CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21741/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XIXLK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure - legate alla corretta valutazione delle acquisizioni probatorie e alla puntuale configurazione dell'ipotesi di reato contestata- già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni coerenti alle emergenze offerte dalle vicende a giudizio, lette in termini lineari sotto il versante logico e corrette sul piano giuridico dal giudice di merito tanto da rendere la ritenuta finaLizzazione allo spaccio della sostanza detenuta dal prevenuto non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.