CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 43229/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 — La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 comma 2 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della prescrizione del reato ed alla misura della pena. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more è pervenuta notizia dell'intervenuto decesso del ricorrente. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per tale motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scar