CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi meramente confutativi e riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità, alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliali disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano la terza e qu3i-,7, pagina della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa deie ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in ccip-; nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M