CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze già proposte in appello, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 sull'attendibilità del riconoscimento del monile da parte della p.o. e sull'irrilevanza della mancata descrizione particolareggiata dello stesso al momento della prima denuncia di furto); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento fra opposte circostanze operato dai giudici di merito, è manifestamente infondato in quanto da un lato la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata incontra un divieto espresso nell'art. 69, quarto comma, cod. pen., dall'altro la Corte territoriale, nell'esercizio della discrezionalità che le è propria, respingendo la doglianza già formulata con l'atto di appello, ha fornito un'adeguata motivazione logico-giuridica al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, anche rispetto alla riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data WAI ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA].