CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06038/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 6217 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dei f.lli [OSCURATO:PERSONA] in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dal l’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 3436 / 23 / 2 0 2 2 depositata in data 0 8 / 0 9 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: compensazionespese dilite Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava due avvisi di accertamento notificatiper iva 2014 e 2015 con i quali l’Ufficio recuperava costi non deducibili in quanto derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Entrate; - con la pronuncia gravata, la CTR ha ritenuto – diversamente da quanto statuito dalla CTP – motivati gli atti impugnati, ma infondatanel merito la pretesa di maggiori tributi in quanto non haritenuto dimostrata la falsità soggettiva delle fatture oggetto di rilievo dal momento che l’emittente, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., era munitadi idonea struttura imprenditoriale e non consisteva in una mera“cartiera”; ha quindi rigettato l’appello dell’Ufficio; - alla luce della validità della motivazione degli atti impositivi la CTR riteneva sussistenti i presupposti per la compensazione delle spesedi lite; - ricorre a questa Corte con un solo motivo di ricorso la società; l’AmministrazioneFinanziaria resiste con controricorso ; Consideratoche: - il solo motivo dedotto censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudicedell’appello – senza indicare le gravi ed eccezionali ragioni chetale statuizione giustificavano e motivando in modo apparente –erroneamente disposto la compensazione delle spese; - il motivo è evidentemente fondato; - la CTR , chiaramente esprimendosi in motivazione, ha dapprima riconosciuto, andando di diverso avviso rispetto alla CTP, la corretta motivazione degli atti impugnati; nondimeno, confermandola pronuncia di primo grado, escluso la debenza dei maggioritributi richiesti dall’Ufficio; - ebbene, tale situazione certo non costituisce soccombenza reciproca dal momento che l’intera pretesa portata dagli atti impositiviè stata annullata; detta soccombenza poteva sussistere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ove,ad esempio, l’Ufficio avesse formulato più rilievi e solo alcuni di essi fossero stati ritenuti illegittimi e quindi infondati detti singoli recuperi di imposta, residuando però anche secondo il giudice delle pretese per maggiori tributi ritenute legittime e dovute; - a fronte di tale soccombenza totale dell’Amministrazione, la compensazionedelle spese poteva quindi legittimamente disporsi unicamentein presenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” le quali (Cass. Sez . 5, Ordinanza n. 2206 del 25 /01/2019) non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazionedi legge, denunciabile in sede di legittimità; - dette ragioni, nel presente caso, non sussist evano ; non si evince affatto dalla sentenza che sia stato necessario , per la soluzione dellacontroversia, affrontare una questione di diritto complessa e oggettodi un orientamento giurisprudenziale ondivago, né siano sopravvenutepronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o altre circostanze idonee a giustificarela deroga al generale criterio della soccombenza; - neppure ha rilievo l’aver la sentenza riconosciuto la corretta motivazione degli atti annullati, dal momento che è il contenuto decisorio della sentenza che conta, non le ragioni in forza delle quali l’Amministrazione è rimasta soccombente, a giustificarne l’addebitodelle spese di lite; - la fattispecie non appare quindi in alcun modo giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragionegiustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenutoa sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia datoluogo con il proprio comportamento contra ius; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principiqui illustrati; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria