CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 25747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051JPOV) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di C:ampobasso ha confermato la sentenza di condanna a due mesi di arresto pronunciata dal Tribunale di Campobasso il 24/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 051JPOV) in relazione ai reati di cui all'art. 76, comma 3 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione dell'art. 51 cod. pen. e la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il diritto del ricorrente di presentare ricorso avverso il provvedimento del questore non esenta il destinatario di ottemperare allo stesso, ciò considerato che l'impugnazione può essere proposta in luogo e con modalità compatibili con l'immeditata esecutività del provvedimento; Rilevato che le ulteriori censure relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con gli specifici riferimenti, anche ai precedenti penali e all'assenza di ragioni per le quali la pena avrebbe dovuto essere ridotta, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt.132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e tale giudizio, esente da vizi logici, non è censurabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep, 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.