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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24098/2026

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/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato con contraddittorio scritto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] hariformato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva condannato Maria DomenicaMartino per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps.Decidendo sugli appelli dell'imputata, da un lato, e del pubblico ministero, dall'altro,la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per ilreato ascrittole, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha disposto la confiscadelle somme in sequestro, in accoglimento dell'istanza della parte pubblica.2.

Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo, con duemotivi, quanto segue:- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e,cod. proc. pen., in relazione agli artt. 578 – bis cod. proc. pen., nonché 2 cod. pen. e25, secondo comma, Cost.), visto che, trattandosi di confisca per equivalente, e quindidi natura sanzionatoria, non può essere disposta retroattivamente, come avvenuto nelcaso di specie;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dellaconfisca come diretta (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).

Nel caso in esame il profittodel reato è costituito da somme erogate tra il 2009 ed il 2014; il giudice avrebbe dovutomotivare in modo specifico sul nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed ilprofitto illecito al fine di dimostrare la natura diretta, e non per equivalente, dellaconfisca.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui harichiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va respinto, poiché basato su motivi infondati, che possono esseretrattati unitariamente per ragioni di economia processuale e logica espositiva,riferendosi a comuni profili di violazione di legge e vizio di motivazione.2.

Le argomentazioni spese dalla ricorrente in ordine alla differente natura dellaconfisca ‘per equivalente’, rispetto a quella ‘diretta’, ed alle relative conseguenze, sonocorrette e condivisibili, e trovano riscontro nelle analoghe premesse argomentative dellamemoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, inviata per l’udienza.

Ciò dispensa questaCorte da ogni approfondimento sul punto, per evitare appesantimenti.Sennonché, a ben vedere, gli stessi concetti sono posti anche a fondamento delladecisione di confisca, la quale parla espressamente della possibilità di procedere allaconfisca diretta delle somme indebitamente percette, perché frutto della truffaperpetrata dalla Martino, nella misura in cui esse saranno accertate come sussistenti infase di esecuzione del provvedimento.3.

La sentenza, al punto 2.5 di pg. 4, infatti, rimette alla fase esecutiva la ablazionedell’importo di € 4.561,21, reperibile in qualsiasi conto corrente intestato all’imputata,laddove se ne possa stabilire la diretta – e non per equivalente - derivazione da unaccredito dell’INPS per le specifiche indennità contestate in imputazione.5.

Per tali ragioni, il ricorso va rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato con contraddittorio scritto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] hariformato la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva condannato Maria DomenicaMartino per il reato di truffa aggravata ai danni dell'Inps.Decidendo sugli appelli dell'imputata, da un lato, e del pubblico ministero, dall'altro,la Corte d'appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata per ilreato ascrittole, in quanto estinto per intervenuta prescrizione e ha disposto la confiscadelle somme in sequestro, in accoglimento dell'istanza della parte pubblica.2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, deducendo, con duemotivi, quanto segue:- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. b ed e,cod. proc. pen., in relazione agli artt. 578 – bis cod. proc. pen., nonché 2 cod. pen. e25, secondo comma, Cost.), visto che, trattandosi di confisca per equivalente, e quindidi natura sanzionatoria, non può essere disposta retroattivamente, come avvenuto nelcaso di specie;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dellaconfisca come diretta (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.). Nel caso in esame il profittodel reato è costituito da somme erogate tra il 2009 ed il 2014; il giudice avrebbe dovutomotivare in modo specifico sul nesso di pertinenzialità tra le somme sequestrate ed ilprofitto illecito al fine di dimostrare la natura diretta, e non per equivalente, dellaconfisca.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con cui harichiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va respinto, poiché basato su motivi infondati, che possono esseretrattati unitariamente per ragioni di economia processuale e logica espositiva,riferendosi a comuni profili di violazione di legge e vizio di motivazione.2. Le argomentazioni spese dalla ricorrente in ordine alla differente natura dellaconfisca ‘per equivalente’, rispetto a quella ‘diretta’, ed alle relative conseguenze, sonocorrette e condivisibili, e trovano riscontro nelle analoghe premesse argomentative dellamemoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, inviata per l’udienza. Ciò dispensa questaCorte da ogni approfondimento sul punto, per evitare appesantimenti.Sennonché, a ben vedere, gli stessi concetti sono posti anche a fondamento delladecisione di confisca, la quale parla espressamente della possibilità di procedere allaconfisca diretta delle somme indebitamente percette, perché frutto della truffaperpetrata dalla Martino, nella misura in cui esse saranno accertate come sussistenti infase di esecuzione del provvedimento.3. La sentenza, al punto 2.5 di pg. 4, infatti, rimette alla fase esecutiva la ablazionedell’importo di € 4.561,21, reperibile in qualsiasi conto corrente intestato all’imputata,laddove se ne possa stabilire la diretta – e non per equivalente - derivazione da unaccredito dell’INPS per le specifiche indennità contestate in imputazione.5. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato ed al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28 aprile 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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