CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15241/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 del 2021 SENTENZA sui ricorsi proposti da: CIOTOLA Vitale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 luglio 1967; CIOTOLA Fabio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1972; avverso la ordinanza n. 384/2021 IncEsec del Tribunale di Napoli del 16 luglio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ricorso congiunto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato di fronte a questa Corte di cassazione la ordinanza, pronunziata in data 16 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice della esecuzione penale, aveva rigettato la istanza da costoro presentata al fine di vedere revocato o, in subordine, sospeso l'ordine di demolizione loro ingiunto, in quanto eredi dì [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza n. 830 emessa in data 17 febbraio 1998, divenuta irrevocabile il successivo 7 giugno 1999, in danno di [OSCURATO:PERSONA], loro dante causa, dal Pretore di Napoli con la quale, oltre ad essere stata dichiarata la penale responsabilità del predetto in ordine a taluni reati di carattere edilizio e paesaggistico, era stata ordinata la demolizione del manufatto abusivo oggetto del giudizio, nonché la restituzione in pristino stato dei luoghi ove gli abusi erano stati realizzati. A sostegno della loro impugnazione i due ricorrenti hanno lamentato, sotto il profilo del vizio di motivazione e di violazione di legge, che il giudice della esecuzione abbia ritenuto, in tale senso rigettando uno dei motivi posti a fondamento della istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, sufficientemente precisato l'oggetto dell'ordine, sebbene questo appaia riferirsi anche a porzioni immobiliari non interessate dalla ricordata sentenza di condanna n. 830 del 1998. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la illegittimità della sentenza impugnata, non essendo stata adeguatamente motivata la reiezione della istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, pur in presenza di una richiesta di condono edilizio formulata dai ricorrenti. Infine, con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza del requisito della proporzionalità fra l'esigenza di esecuzione dell'ordine di demolizione ed il rispetto del diritto fondamentale al domicilio vantato dai ricorrenti sull'immobile in questione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Con riferimento al primo motivo di impugnazione osserva il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, l'oggetto dell'ordine di demolizione è ben chiarito, in quanto esso riguarda le opere abusive di cui alla sentenza n. 830/98 emessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], incontestatamente dante causa degli odierni ricorrenti, dal Pretore di Napoli in data 17 febbraio 1998; la circostanza addotta dai ricorrenti secondo la quale l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino avrebbe ad oggetto anche opere abusivt non indicate nella sentenza di condanna risulta essere frutto di una indimostrata affermazione dei medesimi ricorrenti, in quanto, per come emerge dalla lettura della ricordata sentenza, che gli stessi ricorrenti hanno allegato al loro atto impugnatorio, il riferimento alla contestazione ai reati di cui al capo a), siccome fattore delimitante gli oggetti dell'ordine di demolizione e di rimessione in .pristino stato in questione, deve essere inteso in quanto relativo a tutti e treldecreti di citazione emessi a carico dell'allora imputato, per come chiaramente desumibile dal fatto che nel dispositivo della sentenza a carico del Ciotola, emessa in esito a giudizio con il quale sono state trattate tutte le imputazioni mosse nei suoi confronti, l'ordine in discorso è stato indirizzato verso l'intero complesso delle opere abusive e non verso una sola porzione di esse. Quanto al secondo motivo di ricorso, afferente alla opportunità di sospendere l'ordine di demolizione e di rimessione in pristino in attesa della definizione del procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso a costruire per effetto di condono edilizio, è ben vero che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l'ordine di demolizione dei manufatti edili abusivi è suscettibile di essere revocato laddove lo stesso si ponga in situazione di logica contraddizione con provvedimenti amministrativi anche di carattere autorizzatorio e condonistico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 18 novembre 2014, n. 47402), ma è altrettanto vero che tale effetto presuppone, per la revoca dell'ordine, che il provvedimento amministrativo già sia stato adottato e lo stesso, suscettibile di incidentale esame da parte del giudice penale, appaia legittimamente adottato (cfr., infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 dicembre 2018, n. 55028) e, per la sospensione del medesimo ordine ove si tratti di provvedimento non ancora emesso, che la adozione del provvedimento favorevole appaia plausibilmente verosimile e prossima (Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 marzo 2016, n. 9145); fattori questi che nel nostro caso non sono stati in alcun modo rappresentati dal ricorrente di fronte al giudice della esecuzione - il quale ha, anzi, valutato non prossima la definizione del procedimento amministrativo - e che, pertanto, hanno, con la loro assenza, giustificato la decisione di rigetto dell'incidente di esecuzione che sul punto è stata assunta da tale giudice. Quanto, infine al terzo motivo di ricorso, il quale ha come suo fulcro argomentativo la ritenuta violazione del principio di proporzionalità fra la situazione personale abitativa dei ricorrenti su cui si andrebbe ad incidere con l'esecuzione dell'ordine di demolizione e l'interesse sotteso a tale esecuzione, anche alla luce della giurisprudenza formatasi in tema di tutela del diritto all'abitazione in ambito della Corte EDU, si rileva che, secondo gli orientamenti consolidati di questa Corte nazionale, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad unica abitazione di una persona, è bensì tenuto a rispettare il principio di proporzionalità - come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale - ed a valutare al contempo la consapevolezza della violazione di legge da parte del contravventore, dovendo compiere un attento bilanciamento tra il diritto all'abitazione - tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost. e 8 CEDU non in termini assoluti ma in contemperamento con altri valori di pari rango - e l'interesse pubblico al ripristino dell'ordine giuridico violato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 novembre 2021, n. 43608), dovendo detto contemperamento essere operato tenendo conto, fra l'altro, dei tempi a disposizione dell'interessato, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 gennaio 2021, n. 423). Non può nel nostro caso non rilevarsi che la irrevocabilità della sentenza con la quale è stata disposta la demolizione dell'immobile abusivo risale al 1999, per cui la situazione di difficoltà abitativa denunziata dai ricorrenti risalirebbe - senza che ad essa sia stata data da chi vi aveva un indubbio interesse (nonché un doveroso onere) una definizione conforme al diritto - ad oltre 20 anni addietro, fattore questo che induce a ritenere che non vi sia stata nella iniziativa volta a mettere in esecuzione la sentenza di cui sopra alcuna violazione del principio di proporzionalità, laddove non si intenda essere tale la mera attuazione, ancorchè afflittiva nei confronti dei diretti destinatari, delle disposizioni normativa previste dal vigente ordinamento in sede di ripristino della legalità violata. I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.