Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 27838/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2014 del TRIB.SELDIST. di POZZUOLI dato avviso alleparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 14/06/2014, con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 124, 155 e 137 D.Ivo 152/2006, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità, con il secondo motivo di ricorso mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Con il terzo motivo, lamenta manc:ata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

In ultimo, il ricorrente eccepisce intervenuta prescrizione dei reati contestati, accertati in data 14/11/2010. [OSCURATO:PERSONA] 1.Considerato che il ricorso non è tardivo, in quanto l'estratto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 09/06/2014, è stato notificato al ricorrente in data 25/02/2023 ed il ricorso è stato depositato il 30/03/2023. 2.Risalendo il fatto al 14/11/2010, è ormai maturato il termine prescrizionale, onde il reato è estinto per prescrizione.

Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso.

Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio.

Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato.

Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cp. v. cod. proc. pen., noh risultando evidente il ricorrere di una delle 'cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2014 del TRIB.SELDIST. di POZZUOLI dato avviso alleparti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa in data 14/06/2014, con la quale il Tribunale di Napoli lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 124, 155 e 137 D.Ivo 152/2006, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità, con il secondo motivo di ricorso mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. Con il terzo motivo, lamenta manc:ata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. In ultimo, il ricorrente eccepisce intervenuta prescrizione dei reati contestati, accertati in data 14/11/2010. [OSCURATO:PERSONA] 1.Considerato che il ricorso non è tardivo, in quanto l'estratto della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 09/06/2014, è stato notificato al ricorrente in data 25/02/2023 ed il ricorso è stato depositato il 30/03/2023. 2.Risalendo il fatto al 14/11/2010, è ormai maturato il termine prescrizionale, onde il reato è estinto per prescrizione. Il ricorrere di una causa di estinzione del reato preclude la disamina della questione relativa alla fondatezza o meno dei motivi di ricorso. Quand'anche infatti dovesse addivenirsi, al riguardo, ad una valutazione in senso positivo, essa comporterebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con conseguente prosecuzione del processo dinanzi al giudice del rinvio. Ma la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato. Né, d'altronde, è possibile, in questa sede, fare applicazione del disposto dell'art. 129 cp. v. cod. proc. pen., noh risultando evidente il ricorrere di una delle 'cause di non punibilità di cui alla predetta norma, in considerazione delle ragioni espresse nella motivazione della decisione impugnata. 3.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 27838/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris