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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1957

Cassazione n. 08702/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assago il 04/07/1957 avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13/04/2022, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 04/04/2019 del G.u.p. del Tribunale di Cremona, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, oltre a essere basato su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie che non è rivisitabile nel giudizio di legittimità, prospetta un'interpretazione in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969-01), secondo cui, in tema di estorsione, va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (e, nel caso in esame, anche perché era ormai di pubblico dominio che la stessa vittima si era rivolta ai Carabinieri, che avrebbero quindi del tutto verosimilmente attivato le indagini per risalire all'autore dei messaggi estorsivi); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Assago il 04/07/1957 avverso la sentenza del 13/04/2022 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13/04/2022, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 04/04/2019 del G.u.p. del Tribunale di Cremona, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, oltre a essere basato su assunti relativi alla ricostruzione della fattispecie che non è rivisitabile nel giudizio di legittimità, prospetta un'interpretazione in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, dep. 2020, Fichera, Rv. 277969-01), secondo cui, in tema di estorsione, va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (e, nel caso in esame, anche perché era ormai di pubblico dominio che la stessa vittima si era rivolta ai Carabinieri, che avrebbero quindi del tutto verosimilmente attivato le indagini per risalire all'autore dei messaggi estorsivi); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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