CassazionedecretoSezione UDecisione del 20 agosto 2026
Cassazione n. 24725/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta digitalmente ex lege;– ricorrente –controMinistero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale e [OSCURATO:PERSONA];– intimati –avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6343/2024, depositata il 15Numero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. la [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi anche S.R.I., successivamenteincorporata in [OSCURATO:SOCIETA].) adì il Tribunale amministrativo regionale peril Lazio chiedendo accertarsi, in contraddittorio con il Ministero degli AffariEsteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata della [OSCURATO:PERSONA], l’inadempimento del primo all’obbligo di provvederein ordine alla richiesta da essa avanzata di revoca dell’accreditamento dellasede dell’Ambasciata, instando altresì, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm.,per la condanna del Ministero al risarcimento del danno quantificato nel valorelocativo dell’immobile.Espose a fondamento che:─ la società aveva acquistato, in virtù di decreto di trasferimento emessoin data 6 marzo 2020 all’esito di procedura esecutiva, la proprietàdell’immobile sito in Roma, via Bruxelles n. 57/A, 59 e 59/A, occupatodall’Ambasciata della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], la quale avevastipulato, in data 25 ottobre 2007, un contratto preliminare di compravenditache non aveva però poi avuto esecuzione, con conseguente vendita coattivadell’immobile in favore di essa istante;─ già nel 2014 il custode giudiziario della procedura esecutiva avevaottenuto dal Tribunale di Roma un provvedimento monitorio di rilasciodell’immobile, divenuto esecutivo per mancata opposizione;─ la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] aveva però proposto opposizioneall’esecuzione, definita con sentenza n. 5952/2018 del 20 marzo 2018, conla quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato la carenza di giurisdizione delgiudice italiano e la nullità dell’atto di precetto;─ con ricorso ex art. 702‑bis c.p.c. del 6 dicembre 2021, la S.R.I. avevaconvenuto la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Romaper ottenere il risarcimento del danno da protratta occupazione dell’immobile,procedimento tuttora pendente;Numero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026─ parallelamente, con nota del 30 novembre 2021 indirizzata all’UfficioCerimoniale Diplomatico della Repubblica del Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] edella Cooperazione Internazionale (di seguito, M.A.E.C.I.), dopo averedettagliatamente ricostruito la vicenda, la società aveva chiesto l’attivazionedei poteri dell’Amministrazione al fine di ottenere lo spostamento della sededell’Ambasciata in altro immobile, ovvero la revoca dell’accreditamento dellasede diplomatica in via Bruxelles n. 57‑59/A, Roma;─ a tale richiesta, dopo un primo sollecito, il M.A.E.C.I. aveva rispostocon nota del 1° giugno 2022, prot. n. 1412/89961, a firma del Capodell’Ufficio II del [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica: richiamata laConvenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, avevarappresentato che: il privilegio dell’inviolabilità discende dal solo utilizzo deilocali per lo svolgimento delle funzioni diplomatiche; la scelta dell’ubicazionedella sede è, per prassi internazionale, effettuata dallo Stato accreditantemediante mera notifica dell’indirizzo e inserimento nella [OSCURATO:PERSONA];non è configurabile un potere, in capo allo Stato accreditatario, di adottareun provvedimento che muti la destinazione di un immobile sede di missionediplomatica, risultando ciò in contrasto con l’art. 22 della Convenzione e conil principio di inviolabilità della sede; aveva, quindi, concluso affermando chesi ricava dal diritto internazionale una specifica norma che vieta allo Statoospitante di privare l’immobile dello status di sede diplomatica nel caso divenir meno del titolo relativo alla sua occupazione.Ciò premesso e lamentato il carattere meramente dilatorio di tale rispostae la sua inidoneità a soddisfare le proprie pretese, dedusse, in iure, laviolazione degli artt. 24 e 42 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del Protocolloaddizionale n. 1 CEDU, dell’art. 21 della Convenzione di Vienna sulle relazionidiplomatiche, degli artt. 7, 19 e 21‑quinquies della legge 7 agosto 1990, n.241, oltre all’eccesso di potere per disparità di trattamento e sviamento,assumendo che la prassi ministeriale di riconoscere lo status di sedediplomatica sulla base della sola notifica dell’indirizzo, senza verifica del titolodi godimento, determinasse un illegittimo sacrificio del diritto di proprietà edella tutela giurisdizionale di essa ricorrente.Numero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026Costituendosi in giudizio il M.A.E.C.I. e l’Ambasciata della Repubblica diGuinea Equatoriale, eccepirono, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso perdifetto di obbligo di provvedere e la natura politica dell’atto invocato.2. Con sentenza n. 17242 del 20 novembre 2023, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarò ilricorso inammissibile, ritenendo che, in base ai principi del dirittointernazionale che governano lo stabilimento e il mantenimento delle sedidiplomatiche ─ anche alla luce della sentenza della Corte internazionale digiustizia 11 dicembre 2020 nel caso «Immunità e procedimenti penali (GuineaEquatoriale c. Francia)» ─ non fosse configurabile un potere di revoca dellostatus di locali della missione come prospettato dalla ricorrente, chel’eventuale potere di obiezione dello Stato ospitante sarebbe in ogni casoormai tardivo, atteso il protrarsi da anni dell’insediamento della missionenell’immobile senza contestazioni, e che l’unico modo per conseguire ilrisultato auspicato sarebbe una determinazione governativa di rottura dellerelazioni diplomatiche, atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale.Escluse, quindi, la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo alM.A.E.C.I. e la riconducibilità della pretesa azionata ad una posizione diinteresse legittimo, dichiarando l’azione avverso il silenzio inammissibile ecompensando le spese.3. Con sentenza n. 6343/2024, resa pubblica il 15 luglio 2024, il Consigliodi Stato, Sezione Quarta, ha rigettato il gravame interposto da S.R.I.,compensando per intero tra le parti le spese processuali.Dopo avere richiamato diffusamente la motivazione del Tar sulla natura esui limiti del potere di obiezione dello Stato accreditatario alla scelta dellasede diplomatica, quale risultante dalla giurisprudenza della Corteinternazionale di giustizia, il giudice di appello ha rilevato che, in ogni caso, ilpotere evocato dalla ricorrente, ove anche sussistente sul piano del dirittointernazionale, riguarderebbe il piano delle relazioni internazionali e non sitradurrebbe in un obbligo di provvedere sindacabile in sede di azione avversoil silenzio.Ha osservato, in particolare, che lo stabilimento di una sede diplomaticaè regolato esclusivamente da norme di diritto internazionale, convenzionali econsuetudinarie, non scaturisce da un procedimento amministrativo internoNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026ma dall’esercizio del diritto di missione da parte dello Stato accreditante,sicché anche l’eventuale accettazione dello Stato ospitante non dà luogo aposizioni di interesse legittimo di privati.Ha inoltre rilevato che la società agisce a tutela non di un interesselegittimo ma di un diritto soggettivo di proprietà, già azionato innanzi algiudice ordinario nel parallelo giudizio risarcitorio avviato nei confronti dellaRepubblica della [OSCURATO:PERSONA], e che l’azione avverso il silenzio èinammissibile quando la posizione azionata è di diritto soggettivo, poiché ilsilenzio‑rifiuto è configurabile solo in relazione a domande intese ad ottenerel’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti su interessi legittimi.Ha quindi concluso che spetta al solo giudice ordinario conoscere dellequestioni relative all’ipotizzato contrasto tra le norme internazionalisull’inviolabilità della sede diplomatica e i diritti fondamentali del proprietario,nonché sulla natura (iure imperii o iure gestionis) dell’occupazionedell’immobile da parte dello Stato straniero.4. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, qualesuccessore di S.R.I., propone ricorso ai sensi degli artt. 111, ultimo comma,Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm., affidandolo ad un unicomotivo. Il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale haresistito con controricorso.La Repubblica della [OSCURATO:PERSONA] non svolge difese in questa sede.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.Il Procuratore Generale ha depositato, in data 19 marzo 2026, conclusioniscritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che non vi è prova in atti delperfezionamento della notifica del ricorso nei confronti della Repubblica dellaGuinea Equatoriale.Dagli atti risulta la consegna di una copia dell'atto al Pubblico Ministeropresso il Tribunale di Roma, ai fini della trasmissione al Ministero degli AffariEsteri per la notificazione per via diplomatica, senza che sia stata fornitaNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026alcuna prova né dell’avvenuta trasmissione dell’atto al Ministero, né,tantomeno, della sua ricezione da parte del destinatario estero.In difetto di tale riscontro documentale, deve escludersi che ilprocedimento notificatorio possa dirsi perfezionato, non essendo sufficiente,a tal fine, la sola consegna al Pubblico Ministero, che integra un attomeramente prodromico all’attivazione del canale diplomatico e non già ilcompletamento della notificazione.Parimenti va detto della pure documentata consegna di copia dell’atto,diretto al predetto Stato estero, «presso la segreteria del Consiglio di Stato,IV Sezione giurisdizionale», non integrando tale attività una forma di notificaalla controparte del ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., né risultandouna elezione di domicilio presso tale luogo da parte della Repubblica dellaGuinea Equatoriale, peraltro nemmeno costituita nel giudizio davanti alConsiglio di Stato.L’infondatezza del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rendetuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso l’altrimenti necessario ordine diintegrazione del contraddittorio.Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata delprocesso impone, infatti, al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) dievitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecitadefinizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in uninutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché nongiustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispettoeffettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e daldiritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nellacui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondatoo inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti,disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorioovvero per la rinnovazione di una notifica nulla, atteso che la concessione diesso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento deitermini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcunbeneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v.Numero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515;10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).2. Con l’unico motivo di ricorso ─ rubricato «violazione, dell’art. 111, ult.co., Cost., dell’art. 360, n. 1), c.p.c., per diniego o rifiuto della giurisdizione»─ la ricorrente denuncia, in relazione agli artt. 362 c.p.c. e 110 cod. proc.amm., il diniego o rifiuto di esercizio della giurisdizione da parte del giudiceamministrativo.Lamenta che erroneamente, con la decisione impugnata, il Consiglio diStato abbia, da un lato, qualificato l’intervento richiesto al Governo come attopolitico, sottratto al sindacato giurisdizionale, dall’altro, rinviato il proprietarioalla sola tutela civilistica innanzi al giudice ordinario, degradando così i dirittifondamentali incisi (proprietà e tutela giurisdizionale effettiva) a mereaspettative prive di effettiva protezione giudiziaria.Richiama in premessa la sentenza della Corte internazionale di giustizia11 dicembre 2020 nel caso «Immunità e procedimenti penali (GuineaEquatoriale c. Francia)», la quale ha statuito che: (a) la Convenzione diVienna sulle relazioni diplomatiche non può essere interpretata nel senso dipermettere allo Stato estero, o accreditante, di imporre unilateralmente lapropria scelta della sede dell'ambasciata (par. 67); (b) lo Stato ospitante, oaccreditatario, ha diritto di opporsi alla scelta della sede, purché taleobiezione sia tempestiva, non arbitraria e non discriminatoria (parr. 73-74).Rileva altresì che, con sentenza n. 238/2014, la Corte costituzionale hastabilito che «nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale allatutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblicoriconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacratonell'art. 24 Cost.» quale non può ravvisarsi a fondamento della «normaconsuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Statistranieri, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice sulle cause dirisarcimento dei danni sofferti dalle vittime di crimini contro l'umanità e digravi violazioni dei diritti fondamentali della persona».Sulla base di tali premesse, sostiene essere erronea e inaccettabilel’affermazione che la decisione di revoca della sede diplomatica costituirebbeun atto politico, non sindacabile da alcun giudice, perché presupporrebbe laNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026totale degradazione dei diritti fondamentali della ricorrente (artt. 24 e 42Cost.) a mere aspettative, prive di qualsiasi tutela giurisdizionale.Afferma che, al contrario, la giurisprudenza della Corte Internazionale diGiustizia conferma l’esistenza, in capo al M.A.E.C.I., del potere di opporsi allascelta dell’immobile effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], per la mancanza diun valido titolo giuridico per il possesso dell’immobile, senza che ciò implichinecessariamente la rottura delle relazioni diplomatiche.Ne discenderebbe l’esistenza, in capo ad essa ricorrente, di un interesselegittimo, inteso come pretesa del privato che l’Amministrazione eserciti dettopotere in conformità alla legge, ossia, in modo da poter conseguire l’utilità direcuperare il possesso dell’immobile espropriato dallo Stato estero.Contesta inoltre l’affermazione secondo cui la tutela dovrebbe esserericercata esclusivamente dinanzi al giudice ordinario, rilevando che l’azionecivile pendente riguarda esclusivamente il risarcimento del danno neiconfronti dello Stato estero e non è idonea a ottenere il rilascio dell’immobile.Conclude che la sentenza impugnata avrebbe rifiutato di pronunciarsi sulladomanda proposta, in violazione delle norme sulla giurisdizione.3. Il motivo è infondato.3.1. Giova muovere dalla nozione di atto politico, come delineata dallagiurisprudenza di queste Sezioni Unite (v., ex multis, tra le più recenti, Cass.Sez. U. 22/09/2023 n. 27177; Sez. U. 06/03/2025, n. 5992).Rientrano in tale categoria solo quegli atti che attengono alla direzionesuprema e generale dello Stato, considerato nella sua unità e nelle sueistituzioni fondamentali, provenienti da organi di governo investiti dellafunzione di indirizzo politico e caratterizzati, sul piano oggettivo, dalla libertànel fine, in quanto espressione di scelte di specifico rilievo costituzionale epolitico, non suscettibili di essere raffrontate a parametri giuridici idonei aconformarne il contenuto in funzione della tutela di situazioni soggettiveindividuali.La nozione ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione, giacchéla regola dell’ordinamento, in coerenza con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., èquella della generale giustiziabilità degli atti del potere pubblico e della pienaNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026soggezione di questi alla legge ogni qual volta incidano su posizioni giuridichedi soggetti determinati.In quest’ottica il discrimine tra atti politici e atti sindacabili in sedegiurisdizionale è segnato, oltre che dal profilo soggettivo, dalla possibilità diindividuare, sul piano oggettivo, parametri normativi idonei a conformarel’esercizio del potere in funzione della protezione di posizioni qualificate edifferenziate.Quando manchino tali parametri, oppure vengano in rilievo solo interessigenerali della collettività, non riconducibili a situazioni soggettivegiuridicamente protette, il sindacato del giudice deve arrestarsi, non potendoquesti essere chiamato, in assenza di leggi regolatrici del potere, a “farepolitica” in luogo degli organi di rappresentanza, in contrasto con l’art. 101,secondo comma, Cost.3.2. Inserita in tale cornice sistematica è corretta la valutazione delConsiglio di Stato, che, in conformità al Tar, ha ritenuto che, anche alla lucedella sentenza della Corte internazionale di giustizia dell’11 dicembre 2020nel caso «Immunità e procedimenti penali ([OSCURATO:PERSONA] c. Francia)»,il margine di intervento eventualmente spettante allo Stato ospitante nellaindividuazione o nella conferma dei locali della missione diplomatica non èstrutturalmente destinato alla tutela di interessi individuali di soggetti privati,bensì è giustificabile esclusivamente alla luce di ragioni pubblicistiche, qualila sicurezza, l’ordine pubblico, la tutela dell’assetto urbanistico del territorio.Si tratta, dunque, di un potere che, quand’anche si riconosca in astratto,continua a collocarsi sul piano delle relazioni internazionali e dell’indirizzopolitico‑diplomatico dello Stato e non è legislativamente conformato infunzione della protezione di posizioni di interesse legittimo attuali, concrete esufficientemente individualizzate in capo al proprietario dell’immobiledestinato a sede diplomatica.3.3. Ne consegue che la pretesa della società ricorrente di sollecitare, conlo strumento dell’azione avverso il silenzio, l’esercizio di tale potere ─ nellaforma della revoca dell’accreditamento della sede dell’Ambasciata di GuineaEquatoriale nell’immobile di sua proprietà ─ non trova, nell’ordinamento, uncorrispondente obbligo giuridico di provvedere in capo al Ministero degli AffariNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026Esteri e della Cooperazione Internazionale, idoneo a fondare una situazionedi interesse legittimo azionabile davanti al giudice amministrativo.Come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato, lo stabilimento e ilmantenimento delle sedi diplomatiche non scaturiscono da un procedimentoamministrativo interno disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, madall’esercizio del diritto di missione da parte dello Stato accreditante, regolatodal diritto internazionale; l’eventuale accettazione o mancata opposizionedello Stato ospitante rimane ancorata a scelte di politica estera, nell’ambitodelle quali non trova posto, tra i parametri e criteri da osservare, laconsiderazione di istanze di tutela di specifici interessi individuali, cherimangono dunque sottratte al circuito degli interessi legittimi.In tale quadro, l’azione proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc.amm. difetta del presupposto fondamentale dell’esistenza di un obbligo diprovvedere a contenuto provvedimentale, incidente su posizioni di interesselegittimo; la posizione sostanziale azionata dalla ricorrente si atteggia,piuttosto, come diritto soggettivo di proprietà, con riferimento al quale e allerelative forme di tutela davanti al giudice ordinario andrà propriamentevalutato l’eventuale contrasto tra norme internazionali sull’immunità e dirittifondamentali della persona.Deve pertanto escludersi che il rifiuto del giudice amministrativo diconoscere della domanda sull’obbligo di provvedere configuri un diniego digiurisdizione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost.: esso costituisce, percontro, corretta applicazione dei limiti oggettivi di sindacabilità del potere, inassenza di specifici parametri normativi destinati alla tutela di situazionigiuridiche soggettive individuali.3.4. Diverso, come detto, e non rilevante nel presente giudizio, è ilproblema dei limiti dell’immunità giurisdizionale dello Stato estero, comedelineati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014.I principi affermati in quella decisione ─ in tema di inammissibilità diun’immunità che si traduca nel sacrificio assoluto di diritti fondamentali dellapersona e di necessità di assicurare comunque uno spazio di tutelagiurisdizionale ─ attengono, infatti, al diverso piano del rapporto tra ilsoggetto leso e lo Stato estero, e possono venire in rilievo, se del caso, nellaNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026distinta controversia promossa (o promuovenda) dalla società odiernaricorrente nei confronti della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] davanti algiudice ordinario.In questa sede, va ribadito, non si discute della legittimità dell’eventualeimmunità giurisdizionale invocata dallo Stato estero rispetto ad azionirisarcitorie o restitutorie promosse dal privato, ma solo della possibilità diconfigurare, in capo al Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], un obbligo giuridico diesercitare poteri di natura politico‑diplomatica in funzione della tutela deldiritto di proprietà del singolo proprietario dell’immobile, obbligo che – per leragioni sopra esposte – va recisamente escluso.L’eventuale incidenza dei principi di cui alla sentenza n. 238 del 2014 sullagiurisdizione del giudice ordinario e sull’operatività dell’immunità dello Statoestero resta dunque confinata al diverso giudizio tra la società e la [OSCURATO:PERSONA], senza poter fungere da fondamento per estendere,surrettiziamente, la giurisdizione del giudice amministrativo su atti ecomportamenti riferibili all’indirizzo politico estero dello Stato.4. La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, aisensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., reitera le tesi censoriegià esposte in ricorso e non offre argomenti che possano indurre a diversoesito dell’esposto vaglio dei motivi.5. Il ricorso deve essere dunque rigettato.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svoltodifese nella presente sede.6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a normadell’art. 1-bis dello stesso art. 13 P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 4930/2025Numero sezionale 135/2026Numero di raccolta generale 24725/2026Data pubblicazione 20/08/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civilidella Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola