Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:488
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0649
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 giugno 2025 (
1
)
Causa C‑649/23
Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”,
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă
contro
[OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di TB,
VP,
GR
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casaţie şi Justiţie (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Diritto di riproduzione – Edizione critica di un’opera preesistente finalizzata alla ricostruzione di un manoscritto in lingua latina – Nozione di “opera” – Rispetto del diritto d’autore»
Introduzione
1.
Gli autori non hanno sempre beneficiato di una tutela per le loro opere. Sebbene lo sviluppo della stampa abbia consentito di accordare i primi diritti di sfruttamento delle opere agli stampatori su licenza (
2
), lo «Statute of Anne» del 10 aprile 1710 (
3
) è considerato la prima legislazione a tutela degli interessi degli autori. Tale costrutto giuridico, quale è il diritto d’autore, affonda le sue radici anche in alcune correnti filosofiche, secondo le quali l’uomo, in quanto proprietario del proprio lavoro, può, con alcune riserve, appropriarsi di quella parte delle cose comuni con cui mescola tale lavoro, rendendole così di sua proprietà. A tal titolo, è naturale che gli vengano riconosciuti diritti sul «frutto del suo lavoro» (
4
).
2.
Tuttavia, il diritto d’autore non è l’unico diritto che accompagna la vita di un’opera. I diritti connessi al diritto d’autore sono riconosciuti agli artisti interpreti, esecutori, ai produttori e agli organismi di diffusione. Essi sono tuttavia più recenti del diritto d’autore, essendo stati creati per la prima volta dalla Convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (
5
), in risposta all’emergere delle nuove tecnologie.
3.
Sebbene sia ormai chiaro che gli autori di un’opera beneficiano del diritto d’autore, la qualificazione di talune creazioni come «opera» continua a sollevare molti interrogativi. Così, nel contesto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania) si chiede in sostanza se possa essere qualificata come «opera» l’edizione critica, redatta in lingua latina, di un’opera letteraria in latino diventata di dominio pubblico, la cui riproduzione è soggetta all’autorizzazione dell’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE (
6
).
4.
Tale domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” (Istituto di storia e teoria letteraria «G. Călinescu»; in prosieguo: l’«IITL») e la Fundația Națională pentru Știință și Artă (Fondazione nazionale per la scienza e l’arte; in prosieguo: la «FNSA») e, dall’altro, gli eredi del professor Dan Slușanschi, che ha realizzato l’edizione critica di cui trattasi.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Berna
5.
Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione per la protezione delle opere letterarie e artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»):
«1) L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico‑musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.
(…)
3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica.
(...)»
Trattato sul diritto d’autore dell’OMPI
6.
Il trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996, è stato approvato con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (
7
).
7.
L’articolo 1 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, intitolato «Rapporto con la Convenzione di Berna», prevede, al suo paragrafo 4, che «[l]e Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna».
Accordo ADPIC
8.
L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC»), che costituisce l’allegato 1 C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), è stato firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (
8
). Sono parti dell’accordo ADPIC i membri dell’OMC, compresi tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione nonché l’Unione stessa.
9.
L’articolo 9 dell’accordo ADPIC dispone quanto segue:
«1) I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (...) e al suo annesso. (...)
2) La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/98
10.
L’articolo 5 della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (
9
) disponeva che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti sarà di trent’anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l’opera è stata lecitamente pubblicata».
Direttiva 2006/116
11.
La direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (
10
) ha sostituito la direttiva 93/98 ed è entrata in vigore il 16 gennaio 2007.
12.
Il considerando 19 della direttiva 2006/116 enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre altri diritti connessi al diritto d’autore, in particolare in ordine alla protezione delle pubblicazioni critiche e scientifiche. Al fine di garantire la trasparenza a livello comunitario, è tuttavia necessario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri che introducono nuovi diritti connessi ne diano notifica alla Commissione».
13.
L’articolo 1 della direttiva 2006/116, intitolato «Durata dei diritti d’autore», al paragrafo 1 prevede che «[i] diritti d’autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell’articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l’opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico».
14.
L’articolo 5 della direttiva 2006/116, intitolato «Edizioni critiche e scientifiche», dispone che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono proteggere le edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico. La durata della protezione di tali diritti è di trent’anni al massimo a decorrere dalla data in cui per la prima volta l’opera è stata lecitamente pubblicata».
Direttiva 2001/29
15.
Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2001/29, intitolato «Diritto di riproduzione»:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a)
agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(...)»
Diritto rumeno
16.
L’articolo 16 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996, nella versione in vigore nel 2001 (
11
), prevede che «[l]’autore di un’opera ha il diritto patrimoniale esclusivo di autorizzare la traduzione, la pubblicazione in raccolte, l’adattamento nonché ogni altra trasformazione della sua opera mediante la quale si ottenga un’opera derivata».
17.
Ai sensi dell’articolo 8 della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 14 marzo 1996, nella versione in vigore nel 2015 e nella sua versione attuale (
12
):
«Fatti salvi i diritti degli autori dell’opera originale, sono soggette al diritto d’autore anche le opere derivate create sulla base di una o più opere preesistenti, vale a dire:
a)
le traduzioni, gli adattamenti, le annotazioni, le opere documentarie, gli arrangiamenti musicali e qualsiasi altra trasformazione di un’opera letteraria, artistica o scientifica che costituisca un’opera intellettuale creativa;
b)
le compilazioni di opere letterarie, artistiche o scientifiche, quali le enciclopedie e antologie, le raccolte o compilazioni di materiali o di dati, protetti o meno, comprese le banche dati, che, a causa della selezione o della disposizione del materiale, costituiscono creazioni intellettuali (...)».
18.
Ai sensi dell’articolo 23 di tale legge, «[p]er “realizzazione di opere derivate”, ai sensi della presente legge, si intende la traduzione, la pubblicazione in raccolte, l’adattamento nonché qualsiasi altra trasformazione di un’opera preesistente, se ciò costituisce creazione intellettuale».
Fatti, procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
19.
Il professor Slușanschi ha realizzato un’edizione critica, redatta in lingua latina, di un’opera latina diventata di dominio pubblico e appartenente al principe [OSCURATO:PERSONA], il cui titolo tradotto in rumeno è «Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții Othman[n]ice sau Aliothman[n]ice de la primul început al neamului, adusă până în vremurile noastre, în trei cărți» (Storia dell’ascesa e del declino della corte ottomana o aliottomana dalle origini ai giorni nostri, in tre libri) (in prosieguo: l’«edizione critica Slușanschi»). Tale edizione critica è stata pubblicata per la prima volta nel 2001 presso la casa editrice Amarcord di Timișoara (Romania), seguita da una seconda edizione nel 2008, riveduta e corretta dal professore Slușanschi, pubblicata presso la casa editrice Paideia (Romania), con riedizioni nel 2010 e nel 2012.
20.
Il manoscritto del testo latino del principe [OSCURATO:PERSONA], sulla base del quale è stata realizzata l’edizione critica Slușanschi, è stato scoperto all’Università di Harvard ([OSCURATO:PERSONA] d’America) nel 1984. Per la realizzazione della prima edizione, il professor Slușanschi ha utilizzato il facsimile pubblicato in Romania nel 1999. Per la seconda edizione ha utilizzato le copie fotografiche messe a disposizione dall’Università di Harvard.
21.
Oltre alla realizzazione dell’edizione critica Slușanschi in latino, l’opera di [OSCURATO:PERSONA] è stata pubblicata anche in rumeno, in una traduzione del professor Slușanschi. A tal fine quest’ultimo ha fatto riferimento al testo in lingua latina stabilito dalla sua edizione critica, in forma riveduta e corretta.
22.
Nel 2013, dopo il decesso del professor Slușanschi, TB e VP, in qualità di suoi eredi, hanno ceduto all’IITL il diritto di utilizzare le trascrizioni e le traduzioni del professor Slușanschi relative a diversi testi di [OSCURATO:PERSONA] – tra cui anche l’edizione critica Slușanschi – in vista della realizzazione di un’edizione completa dell’opera di [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, l’IITL ha messo a disposizione della FNSA i lavori del professor Slușanschi.
23.
Nel 2015 la FNSA ha curato l’edizione dell’opera «[OSCURATO:PERSONA] – Istoria măririi și decăderii Curții Othomane» ([OSCURATO:PERSONA] – Storia dell’ascesa e del declino della corte ottomana), versione bilingue, latino‑rumeno, in due volumi, che riportava il testo latino insieme alle note critiche elaborate dai ricercatori della FNSA.
24.
L’8 dicembre 2015, TB e VP hanno presentato un ricorso per violazione del diritto d’autore dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania), chiedendo un risarcimento del danno morale e materiale subito a causa della pubblicazione dell’edizione critica integrale della FNSA.
25.
Il 21 dicembre 2017, il [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ha constatato che l’edizione critica Slușanschi realizzata nel 2001 era stata riprodotta integralmente nell’edizione della FNSA e che quest’ultima aveva anche utilizzato le aggiunte o le correzioni non pubblicate all’epoca, che il professor Slușanschi aveva apportato alla propria edizione e che intendeva utilizzare in futuro. Tuttavia, l’unico riferimento al professor Slușanschi si trovava nelle note a piè di pagina. [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest) ha quindi accertato la violazione, da parte dell’IITL e della FNSA, del diritto morale del professor Slușanschi di essere riconosciuto come autore dell’edizione critica Slușanschi, nonché dei diritti patrimoniali d’autore appartenenti ai suoi eredi.
26.
Su appello dell’IITL e della FNSA, il 7 aprile 2021 la Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) ha parzialmente riformato la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] București (Tribunale superiore di Bucarest), nel senso di ridurre l’importo dei danni morali dovuti in solido dall’IITL e dalla FNSA, ma ha confermato l’importo che era stato fissato a titolo di risarcimento dei danni materiali. Inoltre, a suo avviso, l’Edizione critica Slușanschi aveva richiesto vari interventi sull’opera originale, una pratica intellettuale e uno sforzo creativo tali da farle assumere la qualità di «opera derivata», ai sensi della Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (legge n. 8/1996 sul diritto d’autore e sui diritti connessi), e godeva della tutela prevista da tale legge.
27.
L’IITL e la FNSA hanno presentato un’impugnazione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), giudice del rinvio, contestando, in sostanza, la qualificazione di un’edizione critica come «opera derivata». Essi hanno sostenuto che, nel caso di un’opera di carattere scientifico scritta in una lingua morta, che comporta precise regole di sintassi e di costruzione delle frasi, sono escluse le libere scelte creative dell’autore dell’edizione critica, l’unico scopo essendo quello di utilizzare la propria competenza professionale per identificare le varianti testuali più vicine all’intenzione dell’autore originario. Allo stesso modo, il grado di libertà dell’autore di un’edizione critica sarebbe estremamente limitato, o addirittura inesistente.
28.
Il giudice del rinvio si interroga sulla qualificazione di «opera» protetta dal diritto d’autore ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 e, più specificamente, sui due elementi cumulativi che devono essere presenti a tal fine, vale a dire i) l’esistenza di un oggetto originale, nel senso che è necessario e sufficiente che l’oggetto rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo, e ii) l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività.
29.
Pertanto, il giudice del rinvio si interroga sull’effettiva esistenza di «scelte libere e creative» da parte dell’autore di un’edizione critica, qualora questi abbia come obiettivo quello di restituire l’opera originale in una forma completa, intelligibile e il più vicina possibile all’intenzione dell’autore di tale opera originale. A tal fine, il giudice del rinvio indica che l’autore di un’edizione critica consulta il manoscritto originale e può apportarvi correzioni o integrazioni, al fine di garantire che il suo senso sia mantenuto, nonché commenti e spiegazioni per la scelta dei termini appropriati. Sebbene tale lavoro non possa essere equiparato a una copia o a una trascrizione di un facsimile di detto manoscritto, il giudice del rinvio si chiede tuttavia se tali scelte e l’apparato critico che le circonda rivelino la creatività e il «tocco personale» dell’autore dell’edizione critica o soltanto le sue competenze professionali e un incontestabile sforzo intellettuale, che non sarebbero tuttavia sufficienti, secondo la giurisprudenza della Corte, a configurare un’opera originale, tutelabile mediante il diritto d’autore.
30.
Il giudice del rinvio si chiede inoltre se un’edizione critica possa essere considerata una creazione distinta dall’opera originale, o se, invece, si confonda con quest’ultima dal momento che il suo scopo è quello di stabilire il testo dell’opera preesistente o se, eventualmente, solo le note critiche, i commenti e le spiegazioni dell’autore dell’edizione critica abbiano un oggetto identificabile in modo preciso e obiettivo e siano le sole a poter acquisire la qualità di opera tutelabile mediante il diritto d’autore.
31.
In tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le disposizioni dell’articolo 2, lettera a), della direttiva [2001/29] debbano essere interpretate nel senso che un’edizione critica di un’opera il cui scopo è quello di stabilire il testo di un’opera originaria, mediante consultazione del manoscritto, corredato da commenti e dal necessario apparato critico, possa essere considerata un’opera tutelata dal diritto d’autore».
32.
Sono state presentate osservazioni scritte dai governi rumeno, francese e italiano, nonché dalla Commissione europea. L’IITL e la Commissione hanno inoltre presentato le loro osservazioni orali all’udienza tenutasi il 19 marzo 2025.
[OSCURATO:PERSONA] preliminari
33.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico (
13
), il cui scopo è quello di ricostituire il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, possa essere considerata un’opera la cui riproduzione è soggetta all’autorizzazione dell’autore di tale edizione critica.
34.
Inoltre, dagli argomenti delle parti nonché dai dubbi espressi dal giudice del rinvio si comprende che si pone un interrogativo quanto alla questione se, in termini assoluti, un’edizione critica di un’opera originale possa essere qualificata come «opera» tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
35.
A tal proposito, la Commissione richiama l’attenzione della Corte sull’articolo 5 della direttiva 2006/116, che prevede una durata di protezione specifica per le «edizioni critiche e scientifiche» di opere diventate di dominio pubblico. Essa ritiene che l’edizione critica Slușanschi non possa essere qualificata come «opera» protetta dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, e suggerisce di riformulare la questione pregiudiziale al fine di esaminare il lavoro svolto dal professor Slușanschi sotto il profilo dell’articolo 5 della direttiva 2006/116.
36.
Ritengo, tuttavia, che non sia necessario procedere a un tale esame o alla riformulazione della questione pregiudiziale suggerita dalla Commissione.
37.
Infatti, è giocoforza constatare che, ancorché la direttiva 2006/116 miri ad armonizzare le durate di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché il punto d’inizio per il calcolo di tali durate, essa lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri il compito di regolamentare taluni aspetti per quanto riguarda i diritti connessi. Infatti, dall’articolo 5 e dal considerando 19 di tale direttiva risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri conservano la
facoltà
di mantenere o introdurre
diritti connessi
al diritto d’autore,
in ordine alla protezione delle edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico
. Ai sensi dell’articolo 5, seconda frase, di detta direttiva, la durata di una tale protezione è di trent’anni al massimo a decorrere dalla data della prima pubblicazione lecita (
14
).
38.
Ne deriva, da un lato, che la tutela accordata alle «edizioni critiche e scientifiche» di opere diventate di dominio pubblico, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/116, rientra nei diritti connessi e non nel diritto d’autore (
15
). Dall’altro, tale protezione specifica si applica unicamente alle edizioni a cui fa riferimento tale disposizione negli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno introdotto un tale diritto connesso.
39.
Orbene, nel caso di specie, dagli elementi del fascicolo risulta che la Romania non ha esercitato la facoltà di recepire l’articolo 5 della direttiva 2006/116 e non ha adottato alcuna disposizione legislativa volta a riconoscere alle edizioni critiche e scientifiche di opere diventate di dominio pubblico una protezione specifica nell’ambito dei diritti connessi, come è stato confermato in udienza (
16
).
40.
L’articolo 5 della direttiva 2006/116 non è pertanto applicabile alla causa di cui al procedimento principale.
41.
Aggiungo che, qualunque sia la definizione proposta di «edizioni critiche e scientifiche» di opere diventate di dominio pubblico e che beneficiano di una tutela per quanto riguarda i diritti connessi, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/116 (
17
), essa non può includere i testi qualificabili come «opere» e che beneficiano di una protezione del diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
42.
La facoltà
lasciata agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o introdurre un
diritto connesso
relativamente alla protezione delle
edizioni critiche e scientifiche
, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/116, non pregiudica il loro
obbligo
di accordare
agli autori
il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare la riproduzione delle loro
opere
, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, in quanto tale disposizione costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale del diritto ivi previsto (
18
).
43.
Pertanto, ai fini della presente causa, mi soffermerò, in primo luogo, sui dubbi relativi alla possibilità di qualificare le edizioni critiche di opere originali come «opere protette» la cui riproduzione è soggetta all’autorizzazione dell’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29. In secondo luogo, esaminerò più specificamente se l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui scopo è quello di ricostituire il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, possa essere considerata un’opera protetta in tal modo dal diritto d’autore.
Sulla possibilità di qualificare come «opera» un’edizione critica di un’opera originale
44.
Rammento che l’Unione, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, del quale essa è parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (
19
).
45.
Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, le opere letterarie e artistiche comprendono
tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico
, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Tale disposizione stabilisce, inoltre, al suo paragrafo 3, riguardante le
opere derivate
, che «[s]i
proteggono come opere originali
, senza pregiudizio dei diritti dell’autore dell’opera originale, [
inter alia
,] le traduzioni (…) e le
altre trasformazioni
di un’opera letteraria o artistica» (
20
).
46.
Inoltre, a norma dell’articolo 2 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo ADPIC, che costituisce anch’esso parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere protette in virtù del diritto d’autore (
21
).
47.
La nozione di «opera»
protetta dal diritto d’autore
di cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve quindi essere intesa come comprendente
sia le opere primarie che le opere secondarie
, quali le
opere derivate
che sono state create sulla base di una o più opere preesistenti.
48.
Un’opera derivata è un’opera che prende in prestito da una o più opere primarie, o addirittura incorpora in tutto o in parte un’opera preesistente, e la trasforma o vi apporta, a sua volta, una creazione originale che le conferisce una tutela mediante il diritto d’autore. Una tale opera è quindi protetta dal diritto d’autore come un’opera nuova, e le ragioni di tale nuova protezione autonoma risiedono nell’originalità o nella creatività che l’autore dell’opera derivata ha apportato alla sua attività. Una tale protezione si applica senza pregiudizio per i diritti dell’autore dell’opera originale o delle opere originali da cui nasce l’opera derivata (
22
).
49.
Inoltre, nessun elemento della Convenzione di Berna consente di ritenere che, in linea di principio, un’edizione critica di un’opera originale, compresa un’opera diventata di dominio pubblico, non possa, se del caso, soddisfare i requisiti richiesti per essere qualificata come «opera derivata» e godere di tutela in base al diritto d’autore. Anche il regime del diritto d’autore dell’Unione non contiene alcuna base giuridica che permetta tale limitazione (
23
).
50.
Una siffatta dichiarazione generica sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell’Unione di garantire un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale attraverso il diritto d’autore e i diritti connessi, che proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi, essenziali per la creazione intellettuale e la produzione culturale, e che consentono agli autori, agli interpreti o esecutori e ai produttori di ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, al fine di poter continuare la loro attività creativa e artistica, come espressamente dichiarato nei considerando 2, 4 e da 9 a 11 della direttiva 2001/29 nonché nel considerando 11 della direttiva 2006/116.
51.
Di conseguenza, un’edizione critica di un’opera originale può essere protetta in forza del diritto d’autore ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, purché essa possa essere qualificata come «opera» ai sensi di tale direttiva.
52.
In tali circostanze, si pone ora la questione se un’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui scopo è quello di ricostituire il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, possa essere considerata un’opera derivata tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29.
Sull’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui scopo è quello di ricostituire il testo di tale opera, corredato da commenti e dal necessario apparato critico
53.
Dalla formulazione dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 si evince che la tutela del diritto dell’autore di autorizzare o vietare la riproduzione ha come oggetto un’«opera». Poiché tale direttiva non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «opera», viste le esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve di norma dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (
24
).
54.
Secondo la giurisprudenza della Corte, affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore. Dall’altra, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi di tale opera che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale, nel senso che un’opera implica un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività (
25
).
Sul criterio dell’originalità
55.
Dalla giurisprudenza risulta che, perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Per contro, quando la realizzazione di un oggetto è stata determinata esclusivamente da considerazioni di carattere tecnico, da regole o da altri vincoli che non hanno lasciato margine per la libertà creativa, (
26
) o le hanno lasciato uno spazio talmente limitato che l’idea e la sua espressione si confondono (
27
), non può ritenersi che tale oggetto presenti l’originalità necessaria per poter costituire un’opera.
56.
Per determinare se si tratti effettivamente di una creazione letteraria, la Corte ha precisato che il giudice nazionale è tenuto a verificare se, nell’elaborazione dell’oggetto in questione, l’autore abbia potuto effettuare scelte libere e creative idonee a trasmettere al lettore l’originalità di tale oggetto, originalità che deriva non tanto dalle parole stesse considerate una per una, ma dalla loro scelta, dalla loro disposizione e dalla loro combinazione, tramite le quali l’autore ha espresso il proprio spirito creativo in modo originale ed è giunto a un risultato che costituisce una creazione intellettuale, mentre i soli sforzi intellettuali e il bagaglio di conoscenze dedicati alla creazione dell’oggetto sono al riguardo privi di pertinenza (
28
).
57.
Inoltre, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, la Corte ha già dichiarato che programmi per elaboratore, banche dati o fotografie possono costituire «opere» tutelate dal diritto d’autore se sono originali nel senso che costituiscono una creazione intellettuale propria dell’autore. Lo stesso vale per gli articoli di giornale, per i quali la creazione intellettuale del loro autore risulta di norma dalla modalità con cui è presentato il soggetto nonché dall’espressione linguistica (
29
). Per quanto riguarda un ritratto fotografico, la Corte ha inoltre indicato che l’autore può effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la sua realizzazione, cosicché il margine di cui dispone per esercitare le proprie capacità creative non è necessariamente limitato o inesistente (
30
).
58.
Per contro, la Corte ha considerato che non costituiscono «opere» i rapporti militari consistenti in documenti meramente informativi, il cui contenuto è essenzialmente determinato dalle informazioni in essi riportate, di modo che tali informazioni e la loro espressione in tali rapporti si confondano e che questi ultimi siano quindi caratterizzati dalla loro mera funzione tecnica, che esclude qualsiasi originalità (
31
). Lo stesso vale per la costituzione di una banca dati, rispetto alla quale il criterio dell’originalità non è soddisfatto quando essa sia dettata da considerazioni di carattere tecnico, da regole o vincoli che non lasciano margine per la libertà creativa, non potendo il dispiego di attività e il know‑how dell’autore, di per sé, giustificare la sua tutela in base al diritto d’autore, qualora tale attività e tale know‑how non esprimano alcuna originalità nella scelta o nella disposizione dei dati di cui trattasi (
32
).
59.
La Corte ha tuttavia aggiunto che un oggetto che soddisfa il requisito di originalità può beneficiare della protezione ai sensi del diritto d’autore anche qualora la realizzazione di tale oggetto sia stata determinata da considerazioni tecniche, purché una simile determinazione non abbia impedito all’autore di riflettere la sua personalità in tale oggetto, manifestando scelte libere e creative (
33
).
60.
Da tale giurisprudenza si deduce che il criterio essenziale che consente di stabilire se un oggetto costituisca una creazione intellettuale propria del suo autore consiste in sostanza nell’espressione della capacità creativa dell’autore, nella possibilità di compiere scelte libere e creative, e quindi di riflettere la sua personalità.
61.
Nella presente causa, il giudice del rinvio deve quindi stabilire se l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui scopo è quello di ricostituire il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, costituisca una creazione intellettuale che riflette la libertà di scelta e la personalità del suo autore, in modo da soddisfare il requisito dell’originalità.
62.
A tal proposito, dagli elementi del fascicolo risulta che l’edizione critica Slușanschi non è una mera riproduzione del manoscritto in latino del principe [OSCURATO:PERSONA], né del facsimile di tale manoscritto. Nel realizzare tale edizione critica, il professor Slușanschi è intervenuto sul testo originale, procedendo a correzioni e a integrazioni, con l’obiettivo di ricostituire il testo dell’opera originale in una forma completa, comprensibile e il più vicina possibile all’intenzione dell’autore di detta opera originale.
63.
Orbene, a mio avviso, quando un autore tenta di ricostituire un’opera letteraria incompleta in una forma che considera il più possibile simile a quella elaborata dall’autore dell’opera originale, non si può ritenere, in linea di principio, che egli stia semplicemente svolgendo un’attività di ricerca, fornendo un know-how o compiendo uno sforzo intellettuale privo di qualsiasi forma di creatività personale. Al contrario, può darsi che l’autore possa scegliere tra diverse opzioni. Le scelte grammaticali, lessicali, letterarie e stilistiche che compie saranno verosimilmente dettate, o almeno influenzate, dai suoi anni di esperienza, dalla sua competenza filologica, dalle sue conoscenze e dalla sua comprensione del periodo in cui l’opera originale è stata redatta e del periodo storico coperto da tale opera, dalla sua conoscenza dell’autore dell’opera originale, del suo stile e della sua espressione linguistica, nonché dalla sua interpretazione di ciò che percepisce essere l’intenzione di tale autore. Quando l’autore dell’edizione critica attinge non solo dal proprio mestiere e dalla propria conoscenza dell’autore, della lingua, dell’epoca e dell’opera originale, ma anche dalla sua propria immaginazione, dalle sue intuizioni e dalla sua sensibilità per inventare o reinventare gli elementi perduti o incomprensibili, pur cercando di rimanere fedele allo spirito dell’opera originale, egli sta svolgendo un’attività creativa ed imprime all’opera altrui la propria personalità, così creando un’opera derivata.
64.
I commenti e l’apparato critico, quali le note critiche e le spiegazioni relative alle correzioni, alle sostituzioni di parole o alle aggiunte eventualmente necessarie ai fini della comprensibilità del manoscritto originale, nonché vertenti sulle diverse versioni linguistiche o sulle varianti di parole o di espressioni eventualmente omesse, sono anch’essi una creazione intellettuale propria dell’autore dell’edizione critica.
65.
Inoltre, il criterio dell’originalità può esprimersi attraverso la composizione dell’edizione critica, la struttura conferita all’opera, la sua formattazione nonché la disposizione del testo originale in relazione ai commenti e all’apparato critico (
34
). L’autore di un’opera del genere imprime quindi il proprio «tocco personale» all’opera creata e non si può ritenere che l’edizione critica si confonda con l’opera originale.
66.
Inoltre, anche considerando che lo scopo di un’edizione critica sia di ripristinare l’opera originale quale dovrebbe essere secondo l’idea che se ne è fatto l’autore che la sta ricostituendo, e che la lingua di tale opera originale sia una lingua caratterizzata da precise regole di sintassi e di costruzioni delle frasi, siffatti vincoli, così come il fatto che la stesura di tale edizione sia stata dettata da un certo numero di regole sintattiche, non possono permettere di escludere per principio ogni originalità.
67.
La situazione sarebbe diversa se la stesura dell’edizione critica fosse puramente dettata da interventi tecnici, da regole o vincoli privi di libertà creativa. In un tal caso può essere che l’autore di un’edizione critica si sia limitato a una ricostruzione pedissequa a partire da documenti sufficientemente precisi e completi da non dover prendere alcuna iniziativa di natura creativa. Il lavoro e il know‑how, per quanto complessi e meticolosi, non possono, in quanto tali, giustificare la tutela di un’edizione di tal tipo mediante il diritto d’autore se non esprimono alcuna originalità nella scelta o nella disposizione delle informazioni in essa contenute.
68.
Pertanto, a seconda delle circostanze, la ricostituzione di un’opera diventata di dominio pubblico può essere simile alla creazione di un’opera derivata che presenti elementi di originalità in quanto l’autore ha preso in prestito o ha incorporato creazioni preesistenti. A tal fine, è necessario indagare in che modo l’autore dell’edizione critica sia intervenuto sull’opera originale (
35
). A tal proposito, spetta al giudice nazionale adito tenere conto di tutti gli elementi pertinenti della controversia principale (
36
). Il tipo di opere in questione e le competenze specifiche di altri ricercatori impegnati in studi identici o simili possono, in particolare, essere utili al fine di comprendere cosa debba essere qualificato come «opera autonoma», di per sé tutelata sulla base del diritto d’autore, e cosa invece sia una mera riedizione scientifica di conoscenze di dominio pubblico.
Sull’esistenza di un oggetto identificabile
69.
La Corte ha precisato che la nozione di «opera», di cui alla direttiva 2001/29, implica necessariamente l’esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività. Da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i terzi nei confronti dei quali si può far valere la tutela rivendicata dall’autore di detto oggetto. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione di detto oggetto implica che quest’ultimo sia stato espresso in modo obiettivo (
37
).
70.
Ritengo che un’edizione critica di un’opera originale sia identificabile in modo preciso e obiettivo nella sua interezza (
38
). Non occorre necessariamente distinguere, da un lato, tra le parti conformi all’opera originale, che possono aver subìto modifiche testuali, e, dall’altro, i commenti, le note critiche o le spiegazioni che le accompagnano, al fine di differenziare, se del caso, le prestazioni soggette al diritto d’autore da quelle che non lo sono. Una «protezione separabile», concessa sistematicamente solo ai commenti, alle note critiche o alle spiegazioni, comporterebbe il rischio di smembrare un’opera che ha senso solo se considerata nella sua interezza, in particolare quando siffatti commenti, note o spiegazioni completano o si riferiscono a una parte specifica del testo dell’opera originale che commentano o analizzano (
39
).
71.
Ancorché lo stesso possa non valere per le prefazioni, le introduzioni o le conclusioni, la cui natura «separabile» dal resto dell’opera è più facilmente immaginabile, spetta in ogni caso al giudice del rinvio verificare quali elementi dell’opera siano espressione della creazione intellettuale dell’autore e siano identificabili con sufficiente precisione e obiettività, sia che costituiscano l’opera nel suo complesso sia che ne costituiscano solo alcune parti.
Sul contenuto della protezione
72.
Quando un oggetto presenta le caratteristiche ricordate ai paragrafi 55 e 69 delle presenti conclusioni, e costituisce pertanto un’opera, esso deve beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29, ove la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera che ricade in detta direttiva (
40
).
73.
Aggiungo che la violazione del diritto d’autore non comporta necessariamente la riproduzione integrale dell’opera, ma può consistere in una riproduzione parziale. Infatti, anche le diverse parti di un’opera beneficiano di una tutela ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa. Inoltre, non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi di un testo, siano idonee a trasmettere al lettore l’originalità di una pubblicazione, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione della creazione intellettuale dell’autore di tale articolo, di modo che simili frasi o simili parti di frase possano beneficiare della tutela prevista dall’articolo 2, lettera a), della direttiva citata (
41
).
74.
Ciò detto, non si devono ignorare o sottovalutare le preoccupazioni espresse dalla Commissione in udienza, secondo le quali riconoscere l’esistenza di un diritto d’autore relativamente alle edizioni critiche di opere diventate di dominio pubblico equivarrebbe a sottrarre al dominio pubblico opere che vi rientravano.
75.
Il riconoscimento del diritto d’autore su un’opera letteraria derivata non restituisce le opere originali al dominio privato e non conferisce all’autore di tale opera derivata alcun diritto esclusivo sulle opere originali. Lo sfruttamento delle opere diventate di dominio pubblico è ancora possibile, in quanto queste non sono, o non sono più, protette individualmente da un diritto d’autore, con la conseguenza che chiunque è libero di riprodurle, o anche di farne un adattamento diverso da quello dell’opera derivata (
42
).
76.
A tal proposito, ritengo importante aggiungere,
ad abundantiam
, che, secondo una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, possono esistere situazioni eccezionali in cui, a seconda del tipo di discorso o di informazione in questione, il diritto d’autore deve prevalere sul diritto alla libertà di espressione, che comprende la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, sancito dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, in una situazione in cui la comunicazione dell’opera protetta contribuisca al dibattito di interesse generale (
43
). In questi casi occorre procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, l’interesse generale e la necessità per il pubblico di avere libero accesso a un’opera diventata di dominio pubblico o il diritto di ricevere informazioni, e, dall’altro, la protezione delle opere, comprese le opere derivate.
77.
In definitiva, ancorché sia essenziale che le opere diventate di dominio pubblico possano essere sfruttate liberamente da tutti, non si può dire lo stesso, in linea di principio, delle opere derivate da tali opere, che possono segnatamente consistere in versioni ripristinate, commentate o analizzate. Tuttavia, non si tratta di proteggere un’opera priva di qualsiasi forma di creatività, poiché un’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico può far sorgere il diritto d’autore solo se implica la creazione di un’opera dell’ingegno originale.
Conclusione
78.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania):
L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
deve essere interpretato nel senso che:
l’edizione critica di un’opera diventata di dominio pubblico, il cui scopo è quello di ricostituire il testo di tale opera corredandolo di commenti e del necessario apparato critico, può essere considerata un’opera la cui riproduzione è soggetta all’autorizzazione dell’autore, a condizione che essa sia una creazione intellettuale dell’autore che rifletta la personalità di quest’ultimo, manifestando le sue scelte libere e creative, e che abbia un oggetto identificabile con sufficiente precisione e obiettività. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò avvenga in ciascun singolo caso.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
) Talune restrizioni alla stampa furono introdotte nel [OSCURATO:PERSONA] con il Licensing of the [OSCURATO:PERSONA] 1662 – [OSCURATO:PERSONA] for preventing the frequent Abuses in printing seditious treasonable and unlicensed [OSCURATO:PERSONA] and Pamphlets and for regulating of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (legge del 1662 sulla licenza di stampa – legge volta a prevenire i frequenti abusi nella stampa di libri e di opuscoli diretti a promuovere atti sediziosi, di alto tradimento e non autorizzati, e a regolamentare la stampa e le tipografie).
(
3
) [OSCURATO:PERSONA] for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of [OSCURATO:PERSONA] in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned (legge per l’incoraggiamento dell’apprendimento, attraverso la cessione di copie di libri stampati agli autori o agli acquirenti di tali copie, per la durata ivi indicata).
(
4
) V., al riguardo, la teoria della proprietà (o dell’appropriazione) di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], nonché la teoria del diritto della personalità di [OSCURATO:PERSONA]. V. anche Strowel, A.,
Droit d’auteur et [OSCURATO:PERSONA]. Divergences et Convergences. Étude de droit comparé
, 1993, Bruylant, pagg. da 90 a 93, 98 e 99, da 174 a 190 e 491; Hughes, J., «[OSCURATO:PERSONA]’s 1694 Memorandum (and [OSCURATO:PERSONA])»,
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 27, n. 167, 2010, pagg. da 555 a 572; Fabri, E., «De l’appropriation à la propriété: [OSCURATO:PERSONA] et la fécondité d’un malentendu devenu classique»,
Philosophiques
, vol. 43, n. 2, 2016, pagg. da 343 a 369.
(
5
) In prosieguo: la «Convenzione di Roma».
(
6
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
GU 2001, L 167, pag. 10
).
(
7
)
GU 2000, L 89, pag. 6
(in prosieguo: il «Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore»).
(
8
)
GU 1994, L 336, pag. 1
.
(
9
)
GU 1993, L 290, pag. 9
.
(
10
)
GU 2006, L 372, pag. 12
.
(
11
) M. Of., parte I, n. 60/26 marzo 1996.
(
12
) M. Of., parte I, n. 489 giugno 2018.
(
13
) La causa di cui al procedimento principale non riguarda la pubblicazione di un’edizione critica di un’opera originale ancora soggetta al diritto d’autore.
(
14
) L’articolo 5 e il considerando 19 della direttiva 2006/116, la cui formulazione è sostanzialmente identica a quella dell’articolo 5 e del considerando 20 della direttiva 93/98, sono stati introdotti su richiesta della Repubblica italiana, che all’epoca era l’unico Stato membro in cui esisteva un tale diritto. V.,
inter alia
, «Note from Presidency to COREPER attaching consolidated text of [OSCURATO:PERSONA]» del Consiglio, 17 maggio 1993, documento n. 6614/93, pag. 7; «Report from Presidency to COREPER» del Consiglio, 7 giugno 1993, documento n. 1700/93, pag. 6.
(
15
) La dicotomia tra il diritto d’autore
stricto sensu
e i diritti connessi o limitrofi si riflette a livello internazionale nella protezione distinta garantita, tra l’altro, dalla Convenzione di Berna e dalla Convenzione di Roma. V. conclusioni dell’avvocato generale Collins nella causa Seven.[OSCURATO:PERSONA] (
C‑260/22
,
EU:C:2023:583
, nota 12).
(
16
) In udienza la Commissione ha dichiarato che solo sette [OSCURATO:PERSONA] membri hanno recepito espressamente l’articolo 5 della direttiva 2006/116, vale a dire la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica italiana, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia.
(
17
) Preciso che la nozione di «edizioni critiche e scientifiche» di cui all’articolo 5 della direttiva 2006/116 non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata, cosicché essa deve di norma essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme [v., in tal senso, in particolare, sentenza del 6 marzo 2025, ONB e a. (
C‑575/23
,
EU:C:2025:141
, punto
87
e giurisprudenza citata)]. Tale nozione non può quindi comprendere sistematicamente i testi rientranti nell’ambito di applicazione delle varie definizioni di «edizioni critiche» presenti nei dizionari nazionali del linguaggio corrente, che, allo stato attuale, possono riferirsi a realtà diverse.
(
18
) V. sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] NRW (
C‑469/17
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] NRW,
EU:C:2019:623
, punto
38
e giurisprudenza citata).
(
19
) V. sentenza del 13 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑310/17
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2018:899
, punto
38
e giurisprudenza citata).
(
20
) Il corsivo è mio.
(
21
) [OSCURATO:PERSONA] (punto 39 e giurisprudenza citata).
(
22
) A tal proposito, v.,
inter alia
,, Léger, P., «La mise à l’épreuve des limites au droit d’auteur par les œuvres transformatrices»,
La propriété intellectuelle renouvelée par le numérique
, Parigi, Dalloz, 2020, pag. 184; Margony, T., e Perry, M., «Scientific and [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (Dis)Harmonization»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 27, pag. 164; Desbois, H.,
Le droit d’auteur en France
, Parigi, Dalloz, 1978 (3
a
ed.), punti 6 e da 22 a 30.
(
23
) Osservo che, nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
C‑240/07
,
EU:C:2008:303
, paragrafi
51
e
52
), l’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, in ordine alle pubblicazioni critiche o scientifiche di opere diventate di dominio pubblico, nonché per le fotografie che non siano opere originali, poiché agli [OSCURATO:PERSONA] membri non viene fatto alcun obbligo di tutelare tali diritti in tutta Comunità, «viene meno qualsiasi pretesa di far valere i diritti medesimi negli [OSCURATO:PERSONA] membri che, nell’esercizio del loro potere, non li riconoscono». A mio avviso, tale punto di vista deve essere ricollocato nel suo contesto. Da un lato, l’avvocato generale ha voluto evidenziare un «limite allo slancio unificatore europeo» in materia di diritto d’autore e di diritti connessi. Dall’altro, alla luce della dottrina a cui fa riferimento al riguardo, a mio avviso si trattava di precisare che l’entrata in vigore della direttiva 2006/116 non aveva l’effetto di introdurre una protezione per le pubblicazioni critiche e scientifiche nei casi in cui queste non erano previamente protette dal diritto nazionale. Tuttavia, ciò può valere solo per i testi che non possano essere qualificati a pieno titolo come «opere».
(
24
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 33).
(
25
) V., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑403/08 e C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, punti
156
e
159
); [OSCURATO:PERSONA] (punti da 35 a 40), e del 12 settembre 2019, Cofemel (
C‑683/17
; in prosieguo la sentenza Cofemel,
EU:C:2019:721
, punto
32
).
(
26
) V. sentenza Cofemel (punti 30 e 31 nonché giurisprudenza citata).
(
27
) V. sentenza dell’11 giugno 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑833/18
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2020:461
, punto
31
).
(
28
) V., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑5/08
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2009:465
, punti
45
e
46
); del 1o marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑604/10
,
EU:C:2012:115
, punto
33
), e [OSCURATO:PERSONA] NRW (punto 23).
(
29
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 35 e da 44 a 46).
(
30
) V. sentenza del 1o dicembre 2011, Painer (
C‑145/10
,
EU:C:2011:798
, punti da
90
a
93
).
(
31
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] NRW (punto 24).
(
32
) V. sentenza del 1o marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑604/10
,
EU:C:2012:115
, punti
39
e
42
).
(
33
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 26).
(
34
) Analogamente, come emerge dal considerando 13 della direttiva 2006/116, «[l]e raccolte sono protette conformemente all’articolo 2, paragrafo 5 della convenzione di Berna, quando, per la scelta e la disposizione del loro contenuto, costituiscono creazioni intellettuali. Tali opere sono protette in quanto tali, fatti salvi i diritti d’autore su ognuna delle opere che compongono tali raccolte». In quanto opere a pieno titolo, le raccolte esprimono quindi un’originalità in virtù della loro composizione.
(
35
) All’udienza del 19 marzo 2025, ho presentato l’esempio tratto dall’ambito musicale delle edizioni per lo studio del pianista [OSCURATO:PERSONA], noto per aver corredato le partiture di alcuni grandi compositori con vari commenti, consigli, esercizi pratici, ecc. che inframmezzano le riproduzioni delle partiture originali, aggiungendovi, se del caso, quelle che possono essere considerate come note a piè di pagina. Nell’intento di aiutare gli allievi a progredire non solo nella padronanza dei gesti, ma anche nella comprensione dei capolavori musicali, [OSCURATO:PERSONA] ha operato scelte artistiche personali basate sulla propria interpretazione di tali opere. Al riguardo, v. Gavoty, B.,
[OSCURATO:PERSONA]. Biographie
, Buchet/Chastel, Parigi, 2012, pag. 357 (nota omessa) e pag. 358: «Naturalmente, visto il successo della sua opera
Méthode
[Metodo], [OSCURATO:PERSONA] ebbe l’idea di pubblicare le
Éditions de Travail
[Edizioni per lo studio o [OSCURATO:PERSONA]], dedicate ai capolavori dei maestri romantici: Chopin, Schumann, Schubert, Liszt, Weber e Mendelssohn – in tutto 76 fascicoli, che comprendono, naturalmente, le opere stesse, diteggiate e riviste, e, in calce alle pagine, i commenti e gli esercizi suggeriti per risolvere le principali difficoltà. (...) Le (...)
Éditions de Travail
contengono un ricchissimo materiale di valenza estetica destinato a stimolare l’immaginazione dell’esecutore» (Traduzione libera.). V., inoltre, Anselmini, F., e Jacobs, R.,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Parigi, 2018, pagg. da 285 a 298.
(
36
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 38 e dispositivo), in cui la Corte ha precisato che si tratta di elementi pertinenti del caso di specie, quali esistevano al momento dell’ideazione di tale oggetto, indipendentemente dai fattori esterni e successivi alla sua creazione (punto 37).
(
37
) V. sentenza Cofemel (punti 32 e 33 nonché giurisprudenza citata).
(
38
) La causa di cui al procedimento principale riguarda una creazione
letteraria
. Preciso, tuttavia, che la situazione potrebbe essere diversa nel caso di un’opera
artistica
che sia stata restaurata e il cui originale, per definizione, non esisterebbe più, in quanto gli elementi restaurati o modificati sarebbero diventati indissociabili dall’opera originale.
(
39
) A mio avviso, lo stesso vale per le edizioni per lo studio di [OSCURATO:PERSONA], già menzionate nella nota 35 delle presenti conclusioni. Non è pensabile che la tutela possa applicarsi solo ai vari commenti di [OSCURATO:PERSONA], separatamente dalle partiture da essi arricchite e senza le quali essi diventerebbero incomprensibili.
(
40
) Sentenza Cofemel (punto 35 e giurisprudenza citata).
(
41
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 38, 39 e 47). Preciso che, nel caso di una tutela «separabile» accordata a determinate parti di un’opera, quali le prefazioni, le introduzioni e le conclusioni, come previsto al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, la riproduzione di un brano, o di una frase, della parte protetta o delle parti protette potrebbe costituire una violazione del diritto d’autore.
(
42
) Così, per riprendere l’esempio menzionato dalla Commissione in udienza, una volta diventati di dominio pubblico, gli scritti di statisti o i diari di politici potranno essere oggetto di edizioni critiche che, se del caso, beneficeranno di una tutela in forza del diritto d’autore, a condizione che gli autori di tali edizioni abbiano potuto manifestare scelte libere e creative che riflettano la loro personalità. Per contro, gli autori di tali edizioni critiche non potranno impedire la riproduzione dell’opera originale su cui si saranno basati.
(
43
) V. Voorhoof, D, «Freedom of expression and the right to information: Implications for copyright»,
[OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], C. (ed.), Elgar publishing, 2015, pag. 331; sentenza della Corte EDU del 10 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a. c. Francia (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908), e decisione della Corte EDU del 19 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Svezia (CE:ECHR:2013:0219DEC004039712). V., inoltre, sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/17
,
EU:C:2019:625
, punti da
57
a
59
), nonché conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa [OSCURATO:PERSONA] NRW (
C‑469/17
,
EU:C:2018:870
, paragrafi da
40
a
42
).