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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 30266/2023

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), contribuenti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via degli Scipioni n. 268/a in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso O GGETTO : Società di persone e socio - Regime delle società di comodo -Interpello negativo - Mancato adeguamento - Adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193/2016 - Ordinanza interlocutoria - Acquisizione integrale fascicoli di merito. la sentenza n. 1139, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.7.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a [OSCURATO:PERSONA], socio al 99,9% (controric., p. 2), gli avvisi di accertamento n. 83801A200553, e 83802A200549, aventi ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2006.

In sostanza l’Amministrazione finanziaria contestava la violazione della normativa sulle società di comodo.

“Il reddito imponibile ai fini Irpef”, era “da imputare ai soci in proporzione della quota di partecipazione agli utili … il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non … può essere utilizzato in compensazione” (avv. acc.to, p. 4).

2. Società e socio proponevano impugnativa avverso gli avvisi di accertamento ricevuti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova, sostenendo che la mancata operatività della società era dipesa dalla difficoltà oggettiva concretizzatasi nelle lungaggini amministrative registratesi per conseguire la concessione a realizzare un campo da golf.

La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva.

3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

La CTR confermava la decisione dei primi giudici.

4. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. In prossimità della fissata udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i ricorrenti hanno depositato istanza datata 11.1.2023, mediante la quale, comunicata la cancellazione della società in data 5.1.2021, domandavano pronunziarsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016.

5.1. Questa Corte ha quindi disposto, mediante l’ordinanza interlocutoria n. 9338 del 2023, che gli istanti provvedessero agli adempimenti di deposito e notifica di cui al dispositivo.

I contribuenti hanno documentato di aver provveduto agli adempimenti ed è stato quindi possibile fissare nuovamente la trattazione del giudizio.

I ricorrenti hanno poi depositato ulteriore nota esplicativa, datata 5.6.2023, con la quale, tra l’altro, ribadivano la domanda di cessazione della materia del contendere e comunicavano la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA].

Anche l’Ente impositore ha depositato una propria nota.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti.

Tenuto conto delle questioni proposte dalle parti, infatti, questo Collegio ritiene necessaria l’acquisizione integrale dei fascicoli di merito del giudizio, anche al fine di poter approfondire se debba ritenersi estinto il giudizio in relazione alle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria in materia di Iva.

P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e da [OSCURATO:PERSONA], e manda alla Cancelleria perché acquisisca in forma integrale i fascic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), contribuenti rappresentati e difesi, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, alla via degli Scipioni n. 268/a in Roma; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso O GGETTO : Società di persone e socio - Regime delle società di comodo -Interpello negativo - Mancato adeguamento - Adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193/2016 - Ordinanza interlocutoria - Acquisizione integrale fascicoli di merito. la sentenza n. 1139, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 1°.7.2014; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ed a [OSCURATO:PERSONA], socio al 99,9% (controric., p. 2), gli avvisi di accertamento n. 83801A200553, e 83802A200549, aventi ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2006. In sostanza l’Amministrazione finanziaria contestava la violazione della normativa sulle società di comodo. “Il reddito imponibile ai fini Irpef”, era “da imputare ai soci in proporzione della quota di partecipazione agli utili … il credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non … può essere utilizzato in compensazione” (avv. acc.to, p. 4). 2. Società e socio proponevano impugnativa avverso gli avvisi di accertamento ricevuti, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Padova, sostenendo che la mancata operatività della società era dipesa dalla difficoltà oggettiva concretizzatasi nelle lungaggini amministrative registratesi per conseguire la concessione a realizzare un campo da golf. La CTP riuniva i ricorsi e li respingeva. 3. I contribuenti spiegavano appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La CTR confermava la decisione dei primi giudici. 4. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. In prossimità della fissata udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], i ricorrenti hanno depositato istanza datata 11.1.2023, mediante la quale, comunicata la cancellazione della società in data 5.1.2021, domandavano pronunziarsi la cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’adesione al condono di cui all’art. 6 del Dl. n. 193 del 2016. 5.1. Questa Corte ha quindi disposto, mediante l’ordinanza interlocutoria n. 9338 del 2023, che gli istanti provvedessero agli adempimenti di deposito e notifica di cui al dispositivo. I contribuenti hanno documentato di aver provveduto agli adempimenti ed è stato quindi possibile fissare nuovamente la trattazione del giudizio. I ricorrenti hanno poi depositato ulteriore nota esplicativa, datata 5.6.2023, con la quale, tra l’altro, ribadivano la domanda di cessazione della materia del contendere e comunicavano la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA]. Anche l’Ente impositore ha depositato una propria nota. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dai ricorrenti. Tenuto conto delle questioni proposte dalle parti, infatti, questo Collegio ritiene necessaria l’acquisizione integrale dei fascicoli di merito del giudizio, anche al fine di poter approfondire se debba ritenersi estinto il giudizio in relazione alle contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria in materia di Iva. P.Q.M. dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e da [OSCURATO:PERSONA], e manda alla Cancelleria perché acquisisca in forma integrale i fascic
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