CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 44737/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore degli indagati, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; '\.!\ ) \(\t • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 giugno 2022 il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che aveva applicato ai tre, indagati per il reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., la misura della custodia cautelare in carcere. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]; premette che a Mallardo era stato attribuito il compito di collettore di parte delle somme di denaro provento delle attività illecite del clan in favore del cognato [OSCURATO:PERSONA], desunta da pochi scampoli di conversazioni, e che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia da cui l'ordinanza impugnata prendeva le mosse, totalmente generiche, concernevano una ipotesi investigativa completamente differente (Mallardo sarebbe stato un imprenditore sostenuto dal clan Mallardo e, in particolare, da [OSCURATO:PERSONA]); osserva che l'unica conversazione in cui gli investigatori ritenevano si stesse parlando del prezzo un una estorsione consegnato direttamente da Mallardo ad Olimpio, si riferiva in realtà al compenso che Mallardo avrebbe dovuto corrispondere al consuocero di Olimpio per lavori di pitturazione che egli aveva effettuato su un suo cantiere; le ulteriori circostanze -di cui almeno una sufficientemente provata- di avere recapitato in un'altra occasione la somma di C 2.000,00 ad Olimpio o l'impegno di aiutare economicamente la moglie di questi non potevano certo essere considerati elementi rivelatori di una affiliazione al clan 1.2 Il difensore osserva che, essendo la presunzione di pericolosità relativa di cui all'art. 275 cod.proc.pen. superabile da aspetti concreti della fattispecie, il provvedimento appariva assolutamente carente sotto questo punto di vista, posto che l'unica condotta provata risaliva a marzo 2018 e che dopo il ritorno in carcere di [OSCURATO:PERSONA] era davvero arduo sostenere che Mallardo, incensurato e comparso nell'orbita delle investigazioni solo allorchè il cognato aveva avuto una relativa libertà di movimento, potesse reiterare condotte criminose. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore rileva che l'ordinanza impugnata sviluppava il suo discorso a partire dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato era a tratti generico e a tratti frutto di sue opinioni red aveva lasciato fuori dal compendio probatorio tre fondamentali passaggi intercettivi; in ogni caso, in cinque delle conversazioni citate era sempre presente una richiesta unidirezionale di denaro di Michele alla sorella Pasqualina; glissare sul fatto che Michele chiedesse continuamente prestiti alla sorella Pasqualina e che costei ne fosse contrariata consentiva al Tribunale di evitare di rispondere alla domanda che se Pasqualina gestiva la cassa del clan e ne era una tesoriera, non si capiva perché il fratello aveva bisogno di chiederle denaro piuttosto che pretenderlo. 2.2 Il difensore, premesso che a tutto voler concedere poteva dirsi provato che in un'occasione [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dento per conto del fratello, rileva che questo episodio non era in grado di connotare il ruolo della ricorrente quale cassiera del clan Mallardo, ruolo che presupponeva una sistematicità di comportamenti similari ripetuti nel tempo posti in essere per agevolare il clan e non solo il fratello; occorreva poi domandarsi che vantaggi riceveva la ricorrente dall'aiutare il fratello e per esso il clan di riferimento. 2.3 Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, il difensore lamenta che il Tribunale si era trincerato dietro la doppia presunzione di sussistenze delle esigenze e adeguatezza della misura, non considerando che si trattava di una condotta temporalmente chiusa, che ruotava unicamente intorno alla figura di [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a distanza di tre anni e mezzo dalla consumazione ekel del reato; portare quale argomento l'ordinanza il recente provvedimento di fermo che aveva colpito altri esponenti del clan, offriva alla difesa lo spunto per sostenere che chi era davvero inserito nella compagine criminale aveva proseguito la sua attività a prescindere dalla presenza o meno di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio. 3. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], 3.1 Il difensore rileva che l'ordinanza impugnata aveva ritagliato un ruolo che era strettamente e funzionalmente collegato alla presenza sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], e che il contributo al clan di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistito nel mettere in contatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un periodo circoscritto tra il 21 maggio 2017 e il 13 settembre 2018, quasi quattro anni prima della emissione del provvedimento cautelare; successivamente al rientro in carcere di [OSCURATO:PERSONA], era cessata qualsiasi attività di [OSCURATO:PERSONA] di interesse investigativo; vi erano quindi una evidente carenza di affectio societatis ed un contributo del tutto occasionale e temporaneo offerto al clan; inoltre, il contenuto della sentenza di questa Corte citata nell'ordinanza era stato completamente travisato. 3.2 II difensore osserva che trincerarsi dietro alla doppia presunzione aveva consentito al Tribunale di evitare una serie di argomenti potenzialmente in grado di superarla, e precisamente: un contributo limitato nel tempo legato esclusivamente al rapporto personale con [OSCURATO:PERSONA], che poneva seri problemi in merito al pericolo di reiterazione del reato; la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA] da ogni attività investigativa quattro anni prima della emissione dell'ordinanza; dopo il ritorno in carcere di [OSCURATO:PERSONA] era impossibile che potessero riverificarsi le condizioni che avevano portato ad incrociarsi le sorti del [OSCURATO:PERSONA] con quelle del clan Mallardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Preliminarmente occorre ribadire, con considerazioni che valgono per tutti e tre i ricorsi presentati, che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). Ciò premesso, il Tribunale ha evidenziato che Mallardo era indicato come uno degli imprenditori di riferimento del clan Mallardo (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalle intercettazioni in atti); in particolare, il racconto dei collaboratori ha trovato conferma nelle conversazioni 4 r \ - ‘k-,n \ A J• /N, • ambientali captate presso il carcere di Voghera, in cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al cognato di corrispondergli somme in relazione ai lavori eseguiti (pag.7 ordinanza impugnata) e in quelle dalle quali risulta che Mallardo si recava da [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli le somme oggetto di estorsioni (pag.8 e 9 ordinanza impugnata). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Il Tribunale non si è infatti basato soltanto sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Caracallo, ma anche sulle intercettazioni riportate trattando della posizione di [OSCURATO:PERSONA] (conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui [OSCURATO:PERSONA] incarica [OSCURATO:PERSONA] di farsi consegnare da Cecere una somma di denaro da consegnare alla sorella Pasqualina; inoltre, è emersa la consegna di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] di documenti da parte di [OSCURATO:PERSONA] da recapitare ad un avvocato, confermata dalla stessa Pasqualina al fratello nella telefonata del 9 agosto 2017); pertanto, le dichiarazioni di Caracallo secondo cui la ricorrente aveva il ruolo di riferire i messaggi del fratello agli affiliati e di depositaria dei proventi delle estorsioni, necessari anche a pagare gli stipendi ai sodali ed a sostenere le spese legali, sono risultate pienamente riscontrate; vi è poi una lunga serie di conversazioni intercettate, elencate nell'ordinanza, da cui risulta il ruolo di cassiera della ricorrente (pag.5 ordinanza impugnata). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Il Tribunale ha infatti evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] era il soggetto che aveva il compito di organizzare gli incontri tra il capo clan [OSCURATO:PERSONA] ed il suo referente sul territorio [OSCURATO:PERSONA] ovvero di veicolare a Cecere le richieste di consegna di denaro da parte di Olimpio (pag.2 ordinanza impugnata); il capoclan si serviva di [OSCURATO:PERSONA] anche per recuperare altre somme di denaro e veniva remunerato per tali servizi (pag.3 ordinanza impugnata), per cui il Tribunale, coerentemente con le risultanze processuali, ha ritenuto sussistente in capo a [OSCURATO:PERSONA] la sua perdurante disponibilità a fornire un contributo alla consorteria criminale. 4. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha richiamato per tutti e tre gli indagati la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., osservando che il tempo trascorso non aveva inciso in alcun modo, posto che il controllo criminale della zona era ancora in mano al clan Mallardo, di cui Olimpio era a capo; in altri termini, il fatto che i ricorrenti non potessero più collaborare con [OSCURATO:PERSONA], non toglie che potessero essere comunque a disposizione del clan.. - 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà degli indagati o la sostituzione della misura, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 a fav