale giudiziario, sicché all'uno non può che applicarsi la stessa disciplina di azione che si applica anche all'altro. Il messo “autorizzato” svolge una funzione indipendente rispetto a quella dell'amministrazione di cui è dipendente, sicché restano ad esso applicabili i principi generali con riferimento al momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario (cfr. Cass., Sez. U., n. 40543 del 2021). 2. Con il secondo motivo si deduce: «Error in procedendo ed in judicando: assorbimento della istanza di rimessione degli atti del processo alla Corte di Giustizia della CE avanzata dalla odierna ricorrente. Carenza assoluta della motivazione su di un punto decisivo della controversia». Con il terzo motivo si deduce (nuovamente) : «Error in procedendo ed in judicando: assorbimento della istanza di rimessione degli atti del processo alla Corte di Giustizia della CE avanzata dalla odierna ricorrente. Carenza assoluta della motivazione su di un punto decisivo della controversia». Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) si deduce: «Error in procedendo ed in judicando: assorbimento delle eccezioni sostanziali avanzate dalla ricorrente. Carenza assoluta della motivazione su di un punto decisivo della controversia». 3. Con i tre motivi, i primi due recanti identica rubrica ed il terzo di simile tenore, la ricorrente lamenta l’omessa motivazione della CTR in merito alla necessità di interpretare la normativa sul condono clemenziale in modo conforme ai principi euro-unionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di proporzionalità, oltre che all’art. 10 dello statuto del contribuente, con conseguente esclusione della decadenza dal condono in capo al contribuente che, a causa della non univoca interpretazione delle disposizioni in materia, non aveva eseguito i versamenti nei tempi fissati. 4. I tre motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. La ricorrente prospetta una interpretazione della normativa in materia che si pone in aperto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, che ha reiteratamente affermato che l a sanatoria prevista dall'art. 12 della l. n. 289 del 2000 costituisce una forma di condono clemenziale sicché, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. n. 11669/2016, Cass. n. 19895/2016, Cass. n. 14293/2016, Cass.12312/2016, Cass. n. 10650/2013, Cass. n. 25238/2013, Cass. n. 21346/2012, Cass. n. 19546/2011, Cass. n. 20746 / 2010 ) , restando irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza (ex plurimis, Cass. n. 21416 del 2016). Loscopo del condono è quello di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, in omaggio ai principi di parità del bilancio di cui all’art. 81 Cost. e di ragionevole durata del processo sancito dall’art.111 Cost., nel rispetto, peraltro, delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. L e norme in tema di condono sono di stretta interpretazione, in quanto derogano al principio di uguaglianza nel trattamento dei cittadini davanti al Fisco (cfr. Cass. n. 1317/2018), attribuendo ai contribuenti che ne usufruiscono una condizione più favorevole. Alla stregua di tali principi, tenuto in specie conto che il condono clemenzialedefinisce in modo certo l’importo da versare per definire favorevolmente la lite fiscale, laprevisione di decadenza dal beneficio correlata all’omesso o ritardato pagamento si palesa conforme ai principi euro-unionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di proporzionalità, il che esclude la necessità di attivare il procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, come richiesto dalla ricorrente. Posto che le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria incidono sulle sanzioni amministrative,va poi osservato che la contribuente non ha comunque assolto l'onere di allegaree provare la sussistenza nella fattispecie di tali condizioni. 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, avendo l’Agenzia delle entrate depositato mero atto di costituzione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del