CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., non essendo stato considerato che si era trattato di una reazione genericamente minatoria, espressione di meri sentimenti ostili, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui si è sottolineato che il tono usato dall'imputato era univocamente minatorio, siccome idoneo a paventare un male ingiusto all'integrità fisica dell'operante); considerato che il Collegio di appello ha negato le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara P.Q.M