CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 febbraio 2022 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] (già condannato per i reati colposi di naufragio, omicidio e lesioni personali nonché per il delitto di abbandono di nave e di incapaci), della sentenza dell'Il febbraio 2015 del Tribunale di Grosseto, resa infine definitiva in data 12 maggio 2017 in esito al rigetto in parte qua, da parte di questa Corte di Cassazione, del ricorso nei confronti della sentenza di conferma del 31 maggio 2016 della Corte di Appello di Firenze. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo - sulla premessa che l'istanza di revisione si era fondata sulla dedotta sussistenza di elementi di prova di natura dichiarativa e tecnica riportati in due consulenze tecniche ed un cd, tali da offrire una lettura idonea per una rivalutazione dell'intero compendio probatorio - il ricorrente ha lamentato violazione di legge in ragione della valutazione de plano da parte della Corte territoriale circa l'attendibilità delle prove siccome offerte. Ciò era avvenuto in violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., dal momento che non si trattava invero di manifesta infondatezza della richiesta, che traeva origine da prova scientifica e video. In definitiva era stato violato il contraddittorio senza un confronto puntuale circa gli elementi nuovi, dei quali si chiedeva valutazione in relazione al materiale probatorio che aveva sostenuto la sentenza di condanna. Era quindi stata preclusa la valutazione del grado di resistenza del quadro probatorio alla luce degli elementi nuovi e incidenti sulla valutazione finale in relazione ai reati di omicidio e di abbandono di nave e di incapaci. 2.2. Col secondo motivo, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, il ricorrente si è lamentato della mancata valutazione peritale delle prove nuove, mai prodotte e mai analizzate. In particolare, quanto al mancato funzionamento delle porte stagne e al difetto costruttivo del ponte principale, era mancata la rivalutazione del compendio probatorio nonostante il riconoscimento di una diversità dello squarcio nella fiancata rispetto a quello accertato nel giudizio di merito, mentre - quanto all'allagamento del compartimento stagno n. 7 - ciò era stato provocato, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza di inammissibilità, dalla mancata tenuta della porta stagna n. 7 e non da altro, e siffatto evento eccezionale rendeva l'evento stesso come non prevedibile secondo la migliore scienza ed esperienza. Quanto al secondo profilo, non era stato argomentato in quale modo il mancato funzionamento del generatore diesel aveva influito sui decessi e sulla ricostruzione siccome operata. In relazione al terzo profilo, era stata omessa la valutazione dei temi di prova sugli incidenti organizzativi mentre, quanto al quarto profilo, non erano state valutate le condotte tenute dal [OSCURATO:PERSONA] durante la fase dell'emergenza, e sul suo preteso abbandono della nave, l'abbattimento della quale era stato dovuto ad una serie di fattori accidentali quali la mancata tenuta delle porte stagne, inseriti nella sequenza causale. Né al riguardo poteva parlarsi di colpa cosciente del ricorrente quanto all'adagiamento della nave su un fianco.In relazione all'ultimo punto, non poteva affermarsi che si trattava di rinnovata richiesta di valutazione del medesimo compendio probatorio, laddove l'istanza di revisione comportava una rivalutazione globale del materiale probatorio. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, del tutto correttamente il Procuratore generale ha ricordato il principio secondo il quale, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4, n. 28724 del 14/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281740; Sez. 5, n. 10523 del 20/02/2018, Rossi, Rv. 272592). Tutto ciò benché debbano intendersi nuove non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario)(Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372). In proposito, peraltro, alcunché è stato specificamente allegato in sede di ricorso, laddove l'ordinanza impugnata ha dato conto che l'istanza di revisione era fondata sulle "considerazioni contenute in due consulenze tecniche allegate all'istanza. ricordando che la difesa dell'imputato...aveva depositato nel giudizio di cassazione una memoria audio video contenente gli elementi di prova in questione, che la Corte non aveva preso in considerazione in quanto il giudice di legittimità non può accedere a prove nuove". Mentre veniva parimenti evidenziato che, quanto alla dedotta novità, non sussisteva alcun nuovo e diverso elemento di prova, essendovi solamente la raccolta per estrapolazione di immagini tutte presenti nel fascicolo processuale. Ciò posto, questa Corte ha ripetutamente osservato che la delibazione propria della fase preliminare, in esito alla presentazione dell'istanza di revisione, non può tradursi in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (Sez. 5, n. 11659 del 22/11/2004, dep. 2005, Dinnic, Rv. 231138), fermo restando che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu ocu/i (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). Ed in proposito la Corte territoriale ha appunto escluso, in sede di delibazione, che si fosse in presenza di un novum utilmente spendibile nell'istanza (né, al riguardo, il ricorso ha inteso dedurre eventuali richiesti elementi di novità, nei termini di cui ai richiamati principi, v. supra). 4.2. In ordine poi al secondo motivo, e alle singole lagnanze ivi elencate, già il Procuratore generale ha inteso anzitutto osservare che lo stesso ricorso "non permette la esatta individuazione, necessaria per un "confronto", né del materiale documentale oggetto di nuove valutazioni tecniche né delle ragioni giustificative dell'attribuzione di responsabilità che ne sarebbero significativamente incise". In ogni caso, l'ordinanza impugnata ha appunto evidenziato che - quanto al preteso malfunzionamento delle porte stagne - le richiamate pagg. 339 e 340 della sentenza d'appello avevano avuto riguardo all'istanza di rinnovazione dibattimentale siccome formulata, erano state all'epoca censurate da parte del ricorrente e in definitiva erano nuovamente oggetto di una mera richiesta di rivisitazione valutativa, quanto alle considerazioni a suo tempo compiute dai Giudici del merito sulla scorta di materiale che, appunto, non poteva definirsi nuovo ma in grado solamente di porre una critica alle pregresse considerazioni giudiziali. Egualmente, quanto al preteso malfunzionamento del generatore diesel di emergenza e all'analisi organizzativa dell'incidente, è corretto il rilievo che al più siffatti aspetti avrebbero potuto implicare il coinvolgimento della responsabilità di terzi soggetti, ed invero in proposito il ricorso non ha preso posizione, in ordine a siffatte considerazioni svolte dal provvedimento impugnato. Al riguardo, infatti, non possono invece non essere ricordati i limiti oggettivi alla revisione previsti dal sistema, in conformità al principio di ragionevolezza, tali da rispondere all'esigenza di attuare un bilanciamento tra il favor innocentiae e le esigenze di certezza e di stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (cfr. ad es. Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080; sì da considerare ad es. manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, 4 ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento). Del pari, in relazione all'invocato diverso articolarsi della sequenza causale, in forza del quale sarebbe stato l'abbattimento della nave — fattore causale accidentale - a provocare il presunto abbandono, del natante e degli incapaci, da parte dello Schettino; nonché in ordine alle pretese discordanze tra evidenze della scatola nera e contenuti dell'interrogatorio dello stesso odierno ricorrente, per un verso ciò si concretizzerebbe in una mera critica al percorso argomentativo della decisione e, d'altro canto, non terrebbe conto del fatto che l'ordinanza censurata ha espressamente dato conto che sulle pretese discordanze la Corte del merito si è già pronunciata. 5. I motivi di impugnazione non si presentano pertanto fondati. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric