CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 08328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 31542/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71T50 B227C) e [OSCURATO:PERSONA] Maddalena (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E63 B227I), rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via Cagliari n. 14, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52P61 I391Q); -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 5287/2017, pubblicata il 28 dicembre 2017, asseritamente notificata il 22 agosto 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Proprietà – Distanze tra costruzioni – Immobile seminterrato R.G.N. 31542/18 C.C.7/02/2023 lettala memoria depositata nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 13 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Nola, proponendo l’azione nunciatoria di denuncia di nuova opera nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietarie del fondo confinante. Per l’effetto, chiedeva che i lavori di scavo finalizzati alla costruzione di un manufatto da adibire ad autorimessa, in violazione delle norme in materia di distanze legali tra costruzioni, fossero sospesi. Il Tribunale adito, con decreto del 15 dicembre 2005, ordinava, inaudita altera parte , la sospensione dei lavori e, all’esito dell’accertamento effettuato a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, confermava l’ordine di sospensione con ordinanza cautelare del 27 aprile 2006, a sua volta confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 20 luglio 2006. In specie, l’ordinanza rilevava che il manufatto seminterrato era posto a distanza di ml. 6,00 dal fabbricato limitrofo mentre il regolamento locale prescriveva una distanza di ml. 7,50. Precisava, inoltre, che il manufatto in corso di realizzazione era sopraelevato di un metro rispetto all’antistante sede stradale, da considerarsi come “quota zero”, cui si sarebbero aggiunti ulteriori cm. 30, tenendo conto del solaio di copertura, non ancora eseguito. Osservava, poi, che la circostanza che il manufatto, una volta terminato, sarebbe stato completamente interrato, riportando la quota del terreno adiacente alla stessa altezza di quella del solaio, non assumeva rilievo, posto che la “quota zero” era quella naturale del suolo circostante e che conseguentemente la costruzione, una volta conclusa, si sarebbe elevata dal terreno per oltre un metro, rimanendo così assoggettata alla normativa in materia di distanze, sicché la previsione dell’innalzamento artificiale della quota del terreno non escludeva che l’opera integrasse comunque una costruzione, soggetta al rispetto delle distanze. Quindi, con atto di citazione del 24 maggio 2006, [OSCURATO:PERSONA] conveniva, sempre davanti al Tribunale di Nola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che le convenute fossero condannate alla demolizione della porzione di manufatto realizzata a distanza inferiore da quella legale tra costruzioni e al risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che resistevano alle domande avversarie. Con sentenza n. 2053/2011, depositata il 6 settembre 2011, il Tribunale adito condannava le convenute ad arretrare il manufatto realizzato entro i limiti delle distanze legali prescritte tra costruzioni e rigettava la domanda di risarcimento danni. Segnatamente, il Giudice di prime cure, rilevato che il manufatto seminterrato era posto a distanza di ml. 6,00 dalla costruzione limitrofa mentre il regolamento locale prescriveva una distanza di ml. 7,50, disponeva che esso fosse arretrato di ulteriori ml. 1,50. 2.– Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, chiedendo che fosse accertata la conformità dell’immobile realizzato rispetto alla normativa vigente in materia di distanze. Lamentavano altresì che la “quota zero” non poteva corrispondere al livello della sede stradale attigua al fondo, ma corrispondeva al piano dello stesso terreno sul quale era in corso la costruzione e che, comunque, anche avendo riferimento alla strada confinante, avrebbe dovuto considerarsi che si trattava di una strada sterrata, la cui sistemazione avrebbe determinato una sensibile riduzione della differenza di quota rispetto a quella attuale. Deducevano ancora che, all’esito della sistemazione del terreno adiacente all’autorimessa – che sarebbe stato riportato all a stessa quota all’estradosso del solaio di copertura –, la costruzione realizzata sarebbe risultata completamente interrata, sicché la “quota zero” avrebbe dovuto essere desunta dalla normativa comunale, che aveva riguardo al “terreno sistemato” a completamento dei lavori e non a quello preesistente e tantomeno a quello finitimo. In ultimo, obiettavano che il terreno di copertura del locale non avrebbe implicato un’apprezzabile e consistente elevazione e non avrebbe comportato intercapedini dannose, anche perché il locale autorimessa distava dal fabbricato dell’appellata circa ml. 6,00. Si costituiva nel giudizio di impugnazione [OSCURATO:PERSONA], la quale chiedeva che il gravame proposto dalle controparti fosse disatteso. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che la richiesta formulata dalle parti appellanti nel giudizio di impugnazione, atta ad accertare e dichiarare che l’immobile di loro proprietà fosse pienamente legittimo e rispettasse la normativa in materia di distanze, era inammissibile, poiché integrava una domanda nuova, proposta per la prima volta in sede di gravame, in violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c.; b) che, infatti, nel giudizio di primo grado dette parti si erano limitate a chiedere il rigetto dell’avversa domanda, senza spiegare alcuna riconvenzionale; c) che l’ordinanza emessa in sede di reclamo aveva già precisato che la quota alla quale occorreva fare riferimento per stabilire se la costruzione si fosse eretta oltre il suolo era rappresentata dal piano di campagna, inteso come il livello naturale del terreno prima che fosse realizzata l’opera, sicché doveva essere escluso che la costruzione potesse considerarsi interrata secondo le previsioni dello strumento urbanistico locale; d) che la stessa ordinanza collegiale aveva altresì chiarito che l’espressione “terreno sistemato”, adoperata dal regolamento locale per individuare il punto di partenza dal quale misurare l’altezza delle costruzioni, non riconosceva al costruttore il potere di risistemare il terreno ad un livello diverso rispetto a quello cui giaceva prima dell’esecuzione dell’opera, così da rimettergli anche il potere di stabilire l’altezza del fabbricato, in quanto l’amministrazione non aveva il potere di incidere sulla nozione di costruzione, ma soltanto di stabilire distanze più ampie di quelle previste dal codice civile, sicché non le era consentito introdurre un concetto di piano di campagna diverso da quello desumibile dalla disciplina codicistica; e) che era stato inoltre evidenziato che, in caso di violazione delle distanze, la pericolosità dell’intercapedine era presunta dalla legge iuris et de iure; f) che il manufatto, ergendosi per altezza di oltre un metro rispetto al piano di campagna, inteso quale livello naturale del terreno prima che fosse iniziata l’opera, integrava una vera e propria costruzione, connotata dai requisiti di stabilità, solidità ed immobilizzazione al suolo, e quindi era soggetta alla normativa in materia di distanze. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto inammissibile la domanda avanzata in sede di gravame, che non avrebbe alterato l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, come desumibili dal tenore complessivo degli atti di primo grado, con cui era stato chiesto il rigetto della domanda attorea. 2.– Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e del regolamento edilizio del Comune di Brusciano, per avere la Corte territoriale ritenuto che il manufatto realizzato potesse essere qualificato come costruzione, con la conseguente necessità di rispettare la distanza di ml. 7,50 tra costruzioni, a fronte del completo e totale interramento dello stesso, secondo previsione di progetto, per effetto della sistemazione del terreno adiacente. 3.– Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale soddisfatto il requisito motivazionale, limitandosi, acriticamente e pedissequamente, a richiamare, punto per punto, le argomentazioni rese dal Tribunale di primo grado, senza null’altro aggiungere e motivare. 4.–Preliminarmente, deve essere rilevata l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., poiché non vi è in atti la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, notificazione – a dire delle ricorrenti –avvenuta il 22 agosto 2018. Tale carenza, all’esito delle ricerche senza esito effettuate, è stata attestata dalla cancelleria. In difetto della presentazione di un controricorso, non vi è stata contestazione, a cura dell’intimata, del fatto che la sentenza sia stata notificata, né è stata depositata, a cura di quest’ultima, la copia autentica della pronuncia impugnata, con la relata di notifica. 5.– In conseguenza della rilevata mancata produzione della copia notificata della pronuncia impugnata, il ricorso è improcedibile. E tanto perché la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12874 del 22/04/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 36426 del 24/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021). A fronte della mancata produzione della copia notificata della sentenza, a nulla rileva che il ricorso sia stato ipoteticamente notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019). Ed, infatti, la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata, munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 c.p.c.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato. Ora, la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti. Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugnazione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni. Per l’effetto, quando il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 3564 del 24/02/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20883 del 15/10/2015; Sez. L, Sentenza n. 7469 del 31/03/2014). La mancata produzione, nel termine di cui all’art.369 c.p.c., della relata di notifica comporta –escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6-3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013), cosa che non è nella specie – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dall’ipotetica circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8312 del 25/03/2019; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020). Non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo d’ufficio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10648 del 02/05/2017; Sez. U, Ordinanza n. 9006 del 16/04/2009; Sez. U, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009; Sez. 3, Sentenza n. 9928 del 26/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 25296 del 01/12/2009; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 28/09/2009), ipotesi che non ricorre nel caso in esame. 6.–Alla luce dei principi esposti, tutte le citate condizioni per la declaratoria di improcedibilità ricorrono nella fattispecie, posto che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata il 28 dicembre 2017; b) le ricorrenti hanno dato atto, nel corpo del ricorso, che la medesima sentenza impugnata è stata notificata il 22 agosto 2018; c) il ricorso per cassazione è stato notificato, a mezzo PEC, il 24 ottobre 2018; d ) l’intimata, attesa la sua posizione processuale, nulla ha potuto obiettare sul punto; e) né nel fascicolo di parte ricorrente, né negli atti del fascicolo d’ufficio, è stata rinvenuta la relata di notifica della sentenza. 7.–All’esito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. L’improcedibilità determina l’assorbimento di ogni esame dei motivi di ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, in ragione della mancata costituzione dell’intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pre