Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40910/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -con le prime due censure prospettata si contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'alt 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa, senza che il ricorso, anche avuto riguardo al travisamento addotto, privo di concreta incidenza e decisività rispetto al ritenere contrastato, metta in crisi il relativo giudizio di merito con la seconda censura si contesta la valutazione spesa nel negare la continuazione esterna con altra condanna, per condotte sanzionate in forza del medesimo titolo di reato, motivata con considerazioni puntuali e logiche che portano anche in parte qua la decisione impugnata al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché -con le prime due censure prospettata si contesta la qualificazione data al fatto dai giudici del merito, che hanno escluso la configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'alt 73 Tus con valutazione che tuttavia, all'evidenza, si rivela immune da censure utilmente prospettabili in questa sede perché resa all'esito di una lettura compiuta e complessiva dei possibili indici sintomatici della ipotesi di reato rivendicata dalla difesa, considerando e apprezzando non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta dal ricorrente ma anche tutti gli altri elementi selezionati dalla disposizione in oggetto ( con particolare riguardo alle circostanze e alle modalità dell'azione delittuosa), concludendo in modo lineare per la ritenuta incompatibilità della situazione a giudizio con la configurazione del fatto sollecitata dalla difesa, senza che il ricorso, anche avuto riguardo al travisamento addotto, privo di concreta incidenza e decisività rispetto al ritenere contrastato, metta in crisi il relativo giudizio di merito con la seconda censura si contesta la valutazione spesa nel negare la continuazione esterna con altra condanna, per condotte sanzionate in forza del medesimo titolo di reato, motivata con considerazioni puntuali e logiche che portano anche in parte qua la decisione impugnata al riparo da vizi utilmente prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre
Sentenza Cassazione n. 40910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris