CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 12215/20 in data 18/03/2021 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 12/12/2012, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1.500 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in relazione • -alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva e al relativo aumento di pena (primo motivo); -alla violazione di legge e al vizio di motivazione in riferimento alle disposizioni previste dall'art. 213, commi 1 e 2 cod. proc. pen. (secondo motivo). 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Entrambe le censure proposte, infatti, risultano precluse a fronte dell'intervenuto accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che, se da un lato, ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, dall'altra, ha comportato la rinuncia a dedurre e far valere anche nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 43721 del 15/01/2007, Grillo, Rv. 238688; Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, dep. 2006, Moliterno, Rv. 233393; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2000, dep. 2001, Izzo, Rv. 249269), quand'anche relativa a questioni rilevabili di ufficio, di carattere processuale o di merito, quale la qualificazione giuridica del fatto reato (cfr., Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825), la cui inammissibilità è rilevabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in