CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 agosto 2025
Cassazione n. 24187/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controT.C. , elettivamente domiciliato inRAGUSA [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell’avvocatoCINTOLO EMILIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta edifendeOscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025-controricorrente-Data pubblicazione 29/08/2025avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 818/2024depositata il 15/05/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del04/07/2025 dalla presidente [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso del giugno 2017, il sig. T.Z. avanzava domanda didivorzio giudiziale innanzi al Tribunale di Ragusa nei confronti dellamoglie, sig.ra T.C. , con la quale aveva contrattomatrimonio civile a Londra nel 2002, trascritto nei registri dellostato civile italiano. Dal vincolo erano nati due figli, rispettivamentenel Dt_2 e nel Dt_3Il ricorrente rappresentava che nel maggio 2017, la sig.raT.C. , adducendo di recarsi in Italia per assistere il padregravemente malato, gli aveva comunicato, con lettera e messaggiodi posta elettronica, la volontà di non far ritorno nel [OSCURATO:PERSONA] edi porre termine alla relazione coniugale.Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva il difetto digiurisdizione del giudice italiano. Le Sezioni Unite di questa Corte,su regolamento preventivo sollecitato dall’attore, accertavano conordinanza n. 11583/2019 la giurisdizione del giudice italiano invirtù dei criteri alternativi contemplati dal Reg. Ue n. 2201/2003.Il sig. T.Z riassumeva la causa dinanzi al giudice siciliano il quale,in fase di udienza presidenziale, assegnava la casa familiare sita inInghilterra al marito, che aveva continuato a risiedervi con i figli dalui accuditi, e concedeva alla moglie un assegno divorzile di euro2000,00 mensili, ridotto ad euro 1400,00 a seguito di reclamoproposto dal ricorrente alla Corte d’Appello di Catania.2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025Il Tribunale disponeva un’indagine patrimoniale sul ricorrente inData pubblicazione 29/08/2025Gran Bretagna, da effettuarsi ai sensi del reg. Ue 12061/2001senza tuttavia ricevere risposta dal Ministero della Giustizia, pursollecitato.Il ricorrente provvedeva così spontaneamente al deposito dellapropria disclosure patrimoniale, dalla quale risultava la solapercezione di un reddito pari a 20.000,00 euro annui.All’esito del primo grado di giudizio, il tribunale di Ragusa emettevasentenza di divorzio: preliminarmente dichiarava applicabile allacontroversia la legge inglese vigente ratione temporis, ai sensidell’art. 31 co. 1 L. 218/1995 e dell’art. 8 Reg. UE n. 1259/2010nella parte in cui prevede che, salvo diversa scelta contraria delleparti si applichi la legge dell’ultima residenza abituale dei coniugi seancora uno di essi vi risieda al momento in cui è stata adital’autorità giudiziaria, ed in particolare il [OSCURATO:PERSONA] del1973; quindi, valutata l’inverosimiglianza della disclosure di parteconfermava la corresponsione dell’assegno nell’ammontare di1400,00 euro mensili a partire dal giorno della domanda giudizialesino al trentaseiesimo mese successivo al deposito della sentenza;definiva in rito la domanda relativa all’assegnazione della casaconiugale, per la quale affermava la giurisdizione del giudicebritannico (in quanto il provvedimento di assegnazione sarebbestato funzionale solo alle esigenze della prole e pertanto sottopostoalla giurisdizione del giudice straniero), e definiva in rito altresì ladomanda relativa alla condanna della ex moglie al pagamento deidanni cagionati dall’abbandono della casa coniugale, in quantosoggetta a diverso rito e non cumulabile nel giudizio di divorzio.La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 818/2024confermava la decisione del giudice di prime cure, riformandolaunicamente quanto alla domanda di assegnazione della casa3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025coniugale, affermando la giurisdizione italiana e, nel merito,Data pubblicazione 29/08/2025assegnando l’immobile al marito, ivi residente con la prole.Avverso il provvedimento della Corte d’Appello, il sig. T.Z haproposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,deducendo un unico articolato motivo con cui denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., relativialla disponibilità e alla valutazione delle prove assunte in giudizio,nonché degli artt. 21, 23 e 25 del [OSCURATO:PERSONA] del 1973,quale legge straniera applicabile ai fini della determinazionedell’assegno divorzile.Si è costituita con controricorso la sig.ra T.C. .La Procura Generale ha concluso in udienza chiedendo la reiezionedel ricorso.Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente censural’omissione di una reale disamina delle prove acquisite da parte delgiudice del merito che sarebbe quindi pervenuto aun’interpretazione dell’istruttoria in senso opposto rispetto aquanto emergerebbe dalla documentazione in atti. L’erroreprobatorio avrebbe determinato, secondo il ricorrente, l’errataapplicazione dei parametri stabiliti dalla legge inglese per ladeterminazione dell’assegno divorzile.In particolar modo, il ricorrente contesta la ricostruzione dei redditiderivanti sia dalla società inglese sia dalla società pakistana:sostiene che sarebbe erroneo valutare lo squilibrio economico-finanziario sulla base del reddito formalmente percepito dallamoglie come dipendente della società [OSCURATO:PERSONA], venuto menocon la cessazione del rapporto di lavoro. Tali somme, ad avvisodella parte, non sarebbero state corrisposte a titolo di retribuzione,ma deriverebbero dalla distribuzione dei dividendi della società,della quale la ex coniuge è comproprietaria al 50%.Il ricorrente contesta, inoltre, la gravata decisione nella parte in cuiriconosce l’esistenza della società pakistana, rilevando che essa4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025emergerebbe unicamente dalle dichiarazioni rese dalla ex moglie eData pubblicazione 29/08/2025che non possa pretendersi, per converso, una probatio diabolicadell’inesistenza di tale società.Il ricorrente ha posto altresì in evidenza la condotta della exmoglie, allontanatasi dalla casa familiare, che avrebbe ostato, ovecorrettamente considerata dal giudice del merito, alla concessionedel beneficio.In ultimo, viene sottolineato il mancato esperimento della rogatoriainternazionale, rimasta inevasa per un’asserita inerzia del giudicedel merito che avrebbe pregiudicato la completezza del quadroprobatorio indispensabile alla corretta ricostruzione delleconsistenze patrimoniali degli ex coniugi.È pacifico che nel caso di specie trovi applicazione la legge inglese.In particolare, l’art. 25 del [OSCURATO:PERSONA] individua i criteriche il giudice deve considerare per la ricerca della soluzioneeconomica più equa nella valutazione dell’an e del quantumdell’assegno di mantenimento. Rilevano infatti, secondo quantoreca la norma: a) il reddito, la capacità di guadagno, le proprietà ele altre risorse economiche possedute da ciascuna delle parti o cheè probabile che siano possedute nel prossimo futuro; b) le esigenzeeconomiche, gli obblighi e le responsabilità che ciascuno dei coniugiha o è probabile che abbia in futuro; c) il tenore di vita dellafamiglia prima della rottura del matrimonio; d) l’età delle parti e ladurata del matrimonio; e) le eventuali disabilità fisiche o mentali;f) i contributi presenti o probabili per il futuro delle parti albenessere della famiglia; g) la condotta di entrambi i coniugi, setale a giudizio della Corte da rendere ingiusto non tenerne conto;h) la perdita di vantaggi economici a seguito dello scioglimento delmatrimonio.essi concorrono complessivamente alla determinazione dell’oggetto5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025di indagine del giudice che deve, in ogni caso, tenere in primariaData pubblicazione 29/08/2025considerazione il benessere dei figli minori.Dall’analisi del provvedimento impugnato non emerge alcunaviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo la Corte territorialecorrettamente applicato le disposizioni del diritto straniero evalutato le circostanze dedotte e la documentazione prodotta. Ilgiudice del merito afferma infatti: “Invero, va innanzituttoosservato – con riferimento al parametro relativo alla condotta deiconiugi, di cui alla lettera g) dell’art. 25 della normativa citata, sucui entrambe le parti insistono, - che sulle responsabilità che leparti reciprocamente si addebitano in ordine alla crisi coniugale neiloro scritti difensivi non vi è prova in atti; inoltre – con riferimentoalla durata del matrimonio di cui alla lettera d) e con riferimento altenore di cita di cui alla lettera c) della normativa citata – varilevato che il matrimonio è stato contratto nel 2002 e sono statiprocreati due figli, ed il tenore di vita matrimoniale è statosicuramente elevato alla luce di quanto dichiarato dalle parti.Va, poi, osservato, con riguardo agli ulteriori parametri di cuiall’art. 25, - che la moglie, pur avendo conseguito una laurea eavendo pregressa esperienza lavorativa presso l’impresa delmarito, è, allo stato, disoccupata, le è stata riconosciuta unapercentuale d’invalidità per l’ipoacusia di cui soffre ed ha un’etàtale che rende ormai arduo ipotizzare un suo inserimento nelmondo del lavoro, tanto più alla luce della realtà economica dellaprovincia italiana in cui è tornata a vivere, ben diversa da quella diLondra; non vi sono, poi, elementi attestanti il valore dell’unicoimmobile da ultimo ereditato in seguito al decesso del madre cherisulta improduttivo di redditi.Come rilevato dal tribunale, vi è, pertanto, piena prova in atti circala effettiva sussistenza di una rilevante disparità reddituale tra leparti (…).” (p. 8-9 del provvedimento impugnato).6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025A fronte della puntuale motivazione espressa nella decisioneData pubblicazione 29/08/2025impugnata, il ricorrente ripropone mere contestazioni di fatto,finalizzate a prospettare una ricostruzione alternativa dellasituazione patrimoniale e reddituale rispetto a quella accolta dallaCorte d’Appello in piena adesione a quanto già stabilito dal giudicedi prime cure. Tale impostazione si traduce, in sostanza,nell’assunto secondo cui, essendo errata la ricostruzione fattualecompiuta dal giudice di merito, risulterebbe di conseguenza viziataanche l’applicazione della normativa straniera ad essa collegata.Un simile ragionamento non può essere condiviso. Va, infatti,ribadito che, pur quando il giudice sia chiamato a fare applicazionedi una legge sostanziale straniera, la disciplina processuale, di tuttele fasi del giudizio, si determina sulla base dell’ordinamento delloStato munito di giurisdizione. Se ne deriva che, in sede dilegittimità, non è consentito rimettere in discussionel’accertamento di fatto operato dal giudice di merito, quandoquesto sia sorretto da motivazione logica e congrua, essendoprecluso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualsiasiriesame del merito delle risultanze istruttorie.Non può quindi farsi leva su una differente interpretazione delladisciplina dell’assegno divorzile nell’ordinamento inglese, comecondivisibilmente sostenuto dalla Procura generale, atteso che laparte ricorrente, pur avendo formalmente indicato in ricorso leasserite violazioni di legge rispetto al testo normativo straniero, hain realtà fondato tali doglianze su una non consentita rivisitazionedelle circostanze istruttorie, estranea al sindacato di legittimità.Trova applicazione al caso di specie quanto precedentementeaffermato senza soluzione di continuità dalla giurisprudenza diquesta Suprema Corte: “In tema di ricorso per cassazione, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriNumero di raccolta generale 24187/2025officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i Dfattat piu bnbliocanzio ne 29/08/2025contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo taleCass. Sez. Un. 20867/2020; Rv. 659037 - 01)Da ultimo, il mancato completamento della rogatoria internazionalenon può integrare causa di nullità processuale, non essendo statiallegati né tantomeno provati elementi specifici e univoci dai qualidesumere, da un lato, una effettiva violazione della normativastraniera e, dall’altro, l’omessa acquisizione, mediante rogatoria, dimezzi di prova qualificabili come indispensabili ai fini delladecisione.Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, il motivo nonmerita accoglimento e il ricorso deve essere rigettato, conconseguente regolamentazione delle spese secondo il principiodella soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per compensi, oltreagli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.In caso di diffusione, omettere le generalità.Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il4.7.20258 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 16564/2024Numero sezionale 2777/2025Numero di raccolta generale 24187/2025Data pubblicazione 29/08/2025La Presidente [OSCURATO:PERSONA].Maria Acierno9 di 9