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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 00145/2023

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2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Taranto, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 52, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Germanico, n. 100, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto: Banca-Contratto di mutuo-Interessi corrispettivi e moratori-Verifica dei tassi soglia.RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, depositata in data 7 marzo 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che Ma ssimiliano Maiullari chiese al Tribunale di Taranto di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che aveva stipulato con la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena per l’acquisto della prima casa, concernenti gli interessi corrispettivi e quelli moratori, perché il cumulo di essi era superiore al tasso soglia, e di condannare la banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi sino al momento dell’instaurazione del giudizio, oltre agli ulteriori interessi da versare.

IlTribunale respinse la domanda.

La Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, ha rigettato l’appello successivamente proposto dal finanziato .

A fondamento della decisione ha ritenuto che i decreti delMinistero coi quali sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi ai fini della definizione di quelli usurari non concernono gli interessi moratori, che si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale, perché collegati all’inadempimento soltanto eventuale del debitore,di modo che essi vanno esclusi dal quel calcolo.

Ha inoltre aggiunto che il computo per sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è illegittimo, perché condurrebbe all’identificazione di un tasso creativo, corrispondente alla percentuale di interessi non concretamenteapplicabili al mutuatario.

E a ogni modo ha concluso che la verifica se la somma complessiva conteggiata a seguito d’inadempimento determini un importo superiore a quello del tasso soglia è ultronea nel caso in esame che, per concorde ammissione delle parti,ha avuto un andamento fisiologico, senza mora.

Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivie illustra con RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore memoria, cui la banca risponde con controricorso, parimenti corredata di memoria.

Motivi della decisione 1.- I cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché frammentazione, sotto diversi profili, di un’unica censura, coi quali il ricorrente si duole rispettivamente dell’omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di usurarietà del tasso d’interesse pattuito nel contratto di mutuo (primomotivo), dell’omesso esame del fatto relativo all’effettivo superamento della soglia usuraria degli interessi di mora pattuiti (secondo motivo), dell’omessa pronuncia sulla domanda di nullità degli interessi moratori ( terzo motivo ) , dell’omesso esame della questione relativa alla sussistenza della nullità della clausola determinativa degli interessi di mora (quarto motivo), e della violazione o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, con riferimento alla mancata estensione agli interessi corrispettivi degli effetti derivanti dalla nullità della pattuizione di interessi moratori usurari ( quinto motivo), sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2.- L e sezioni unit e di questa Corte hanno stabilito (con sentenza n. 19597/20) che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.

Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art.RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 2 sopra citato;qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. 2.1.- Dall'accertamento dell'usurarietà discende dunque l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. 3.-Sebbene, inoltre, nel caso in esame il rapporto sia in corso e non si sia prodotta mora, comunque sussiste l’interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori.

Le sezioni unite di questa Corte (con la sentenza sopra indicata) hanno difatti chiarito che l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l’azione sia stata proposta in esito all’integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire: Cass. n. 1818/21).

Qualora, tuttavia, l’inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà l’esclusione che l’interesse pattuito sia dovuto; di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore ottiene sentenza di nullità della clausola, egli è comunque tenuto ad adempiere con l’applicazione degli interessi corrispettivi. 3.1.-Se e quando si determina l’inadempimento, è destinato a rilevare soltanto il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore; e la sentenza di accertamento della nullità del tasso usurario già ottenuta sarà applicabile se quel tasso sia effettivamente utilizzato dal finanziatore.

Il motivo va quindi accolto in questi limiti, posto che il giudice di merito non ha proceduto alla verifica del rispetto della soglia oltre la quale si configura l’usurarietà. 4.-Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso nei limiti in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso , giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in Taranto, al viale [OSCURATO:PERSONA], n. 52, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Germanico, n. 100, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto: Banca-Contratto di mutuo-Interessi corrispettivi e moratori-Verifica dei tassi soglia.RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione staccata di Taranto, depositata in data 7 marzo 2018; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che Ma ssimiliano Maiullari chiese al Tribunale di Taranto di dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo che aveva stipulato con la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena per l’acquisto della prima casa, concernenti gli interessi corrispettivi e quelli moratori, perché il cumulo di essi era superiore al tasso soglia, e di condannare la banca alla restituzione della somma pagata a titolo di interessi corrispettivi sino al momento dell’instaurazione del giudizio, oltre agli ulteriori interessi da versare. IlTribunale respinse la domanda. La Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, ha rigettato l’appello successivamente proposto dal finanziato . A fondamento della decisione ha ritenuto che i decreti delMinistero coi quali sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi ai fini della definizione di quelli usurari non concernono gli interessi moratori, che si collocano al di fuori del sinallagma contrattuale, perché collegati all’inadempimento soltanto eventuale del debitore,di modo che essi vanno esclusi dal quel calcolo. Ha inoltre aggiunto che il computo per sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è illegittimo, perché condurrebbe all’identificazione di un tasso creativo, corrispondente alla percentuale di interessi non concretamenteapplicabili al mutuatario. E a ogni modo ha concluso che la verifica se la somma complessiva conteggiata a seguito d’inadempimento determini un importo superiore a quello del tasso soglia è ultronea nel caso in esame che, per concorde ammissione delle parti,ha avuto un andamento fisiologico, senza mora. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivie illustra con RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore memoria, cui la banca risponde con controricorso, parimenti corredata di memoria. Motivi della decisione 1.- I cinque motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché frammentazione, sotto diversi profili, di un’unica censura, coi quali il ricorrente si duole rispettivamente dell’omessa pronuncia sulla domanda di declaratoria di usurarietà del tasso d’interesse pattuito nel contratto di mutuo (primomotivo), dell’omesso esame del fatto relativo all’effettivo superamento della soglia usuraria degli interessi di mora pattuiti (secondo motivo), dell’omessa pronuncia sulla domanda di nullità degli interessi moratori ( terzo motivo ) , dell’omesso esame della questione relativa alla sussistenza della nullità della clausola determinativa degli interessi di mora (quarto motivo), e della violazione o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, dell’art. 1419 c.c. e dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, con riferimento alla mancata estensione agli interessi corrispettivi degli effetti derivanti dalla nullità della pattuizione di interessi moratori usurari ( quinto motivo), sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2.- L e sezioni unit e di questa Corte hanno stabilito (con sentenza n. 19597/20) che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. Per conseguenza, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal comma 4 dell'art.RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore 2 sopra citato;qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. 2.1.- Dall'accertamento dell'usurarietà discende dunque l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio. 3.-Sebbene, inoltre, nel caso in esame il rapporto sia in corso e non si sia prodotta mora, comunque sussiste l’interesse ad agire per sentire accertare la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori. Le sezioni unite di questa Corte (con la sentenza sopra indicata) hanno difatti chiarito che l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, perché risponde a un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppure no (a differenza del caso in cui l’azione sia stata proposta in esito all’integrale adempimento del contratto, e dunque al cospetto della definitiva mancanza di mora, ipotesi in cui va esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire: Cass. n. 1818/21). Qualora, tuttavia, l’inadempimento non sia attuale, il giudicato di accertamento dell'usurarietà del tasso comporterà l’esclusione che l’interesse pattuito sia dovuto; di modo che se il finanziato agisce in accertamento in corso di regolare rapporto, e RG n15937/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore ottiene sentenza di nullità della clausola, egli è comunque tenuto ad adempiere con l’applicazione degli interessi corrispettivi. 3.1.-Se e quando si determina l’inadempimento, è destinato a rilevare soltanto il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore; e la sentenza di accertamento della nullità del tasso usurario già ottenuta sarà applicabile se quel tasso sia effettivamente utilizzato dal finanziatore. Il motivo va quindi accolto in questi limiti, posto che il giudice di merito non ha proceduto alla verifica del rispetto della soglia oltre la quale si configura l’usurarietà. 4.-Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso nei limiti in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione. Così deciso in Roma, il
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