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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2022

Cassazione n. 47187/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 gennaio 2022 la Corte di appello di Cagliari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Cagliari in relazione al reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3 bis e 3 ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari in data 14 giugno 2017, misura che veniva successivamente revocata con ordinanza in data 14 dicembre 2017 per complessivi 283 giorni.

Con sentenza in data 13 marzo 2018 il Gup del Tribunale di Cagliari all'esito di giudizio abbreviato aveva poi assolto il Boulemit dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo.

Con detto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale laddove la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta del Boumelit alla luce dei principi elaborati dal giudice di legittimità debba considerarsi gravemente colposa. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 , dep. 2017, Rv. 268952).

Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili.

Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato, il giudice 2 della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione".

Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.

Venendo al caso in esame, l'ordinanza impugnata, con una motivazione congrua ed esaustiva ha valutato correttamente la condotta tenuta dal Boumelit, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condizione ostativa.

Ed invero, la Corte territoriale, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, al fine di valutare se la condotta del prevenuto abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, e quindi valutando il compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare, ha considerato in particolare le risultanze delle intercettazioni telefoniche da cui emerge una condotta collaborativa del prevenuto con Nabil e [OSCURATO:PERSONA] di cui è stata accertato il coinvolgimento in attività di favoreggiamento dell'immigrazione illegale.

Di rilievo è in particolare l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra l'odierno ricorrente (che si faceva chiamare "Mommo" e si trovava sul traghetto [OSCURATO:PERSONA] - Marsiglia con altri) e [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince una chiara preoccupazione per i "controlli" in Francia e la consapevolezza di trovarsi con soggetti privi di documenti regolari. [OSCURATO:PERSONA] suggerisce peraltro al Bounnelit di far rimanere gli altri sulla nave nel caso che all'arrivo avesse riscontrato che si procedeva al controllo dei documenti.

Rilevante è anche la conversazione registrata durante i colloqui in carcere tra il ricorrente ed un connazionale, suo ex datore di lavoro, il quale gli rimproverava di aver usato il cellulare e poi lo informava che il suo avvocato (Valentina) stava preparando i documenti per articolare la sua linea difensiva.

In tale conversazione emerge anche il riferimento ad un documento falso da lui usato e trovato nel corso di una perquisizione a casa sua e che era stato da lui occultato.

Inoltre il Boumelit non ha offerto alcuna versione alternativa rispetto a quella dell'accusa fino all'udienza preliminare, quindi a giudizio già instaurato, elemento che, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439, del 27.4.2018, Stamatopoulou, Rv. 273744) adoperandosi anzi per la distruzione di una prova.

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 gennaio 2022 la Corte di appello di Cagliari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in esecuzione dell'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Cagliari in relazione al reato di cui all'art. 12, commi 3, lett. a) e d), 3 bis e 3 ter lett. b) d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari in data 14 giugno 2017, misura che veniva successivamente revocata con ordinanza in data 14 dicembre 2017 per complessivi 283 giorni. Con sentenza in data 13 marzo 2018 il Gup del Tribunale di Cagliari all'esito di giudizio abbreviato aveva poi assolto il Boulemit dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale laddove la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta del Boumelit alla luce dei principi elaborati dal giudice di legittimità debba considerarsi gravemente colposa. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato, il giudice 2 della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. Venendo al caso in esame, l'ordinanza impugnata, con una motivazione congrua ed esaustiva ha valutato correttamente la condotta tenuta dal Boumelit, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condizione ostativa. Ed invero, la Corte territoriale, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, al fine di valutare se la condotta del prevenuto abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, e quindi valutando il compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare, ha considerato in particolare le risultanze delle intercettazioni telefoniche da cui emerge una condotta collaborativa del prevenuto con Nabil e [OSCURATO:PERSONA] di cui è stata accertato il coinvolgimento in attività di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Di rilievo è in particolare l'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra l'odierno ricorrente (che si faceva chiamare "Mommo" e si trovava sul traghetto [OSCURATO:PERSONA] - Marsiglia con altri) e [OSCURATO:PERSONA] da cui si evince una chiara preoccupazione per i "controlli" in Francia e la consapevolezza di trovarsi con soggetti privi di documenti regolari. [OSCURATO:PERSONA] suggerisce peraltro al Bounnelit di far rimanere gli altri sulla nave nel caso che all'arrivo avesse riscontrato che si procedeva al controllo dei documenti. Rilevante è anche la conversazione registrata durante i colloqui in carcere tra il ricorrente ed un connazionale, suo ex datore di lavoro, il quale gli rimproverava di aver usato il cellulare e poi lo informava che il suo avvocato (Valentina) stava preparando i documenti per articolare la sua linea difensiva. In tale conversazione emerge anche il riferimento ad un documento falso da lui usato e trovato nel corso di una perquisizione a casa sua e che era stato da lui occultato. Inoltre il Boumelit non ha offerto alcuna versione alternativa rispetto a quella dell'accusa fino all'udienza preliminare, quindi a giudizio già instaurato, elemento che, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poiché è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439, del 27.4.2018, Stamatopoulou, Rv. 273744) adoperandosi anzi per la distruzione di una prova. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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