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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 41897/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette , le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio". [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 12 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 10 gennaio 2022 e notificato il 10 gennaio 2022 alle ore 20,10, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen. e art. 178, cod. proc. pen.), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni.

Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 20,10 del 10 gennaio 2022, la convalida è stata depositata il 12 gennaio 2022 alle ore 11,20, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa.

E' stato violato i diritto di difesa, tanto che nel termine delle 48 ore poteva essere presentata una memoria specifica, non più presentabile in quanto il provvedimento di convalida è intervenuto prima della scadenza del termine. 2.

2. Violazione di legge (art. 6, commi 12 e,

I. 401 del 1989); difetto di motivazione della convalida in ordine alle ragioni della presentazione ai carabinieri anche in corrispondenza delle partite amichevoli.

L'art. 6, della

I. 401 del 1989 prevede l'indicazione specifica delle partite nelle quali è vietato l'accesso allo stadio e, quindi, dell'obbligo di presentarsi alla P.G.

Gli eventi sportivi vietati dovrebbero essere identificabili con certezza dall'intimato; le partite del Sassuolo non sono specificate con certezza, ma solo con il riferimento alle partite amichevoli "ufficiali".

Non è dato sapere come si individua l'ufficialità delle partite amichevoli, con evidente incertezza per il ricorrente.

Ha chiesto quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato sul primo motivo (che logicamente assorbe il secondo), provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore.

Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 20,10 del 10 gennaio 2022, la convalida è stata emessa il 12 gennaio 2022 alle ore 11,20 (depositata in cancelleria il 12 gennaio 2022, senza indicazione dell'orario), prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa.

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc. (dep. 24/05/2021 ) Rv. 281341 - 0).

Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore dei [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette , le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 12 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] convalidava il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA], emesso il 10 gennaio 2022 e notificato il 10 gennaio 2022 alle ore 20,10, ex art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre in cassazione il destinatario del provvedimento del Questore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge 401 del 1989 (art. 178 cod. proc. pen. e art. 178, cod. proc. pen.), in relazione ai presupposti di legittimità del provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore concesse per memorie ed osservazioni. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 20,10 del 10 gennaio 2022, la convalida è stata depositata il 12 gennaio 2022 alle ore 11,20, prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa. E' stato violato i diritto di difesa, tanto che nel termine delle 48 ore poteva essere presentata una memoria specifica, non più presentabile in quanto il provvedimento di convalida è intervenuto prima della scadenza del termine. 2. 2. Violazione di legge (art. 6, commi 12 e, I. 401 del 1989); difetto di motivazione della convalida in ordine alle ragioni della presentazione ai carabinieri anche in corrispondenza delle partite amichevoli. L'art. 6, della I. 401 del 1989 prevede l'indicazione specifica delle partite nelle quali è vietato l'accesso allo stadio e, quindi, dell'obbligo di presentarsi alla P.G. Gli eventi sportivi vietati dovrebbero essere identificabili con certezza dall'intimato; le partite del Sassuolo non sono specificate con certezza, ma solo con il riferimento alle partite amichevoli "ufficiali". Non è dato sapere come si individua l'ufficialità delle partite amichevoli, con evidente incertezza per il ricorrente. Ha chiesto quindi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato sul primo motivo (che logicamente assorbe il secondo), provvedimento di convalida emesso prima delle 48 ore. Il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente alle ore 20,10 del 10 gennaio 2022, la convalida è stata emessa il 12 gennaio 2022 alle ore 11,20 (depositata in cancelleria il 12 gennaio 2022, senza indicazione dell'orario), prima delle 48 ore previste per il diritto di difesa. In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del decorso del termine a difesa di quarantotto ore dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento erroneamente convalidato quanto all'obbligo di presentazione, ferma restandone l'intangibilità quanto al divieto di accesso ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020 Cc. (dep. 24/05/2021 ) Rv. 281341 - 0). Va quindi annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, con la dichiarazione di cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore dei [OSCURATO:PERSONA] del 9 gennaio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo
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