CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oberto, rappresentati e difesi dagliAvv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura in calce al ricorso;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce alcontroricorso;– controricorrenti –Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 542/2020 depositatail 16/09/2019 e notificata il 20/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. Il Tribunale di Salerno, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA].p.a., depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], autorizzava il sequestro giudiziario deidocumenti di pertinenza delle società ricorrenti, esistenti nella Agenzia n.9035 [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., corrente in Salerno alla via S.Baratta n. 165.Con atto di citazione del 22.10.1990 la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.convenivano in giudizio l'[OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere la convalida delsequestro giudiziario e la condanna della società convenuta al pagamentodella somma di lire 221.933.733, oltre interessi e danni, per la intempestivaconsegna dell'agenzia. Le società ricorrenti deducevano che la propriaagente, l'[OSCURATO:SOCIETA]., per molti anni aveva omesso l'invio dei saldi relativiai premi incassati, trattenendoli indebitamente; chiedevano, pertanto, laconvalida dell'eseguito sequestro.[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. resisteva alle domande attoree e spiegava domandariconvenzionale per la condanna delle società ricorrenti al pagamento delleprovvigioni maturate e dei reppels, nonché dei danni ingiustamente ad essaarrecati.Espletate consulenze tecniche di ufficio, il Tribunale convalidava il sequestrogiudiziario autorizzato, ritenendo accertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. avevamaturato un credito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 114.619,20 atitolo di premi assicurativi e che le indennità per il recesso della convenutaammontavano ad euro 49.202,84; operata la compensazione impropria trale predette partite, condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA]. del residuo importo nonché delle spese di lite; poneva icompensi del c.t.u. a carico della convenuta.2 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/20262. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo invia preliminare dichiararsi improcedibile la domanda ex art. 75, comma 1,c.p.p.; nel merito, revocarsi il sequestro concesso con l'integrale rigettodella domanda e con declaratoria che nulla essa doveva alla [OSCURATO:PERSONA].nis.p.a. per la intervenuta statuizione penale sul punto, in subordine perchéla relativa domanda era sfornita di prova; in accoglimento della domandariconvenzionale, chiedeva, la condanna della società appellata al pagamentodi quanto dovuto, come quantificato dal c.t.u..[OSCURATO:PERSONA] (nel frattempo subentrata alla Sipea e alla [OSCURATO:SOCIETA]) resistevaall'appello, rilevandone in primo luogo l'inammissibilità, perché propostodalla società oramai cancellata dal Registro delle Imprese e perché MatteoCaramuta e [OSCURATO:PERSONA] non avevano provato le qualità spese.La Corte d’appello di Salerno dichiarava inammissibile l’appello propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettava quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], inproprio, e da [OSCURATO:PERSONA], affermando, per quanto qui ancora rileva,che: a) la domanda originaria non era improcedibile ai sensi dell’art. 75,comma 1, c.p.p., atteso che, da un lato, l’oggetto della stessa (condanna alpagamento della somma di lire 221.933.733 a titolo di premi incassati enon versati e risarcimento di tutti i danni conseguenziali) era differenterispetto a quello (condanna al rimborso delle spese e al risarcimento deidanni derivati dal commesso reato alla società) della domanda proposta insede penale con l’atto di costituzione di parte civile e, dall’altro lato, quandoera stata denunciata la situazione di litispendenza, quest’ultima era giàvenuta meno con la sentenza di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva contestato lasituazione contabile depositata dalle società attrici, nella quale era statoevidenziato che, alla data del 30.6.1990, esisteva un saldo a debitodell’agenzia di lire 221.933.733 a titolo di premi non versati, ma anzi avevaesplicitamente ammesso, all’atto della sua costituzione in giudizio, di aversospeso “temporaneamente l’invio dei saldi relativi ai premi incassati a3 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026partire dalla data – 4.5.1990 - della prima revoca” (tant’è che i bonifici dallastessa eseguiti si fermavano proprio dalla data del 26.4.1990); c) ladoglianza sulla mancata comunicazione del recesso contrattuale da partedella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era irrilevante; d) la domanda di quest’ultimadoveva ritenersi fondata, atteso che la stessa era pienamente legittimataalla proposizione del ricorso per sequestro giudiziario per il vincolocontrattuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’intervenuto, e noncontestato, recesso contrattuale.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MatteoCaramuta, in proprio e quale liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] figli s.a.s., e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tredici motivi, illustrati damemoria.[OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto nel senso di dichiarareinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatoredella [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.a.s., e di accogliere il primo, ilsecondo e il nono motivo del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si rivela fondata l’eccezione di carenza di legittimazionePasquale e figli s.a.s., sollevata dalla controricorrente.Invero, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U,Sentenza n. 4060 del 22/02/2010; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9032del 15/04/2010 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20878 del 08/10/2010), intema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495,secondo comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delleimprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone unripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone,4 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consentedi presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, neglistessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali,rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicitànell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata invigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nelcaso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.Pertanto, la cancellazione della società di persone dal registro delle impresedetermina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di starein giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio delquale la medesima è parte, ancorché questo non sia interrotto per mancatadichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, lalegittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisceautomaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori atitolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beniresiduati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (Cass., Sez. L,Sentenza n. 13183 del 25/05/2017; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 19580del 04/08/2017).Ne consegue che, una volta cancellata la società di persone dal registrodelle imprese, con conseguente estinzione della stessa, anche i liquidatorieventualmente designati perdono la rappresentanza della persona giuridica.Del resto, la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le medesime ragioni (cfr. pag. 4 della sentenza quiimpugnata), sicché, non essendo stato tale capo della decisione impugnato,sullo stesso si è formato il giudicato interno.2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazionedegli artt. 530 e 652 c.p.p., 113, 115, 116, 324 c.p.c. e 2909 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte d’appello –nell'escludere, ancorché implicitamente, l'efficacia di giudicato (riguardo alfatto che [OSCURATO:PERSONA] fino al 3 aprile 1990 non si fosse appropriato5 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026dei premi assicurativi di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA].) alla sentenza penaledi assoluzione n. 6050/90 resa dal Tribunale di Napoli il 6.6.2000 con laformula assolutoria piena "perchè il fatto non sussiste" a definizione delprocesso penale nel quale la [OSCURATO:SOCIETA]. si era anche costituita parte civile– eluso la regola del ne bis in idem, secondo la quale la sentenza penaleirrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficaciadi giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste .nel giudiziocivile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del dannopromosso dal danneggiato.3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., la circostanza che la Corte d’appello, pur dando attonelle motivazioni dell'intervenuta sentenza penale di assoluzione n.6050/90 resa dal Tribunale di Napoli il 6.6.2000 con la formula assolutoriapiena "perchè il fatto non sussiste" a definizione del processo penale nelquale la [OSCURATO:SOCIETA]. si era anche costituita parte civile, ne aveva poi omessol'esame, nonostante specifica eccezione sul punto.4. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., per essersi la Corte d’appello, nel ritenerela diversità dell'oggetto della domanda contenuta nella costituzione di partecivile presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nell'ambito del giudizio penale poiculminato con la citata sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli)dall'oggetto del giudizio civile introdotto con l'atto di citazione del[OSCURATO:DATA_NASCITA], limitata alla mera trascrizione di una parte delle suddettedomande, senza aggiungere alcunché in ordine alla ragione per la qualeesse dovessero reputarsi diverse, risultando, al contrario, evidente lasostanziale sovrapponibilità delle stesse.5. Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 163, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c. e 76, comma 1, e78, comma 1, lett. d, c.p.p., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,6 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026per aver la Corte d’appello ritenuto la diversità dell'oggetto della domandacontenuta nella costituzione di parte civile presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]nell'ambito del giudizio penale (poi culminato con la citata sentenza diassoluzione del Tribunale di Napoli) dall'oggetto del giudizio civile introdottocon l'atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla scorta della (implicita)valutazione della non assoluta coincidenza lessicale tra le suddettedomande, con ciò violando i principi regolatori del processo civile in base aiquali il contenuto di una domanda si identifica, più che con il meroriferimento alle parole utilizzate, con la causa petendi, ossia con la ragionedell'azione dedotta in giudizio, ed il petitum, ossia con il cd. bene della vitaed il provvedimento richiesto al giudice.6. I motivi dal primo al quarto, da trattarsi congiuntamente siccomestrettamente connessi, sono fondati.In base all’art. 652, comma 1, c.p.p., «La sentenza penale irrevocabile diassoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato,quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo hacommesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere onell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo perle restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato onell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o siastato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiatodal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75,comma 2».Per effetto di tale norma, come ha ricordato da questa Corte in tema dirapporto tra giudizio penale e giudizio civile, «l’azione civile per danni èpreclusa dal giudicato penale che rechi un accertamento circal’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato, rimanendocoperti sia il dedotto che il deducibile, impregiudicata solo la sopravvenienzadi fatti e di situazioni nuove, sicché il giudicato penale di assoluzione - conla formula “perché il fatto non sussiste” - osta alla proposizione, nel giudizio7 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026civile di risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di unaricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione,l’esistenza di elementi di fatto, rimasti anche implicitamente esclusi dalgiudicato penale» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4498 del 08/03/2016).In particolare, in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio civile - comedisciplinato dal vigente codice di procedura penale del 1988 (ai sensi degliartt. 652 e 654), a differenza di quello previgente (art. 25) - l'azione civileper danni è preclusa dal giudicato penale che rechi un effettivo e specificoaccertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazionedell'imputato. Tuttavia, l'autorità del giudicato (anche penale) copre sia ildedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di dirittoinvestite esplicitamente dalla decisione (cd. "giudicato esplicito"), ma anchele questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisione -costituiscano comunque presupposto logico essenziale ed indefettibile delladecisione stessa (cd "giudicato implicito"), restando salva ed impregiudicatasoltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si sianoverificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fosserodeducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato. Pertanto, alla streguadei suddetti principi, il giudicato penale di assoluzione - con la formula"perché il fatto non sussiste" - preclude la proposizione, nel giudizio di civiledi risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto-reato, di unaricostruzione della vicenda che postuli, sotto altra prospettazione,l'esistenza di elementi di fatto, che risultino esclusi - sia pure implicitamente- dal giudicato penale (Cass., Sez. L, Sentenza n. 9235 del 20/04/2006;conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 19559 del 13/09/2006).Né potrebbe sostenersi che il giudicato non sarebbe configurabile in ragionedella non coincidenza sul piano soggettivo tra la società ([OSCURATO:SOCIETA] diCaramuta Pasquale e figli s.a.s.) cui era stato conferito l’incarico di agentee il soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) che è stato imputato (e assolto) nelgiudizio penale (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30838 del 29/11/2018,8 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026secondo cui l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile diassoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto ilprofilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi).Invero, la sentenza penale di assoluzione (per difetto di prova dellapresunta appropriazione di denaro) invocata dai ricorrenti si è pronunciatanei confronti del Caramuta in proprio e quale socio accomandatario (e,quindi, legale rappresentante) della [OSCURATO:SOCIETA]. per il reato, commesso inNapoli fino al 3.4.1990, di appropriazione indebita aggravata della sommadi lire 182.493.771 (a titolo di premi incassati dagli assicurati fino a quelladata) appartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui il Caramuta aveva il possesso inrelazione all’agenzia di Salerno. Si tratta del medesimo oggetto del presentegiudizio civile, vale a dire l’appropriazione, da parte dell’agente assicurativo,dei premi incassati dagli assicurati, che spettavano alla compagniaassicuratrice.Ne consegue che la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la fondatezzadell’eccezione di giudicato (penale) esterno formatosi a seguito dellasentenza del Tribunale penale di Napoli emessa in data 6.6.2000 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], sollevata dalla convenuta sin dal giudiziodi primo grado e reiterata in appello con uno specifico motivo di gravame,essendo la relativa questione rilevabile anche d’ufficio dal giudice in ognistato e grado del giudizio (Cass. 24 febbraio 2004, n. 3621; Cass., Sez.Lav., 22 marzo 2013, n. 7301; Cass. 25 febbraio 2014, n. 4443; Cass. 3aprile 2015, n. 6845; Cass. 16 novembre 2021, n. 34662; Cass. 23 giugno2025, n. 16824; Cass. 19 ottobre 2025, n. 27823).In difetto di pronuncia, la Corte territoriale è incorsa in una palese violazionedi legge.In base ad uno specifico motivo di appello (riportato nel ricorso in esamenel rispetto del principio dell’autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c.), infatti,[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore della Assicars.a.s., e [OSCURATO:PERSONA] avevano censurato la sentenza di prime cure9 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026per non aver il Tribunale accolto l’eccezione di giudicato esterno daimedesimi sollevata sin dall’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], successiva allapronuncia di assoluzione emessa dal giudice penale. Nella sentenza quiimpugnata la Corte d’appello, pur avendo dato atto della relativa doglianza,ha completamente omesso di esaminare l’eccezione di giudicato.7. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte d’appello, nel porre a base della propriadecisione la mancata contestazione del documento "rappresentantel'ammontare dei premi che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva versato alle società"preponenti, eluso il principio secondo cui l'onere di contestazione riguardale allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenzaprobatoria.8. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averela Corte d’appello, nel porre a base della propria decisione la sola mancatacontestazione del documento "rappresentante l'ammontare dei premi chela [OSCURATO:SOCIETA] non aveva versato alle società" preponenti e, comunque, lamancata contestazione del saldo contabile lì riportato, benché il giudiziofosse stato introdotto antecedentemente alle modifiche apportate all'art.115 c.p.c. dall'art. 45, comma 15, della l. 18 giugno 2009, n. 69, e allemodifiche apportate al dettato dell'art. 167 c.p.c. dall'art. 11 della legge 26novembre 1990, n. 353, eluso il principio, vigente ratione temporis, secondocui i fatti allegati da una parte possono essere considerati pacifici,rimanendo così la parte esonerata dalla relativa prova, soltanto quando essisiano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, senzacontestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomentiincompatibili col loro disconoscimento.9. Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 115c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere10 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026la Corte d’appello, nel porre a base della propria decisione la mancatacontestazione del saldo contabile senza, tuttavia, esaminare se lecorrelative allegazioni delle parti attrici fossero esse stesse sufficientementespecifiche, eluso il principio secondo cui l'onere di (specifica) contestazioneviene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analiticaallegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.10. Con l’ottavo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 111Cost. e 132, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la produzione di bonifici, daparte della società "[OSCURATO:SOCIETA]", per dimostrare "l'avvenuto adempimento della[...] obbligazione" del versamento dei premi riscossi per conto delle impresepreponenti, non contrastasse con l'implicito riconoscimento - in ragionedella mancata contestazione del "saldo contabile" - del credito vantato, perquegli stessi titoli, da queste ultime, sul presupposto che quei bonificifossero relativi al versamento dei premi maturati sino al 26 aprile 1990,laddove il rapporto era proseguito per circa ulteriori sessanta giorni (sino al30 giugno 1990), con la riconosciuta sospensione, dal 26 aprile 1990 in poi,del versamento degli ulteriori premi maturati e riscossi dall'agente; cosiragionando, il giudice di secondo grado avrebbe reso una motivazionepalesemente illogica e contraddittoria, poiché nella stessa sentenza siafferma che il credito vantato dalle imprese preponenti si riferisse,quantomeno per la maggior parte, a crediti sorti "molti anni" prima delrecesso.11. Con il nono motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., peravere la Corte d’appello ritenuto che la produzione di bonifici, da parte dellasocietà "[OSCURATO:SOCIETA]", per dimostrare "l'avvenuto adempimento della [...]obbligazione" del versamento dei premi riscossi per conto delle impresepreponenti, non contrastasse con l'implicito riconoscimento - in ragionedella mancata contestazione del "saldo contabile" - del credito vantato, per11 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026quegli stessi titoli, da queste ultime, sul presupposto che quei bonificifossero relativi al versamento dei premi maturati sino al 26 aprile 1990,laddove il rapporto era proseguito per circa ulteriori sessanta giorni (sino al30 giugno 1990); cosi argomentando, il giudice di secondo grado avrebbe,da un lato, travisato il contenuto del documento, posto a base della propriadecisione, e, dall’altro lato, omesso di considerare che il Tribunale di Napoli,con sentenza, passata in cosa giudicata, n. 6059/2000, aveva ritenuto cheil [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di socio accomandatario elegale rappresentante della società "[OSCURATO:SOCIETA]", non si fosse appropriato deipremi maturati e riscossi sino all'aprile dell'anno 1990.12. I motivi dal quinto al nono, da trattarsi congiuntamente siccomestrettamente connessi, sono fondati.La Corte d’appello ha ritenuto che fosse stato provato dalla [OSCURATO:PERSONA].nis.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) il saldo dei premi adebito dell’agenzia non solo sulla base della considerazione secondo cui laAssicar s.a.s. non aveva contestato la situazione contabile depositata dallesocietà attrici (nella quale veniva evidenziato un saldo a debito, alla datadel 30.6.1990, di lire 221.933.733), ma anche sul rilievo per cui la Assicars.a.s. aveva dichiarato che, in ragione della contestazione del primo recessoper giusta causa (comunicato in data 4.5.1990), aveva sospeso“temporaneamente l’invio dei saldi relativi ai premi incassati a partire dalladata della prima revoca”, in tal guisa ammettendo esplicitamente lasospensione del versamento alle ricorrenti dei premi assicurativi incassati.Inoltre, tale ricostruzione, secondo la Corte territoriale, trovava confermanella circostanza che i bonifici effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA] (prodotti daquest’ultima per dimostrare l’avvenuto adempimento della propriaobbligazione) si fermavano proprio alla data del 26.4.1990, vale a diresubito dopo la comunicazione del primo recesso.Orbene, il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato conla modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile12 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026anche ai giudizi (come quello in oggetto) antecedenti alla novella, avendoquesta recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale lanon contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deveritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivogliacontrollo probatorio in merito agli stessi (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5429del 27/02/2020).In relazione ai giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore dell'art. 45,comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c.,il principio di non contestazione trova applicazione solo con riferimento aifatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del dirittofatto valere in giudizio, mentre, per i fatti secondari - vale a dire quellidedotti in mera funzione probatoria -, la non contestazione costituisceargomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fattipotevano essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 40756 del 20/12/2021).Ragione per cui, premesso che la ‘non contestazione’ ascritta alla Assicarriguardava il fatto (secondario) alla base del documento contabile (fattorappresentato dal mancato versamento alle ricorrenti dei premi assicurativiincassati per un importo complessivo, alla data del 30.6.1990, di lire221.933.733) e che a tale comportamento inerte potrebbe attribuirsi lavalenza, come detto, di mero argomento di prova, vale il principio secondocui i fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo cosìessa esonerata dalla relativa prova, quando siano stati esplicitamenteammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbiaimpostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il lorodisconoscimento (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1576 del 14/02/1995; conf.Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5699 del 09/06/1999, Cass., Sez. 2, Ordinanzan. 10864 del 07/05/2018).In questo contesto la Corte d’appello ha del tutto omesso di considerare (senon per escludere l’improcedibilità dell’azione civile ai sensi dell’art. 75,13 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026comma 2, c.p.p.) la sentenza n. 6050/2000 emessa dal Tribunale di Napoliin sede penale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con laformula piena “perché il fatto non sussiste”. Tale sentenza rappresenta unfatto decisivo ai fini del decidere, atteso che con la stessa è stata esclusa laresponsabilità dell’allora socio accomandatario per l’appropriazioneascrittagli di complessive lire 182.493.771, in relazione all’agenzia 9035 diSalerno (di cui il Caramuta, quale agente senza rappresentanza della Sipeas.p.a., aveva il possesso in ragione del proprio ufficio), fino alla data del3.4.1990.Invero, la Corte territoriale non avrebbe potuto logicamente ricondurre ilsaldo di lire 221.933.733 evidenziato nel documento contabile a condotteappropriative successive al 4.5.1990, essendo nello stesso chiaramentespecificato, come si è già visto, che la suddetta esposizione debitoria eracomposta da un saldo contabile a debito di lire 175.264.621 al 10 aprile1990, da un saldo rendiconto provvisorio aprile 1990 di lire 1.036.706 e daun rendiconto provvisorio giugno 1990 di lire 46.713.808.Alla luce del giudicato penale sopra richiamato, le condotte appropriativeascritte alla società convenuta nel processo civile dovrebbero considerarsiinsussistenti almeno fino al 4.4.1990.13. Con il decimo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 81, 112 e 132 c.p.c. e 2097 e 2697 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d’appello, nel ritenereche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse legittimata a proporre il ricorso per sequestrogiudiziario "per il vincolo contrattuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]" e nelritenere la fondatezza della domanda senza che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA].p.a avesse mai neppure affermato (e men che meno provato), néesplicitamente, nel ricorso per sequestro giudiziario, né implicitamente,dalla lettura dei documenti allegati al ricorso (e segnatamente della schedariepilogativa contabile e dal recesso puro e semplice) di essere creditricedella [OSCURATO:SOCIETA]., violato le norme regolanti le modalità di esercizio14 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026dell'azione, andando, altresi, ultra petita, avendo violato il principiodevolutivo dell'impugnazione, giacché il Tribunale aveva accolto la domandanei soli confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e sul punto il gravame introdotto dallaAssicar s.a.s. era afferente alla sola convalida del sequestro e allaregolamentazione delle spese legali, sicché, in assenza di appelloincidentale, la questione relativa alla "legittimazione" ed alla "fondatezzadella domanda" della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. doveva ritenersi ormai coperta dalgiudicato intervenuto in primo grado.14. Con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 1, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essersi la Corte d’appello, nel ritenere chela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse legittimata a proporre il ricorso per sequestrogiudiziario e nell'affermare la fondatezza della domanda "per il vincolocontrattuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]", per "l'intervenuto e noncontestato recesso contrattuale", sottratta all'obbligo di motivazione sulpunto, essendo tali affermazioni, per un verso, tautologiche, per lacircolarità che le contraddistingue, per l'altro verso, incomprensibili,siccome inidonee ad illustrare sia le ragioni per le quali la domanda dellaPolaris [OSCURATO:SOCIETA]. fosse da ritenersi fondata, sia le ragioni per le quali leeccezioni sollevate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dovessero essere rigettate. Lamotivazione, inoltre, sarebbe irriducibilmente contraddittoria laddoveafferma, al contempo, che "La doglianza sulla mancata comunicazione delrecesso contrattuale da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a è irrilevante ai fini deldecidere atteso (che) in relazione ad essa alcuna modifica della decisioneimpugnata viene richiesta" e che "è da evidenziare, peraltro, che la societàAssicar s.a.s., nelle conclusioni rassegnate, ha chiesto la condanna sia dellaSipea che della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del compenso portafoglio, delleprovvigioni maturande etc...", contraddizione invero già insitanell'affermazione che, pur essendovi "doglianza" sul punto, ciò nondimeno15 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026"in relazione ad essa alcuna modifica della decisione impugnata vienerichiesta".15. Con il dodicesimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la Corte d’appello, nel ritenerela fondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. "per il vincolocontrattuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]", per "l'intervenuto e noncontestato recesso contrattuale", affermato un fatto contrario al contenutodel documento (segnatamente della revoca pura e semplice), dal quale sievince che il recesso era stato esercitato dalla sola [OSCURATO:SOCIETA]. e non anchedalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..16. Con il tredicesimo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 4) e 5), c.p.c., per avere la Corte d’appello, nell'affermare che "Ladoglianza sulla mancata comunicazione del recesso contrattuale da partePolaris [OSCURATO:SOCIETA] è irrilevante ai fini del decidere atteso in relazione ad essaalcuna modifica della decisione impugnata viene richiesta", travisato ilcontenuto del gravame perché l'appellante aveva, invece, esplicitamenterichiesto la modifica della decisione impugnata sul punto e segnatamente inpunto di convalida del sequestro giudiziario e di regolamentazione dellespese legali nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..17. I motivi dal decimo al tredicesimo, da trattarsi congiuntamente siccomestrettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.In ordine alle censure in esame, la Corte territoriale ha affermato che: a) ladoglianza sulla mancata comunicazione del recesso contrattuale da partedella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era irrilevante; b) la domanda di quest’ultimadoveva ritenersi fondata, atteso che la stessa era pienamente legittimataalla proposizione del ricorso per sequestro giudiziario per il vincolocontrattuale intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. e per l’intervenuto, e noncontestato, recesso contrattuale.16 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026Orbene, pur avendo la Corte d’appello dichiarato, nella motivazione dellasentenza impugnata, che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era fondata,essa non ha, poi, sul punto, riformato la sentenza di primo grado, con laquale il Tribunale aveva accolto solo le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]..Conseguentemente, in assenza di statuizioni sfavorevoli relative al rapportoprocessuale intercorrente tra gli odierni ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA], i primi nonpossono ritenersi soccombenti in relazione al suddetto capo della decisionee non hanno interesse a impugnarlo.Inoltre, i ricorrenti hanno omesso, in violazione del principio di specificità,di trascrivere, se si fa eccezione per uno stralcio a pagina 14 del ricorso,l’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio, fermo restandoche proprio da tale stralcio si evince che la [OSCURATO:SOCIETA] in realtà propose,unitamente alla Sipea, le domande di convalida del sequestro e di condannadella [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della somma di lire 221.933.733. Conriferimento particolare al tredicesimo motivo, inoltre, i ricorrenti si sonolimitati a trascrivere l’atto di appello relativo al mancato rigetto delladomanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e a dedurre che la Corte d’appello sarebbeincorsa nella violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.,senza illustrare le argomentazioni poste a sostegno di tale affermazione.17.1. In ogni caso, la legittimazione ad agire, che i ricorrenti assumonomancare, si poggia sulla prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA], non contrastata,secondo cui la stessa ebbe a conferire, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inrelazione all’agenzia n. 9035 (con sede in Salerno, alla via S. Baratta n.165) il mandato agenziale assicurativo, dapprima, a [OSCURATO:PERSONA] e,poi, alla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e figli s.a.s. (cfr. pagg. 13 e 19 delricorso) e quest’ultima omise l’invio dei saldi concernenti i premi incassati,trattenendoli indebitamente, per complessive lire 221.933.733, come dasituazione contabile al 30.6.1990 accertata dall’[OSCURATO:PERSONA] delgruppo assicurativo.17 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026Del resto, l’[OSCURATO:PERSONA] (subentrata ad entrambe le società) ha attestato (cfr.pag. 20 del controricorso) che sin dal primo grado di giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] avevaprodotto una comunicazione con la quale, facendo riferimento alla lettera direvoca del mandato dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltrata dalla Sipea, aveva invitato laAssicar a consegnare tutto il portafoglio, sia scaduto che in corso.Senza tralasciare che, per stessa ammissione dei ricorrenti, la [OSCURATO:SOCIETA]ha cambiato denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]. (cfr. pag. 18 del ricorso) e checiò è avvenuto prima della sentenza penale n. 6050/1990 emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del cui procedimento la [OSCURATO:SOCIETA](già [OSCURATO:SOCIETA].) si era costituita parte civile (cfr. pag. 28 del ricorso),sentenza che, essendo stata pubblicata il 6.6.2000, ha preceduto di moltoquella civile emessa dal Tribunale di Salerno in data 9.2.2013.Orbene, anche a voler prestare fede alla ricostruzione dei ricorrenti,secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non avrebbe proposto, a differenza dellaSipea s.p.a., alcuna domanda nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (vieppiù sesi considerava che sia la situazione contabile al 30.6.1990 accertatadall’ufficio contabilità del gruppo assicurativo che la revoca pura e semplicedell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano riconducibili alla sola Sipea), una volta che, dapprima,la [OSCURATO:SOCIETA]. ha assorbito la [OSCURATO:SOCIETA]. e poi, la [OSCURATO:SOCIETA]ha assorbito entrambe le società, il Collegio formula le seguenticonsiderazioni:a) le due predette società hanno agito congiuntamente, prima chiedendoante causam il sequestro giudiziario della documentazione in possessodella resistente e poi instaurando il conseguente giudizio di merito perottenere, oltre che la convalida del sequestro, la condanna dellaconvenuta al pagamento della somma di lire 221.933.733;b) la convalida del sequestro, una volta ritenuta fondata almeno ladomanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., era inevitabile;c) la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso delle spese del giudizio di primogrado ha seguito il criterio della soccombenza, né risulta che il giudice18 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026abbia riconosciuto la maggiorazione del 30% per aver il comunedifensore assistito più parti aventi la stessa posizione processuale nelmedesimo procedimento (ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del2014);d) subentrata, come detto, la [OSCURATO:PERSONA] ad entrambe le società e rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA],quali soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (medio tempore cancellata dal registrodelle imprese), oltre che dichiarato inammissibile quello proposto daquest’ultima, era altresì inevitabile, sempre in applicazione delprincipio di soccombenza, la condanna degli appellanti a rimborsarele spese sostenute dalla vittoriosa [OSCURATO:PERSONA].Nel caso di specie, le due società hanno, infatti, agito congiuntamente(prima con il ricorso per sequestro giudiziario e poi con l’atto di citazioneintroduttivo del giudizio di merito), facendo valere un’unica situazionegiuridica sostanziale (il mancato versamento dei premi assicurativi derivantidal mandato agenziale da loro conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] con decorrenza,rispettivamente, 1.2.1984 e 1.4.1987, in relazione all’agenzia n. 9035); nederiva che la domanda è inscindibile (vale a dire non logicamente négiuridicamente frazionabile tra i due soggetti). Non si è, cioè, in presenzadi una pluralità di domande, né della soccombenza “interna” alla partedomanda, che deve essere unitariamente accolta o unitariamente rigettata.In questa ipotesi, ai fini delle spese processuali, vale il principio secondo cuil’esito della lite va valutato unitariamente, con riferimento alla domanda nelsuo complesso, e non alle singole persone fisiche che compongono la partel’interesse azionato è indivisibile. Per cui, in relazione alle spese (ex art. 91c.p.c.), il convenuto doveva essere condannato al loro rimborso in favoredella parte attrice nel suo complesso, non essendo consentito compensarele spese invocando il rigetto “parziale” riferito a uno dei due attori. Questo19 di 20Numero registro generale 19908/2020Numero sezionale 1221/2026Numero di raccolta generale 16875/2026Data pubblicazione 29/05/2026perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. U,Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), la parte anche solo parzialmentevittoriosa non può essere condannata alle spese, ma solo, al più, vederecompensate le stesse, atteso che, nel caso di specie, la vittoria non èparziale, ma unitaria, essendo la domanda unica, laddove la soccombenzareciproca ex art. 92 c.p.c. presuppone pluralità di domande contrapposte opluralità di capi autonomi oppure pluralità di posizioni scindibili.18. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento deimotivi dal primo al nono, rigettati i motivi dal decimo al tredicesimo, lasentenza qui impugnata va cassata, con conseguente rinvio della causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Salerno. P.Q.MAccoglie i motivi dal primo al nono del ricorso e rigetta i restanti;cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello diSalerno in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 7.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo20 di 20