CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 05920/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23678/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliat i in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA], n . 145, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R.G.N.23678/2020 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 - controricorrenti e ricorrenti incidentali - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO D I VENEZIA n. 5600/2019 depositata il 13/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] PEPEche ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] in delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di far dichiarare la natura simulata dell’atto di compravenditadel 31 dicembre 1990 in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma, perché posta in essere in assenza dei due testimoni, domandando che si procedesse alla divisione di tutti i beni oggetto del simulato contratto di compravendita. Qualora invece la do nazione fosse stata ritenuta valida o l’atto fosse stato qualificato come un negotium mixtum cum donatione, l’attrice ne chiedeva la riduzione al fine di reintegrare la quota a lei riservata quale legittimaria. 2. Si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto delle domande attoree di simulazione del suddetto contratto di compravenditae di riduzione e reintegrazione Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 della quota di legittima, instando per l’accertamento della piena validità ed efficacia dellacompravendita. Per converso, con specifico riguardo alla donazione dell’appezzamento diterreno fatta il 20 agosto 1997 dalla madre, LidiaScandaletti a favore della figlia Graziella e del di lei marito , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che il valore del bene era superiore aquello indicato nell’atto e ne chiedeva la riduzione al fine di reintegrare la quotaa lui riservata quale legittimario. 3. [OSCURATO:PERSONA] , chiamato in giudizio in quanto donatario nei cui confronti erastata esperita l’azione di riduzione, assumeva una posizione analoga a quelladella moglie quanto alla simulazione ed inoltre eccepiva che l’azione di riduzione non poteva essere esperita neisuoi confronti, non essendo egli coerede e non avendo [OSCURATO:PERSONA] accettato l’eredità materna con beneficio d’inventario, come stabilito dall’art. 564 c.c. ovvero non avendo questi agito per la riduzione delle disposizionitestamentarie. 4. Con sentenza non definitiva n. 989/2015 il Tribunale di Padova dichiarava la natura simulata del contratto di compravendita del 31 dicembre 1990 in quanto dissimulante una donazione, da ritenersi nulla per difetto della forma prescritta dall’art. 782 c.c. in assenza dei testimoni, con conseguente accertamento che ibeni oggetto del contratto non erano mai usciti dal patrimonio ereditario e che su di essi si doveva aprire la successione legittima, non avendo la de cuius , in merito ai medesimi, formulato dichiarazioni di ultima volontà. 4.1 Il Tribunale rigettava altresì entrambe le domande di riduzione per lesione di legittima avanzate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 4.2 Infine, da un lato stabiliva di doversi procedere alla divisione del bene oggettodella compravendita simulata, dall’altro riconosceva un diritto di credito dei convenuti verso l’attrice, rappresentato dalle spese sostenute nell’interessedell’immobile. 4.3 Il giudizio, quindi, proseguiva al fine del compimento delle operazioni divisionali e della determinazione delle reciproche ragioni di credito fatte valeredalle parti. 5. Con provvedimento dell’11ottobre 2016, veniva disposta la riunione al giudizio di divisione della causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare l’intervenuta usucapionedella proprietà dell’immobile al primo piano, con garage pertinenziale, oggetto della donazione dichiarata nulla. 5.1 Con sentenza non definitiva n. 2477/2017 il Tribunale di Padova rigettava la domanda di usucapione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] - Marchiori e dichiarava il compendio comodamente divisibile, approvando il terzo progetto divisionale predispostodal CTU. 6. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso le sentenze non definitive. 7. GraziellaTisato e [OSCURATO:PERSONA] si costituivanochiedendo il rigetto dell’appello. Quest’ultimo , inoltre , proponeva appello incidentale. 8. La Corte d’Appello in parziale accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e inparziale riforma delle sentenze non definitive n. 989/2015 e n. 2477/2017 del Tribunale diPadova dichiarava inammissibile la domanda di riduzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , accerta va e Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 dichiarava l’intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della proprietà, in ragione della quota del 50% ciascuno,dell’immobile sito in Padova, via [OSCURATO:PERSONA] n. 74, primo piano, nonché del garage di pertinenza posto al piano terreno e dell’area scoperta adibita agiardino, catastalmente censiti al NCEU del Comune di Padova, partita 68485,Sez. A, Foglio 4, mappale 851/3 e mappale 851/4, il tutto eretto sull’areacensita al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Padova, Foglio 4, mappale 407, [OSCURATO:PERSONA];rigettava la domanda di divisione del suddetto immobile avanzata da TisatoGraziella. La Corte, in primo luogo, riteneva doversi applicare le preclusioni tipiche stabilite dalla legge per il normale giudizio contenzioso anche al giudizio di divisione ereditaria e, dunque , successivamente alla costituzione dei convenuti non p oteva più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice doveva attenersi in relazione al patrimonio del "de cuius" individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Nel caso di specie, infatti, da un lato [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la domanda didivisione, senza però indicare come bene facente parte dell'asse ereditario da ricostruire l’immobile che le era stato donato dalla madre, dall’altro TisatoCesare aveva chiesto la riduzione della donazione effettuata a favore della sorellaal fine di reintegrare la quota a lui riservata quale legittimario. Il giudice del gravame, sul presupposto delladifferenz a tra la collazione e la riduzione, riteneva che l'azione diriduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere la reintegrazione della quota a lui riservata, non comporta va che d ovesse farsi luogo automaticamente alla collazione del bene donato alla figlia Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 Graziella, non avendo, da un lato, egli esperito cumulativamente l'azionedi divisione ereditaria, chiedendo di ristabilire l'equilibrio e la parità di trattamento tra i coeredi, assicurata dall'istituto della collazione, ma solamentedi accertare se vi fosse stata lesione del suo diritto di legittimario ed operare quindi la riduzione della donazione nei limiti in cui aveva leso la sua quota di riserva, e dall’altro non avendo l’altra coerede, nel promuovere l’azione di divisione ereditaria, indicato il bene donato come facente parte dell'asseereditario. 8.1 La Corte rigettava anche il motivo di appello con il quale si chiedeva di interpretare il testamento integrato dal codicillo olografo come avente ad oggetto un’istituzione ex recerta. Nel testamento pubblico ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] si leggeva: «tenuto conto di quanto già disposto a favore di miofiglio Cesare e di sua moglie con atto 31.12.1990 […] e di quanto disposto oggiper atto [OSCURATO:PERSONA] a favore di mia figlia Graziella edi suo marito, lascio il residuo mio terreno in Padova sempre in zona di ViaCa’ Panosso ai miei figli Cesare e Graziella in parti eguali tra loro». Successivamente, con il codicillo del 22.08.1997 allegato al testamento de quo, [OSCURATO:PERSONA] – mantenendo ferma la disposizione testamentaria precedente – modificava le quote del bene relitto assegnate ai figli: «a mia figlia Graziellaper ¼, e cioè mq 590, e a mio figlio Cesare per ¾ e cioè mq 1810». Con l’atto di gravame, l’appellante aveva chiesto che si procedesse alla divisione dell’intero patrimonio ereditario in proporzione alle quote volutedalla de cuius , pari a ¾ in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed ¼ a favore di GraziellaTisato, tenuto conto della Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 forza espansiva della disposizione testamentaria atitolo universale, per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. Secondo la Corte d’Appello, nel caso di specie non si era in presenza dell’assegnazione di un bene determinato considerato come una frazione rappresentativa dell’interopatrimonio ereditario come previsto per il caso dell’istituzione ex re certa, ma dell’attribuzione di distinte quote del bene ai due figli. In ogni caso, l’institutio ex re certa, non comprendente la totalità deibeni, non importava attribuzione anche dei beni che non avevano formato oggetto di disposizione, i quali seguivano le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta ledisposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituivanol'unità. La forza espansiva della vocazione a titolo universale invocata dall’appellante non potevaoperare nella fattispecie, perché non vi erano elementi patrimoniali facenti parte dell’asse ereditario da dividere di cui la de cuiusnon a vesse disposto con testamento, in quanto da lei ignorati o sopravvenuti. 8.2Quanto alla domanda di usucapione secondo la Corte era corretta la decisione di primo grado che avevaritenuto che l’atto simulato di compravendita del 31 dicembre 1990, nel quale i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Marchiori avevanoriconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria del bene immobile sito in Padova, via CàPanosso n.74, avevadeterminato l'interruzione del termine per usucapire in forzadel riconoscimento da parte del possessore mentre era errata la decisione circa l’efficacia interruttiva de lla notifica dell’atto di citazione. Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 Infatti, in virtù del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art 2943 c.c.,e stante la tipicità degli atti interruttivi non poteva attribuirsi dettaefficacia ad atti diversi da quelli stabiliti da tale norma . Il giudizio instaurato da [OSCURATO:PERSONA] nonera, infatti, diretto ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Infatti, tanto l’azione di simulazione e la conseguente domanda di nullità della donazione dissimulata, quanto l’atto introduttivo del giudizio di divisione ereditaria non erano rivolti alla contestazione diretta ed immediata del possesso "ad usucapionem", ma intendevano solamente far accertare che l’immobileoggetto dell’atto dispositivo del 31 dicembre 1990 non era mai uscito dal patrimonio ereditario e definire i rapporti successori, e pertanto non avevano interrottoil decorso del tempo utile all'usucapione da parte dei convenuti. Anche la domanda di riduzione non miravaa recuperare i beni usciti dal patrimonio del de cuiusin quanto tali, e non contestava il diritto di proprietà dei beneficiari, né la legittimità del titolo del loro diritto, che anzi presupponeva, mamirava a far valere sul valore del bene le ragioni successorie spettanti allegittimario. In definitiva, non essendo mai stato interrotto l’esercizio ultraventennale del possesso a partire dalla stipulazione della donazione nulla, andava dichiarata l’intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’immobile oggetto dell’atto dispositivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Di conseguenza doveva rigettarsi la domanda di divisione avente ad oggetto tale bene, avanzata da TisatoGraziella. 8.4 Infine, la Corte accoglieva il motivo di appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] perché, non essendo egli erede o legittimario Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 bensì semplice donatario, e non essendoci stata accettazione con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 564 c.c., mancava la condizione dell’azione di riduzione verso le donazioni. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale fondato su cinque motividi ricorso. 11. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 12. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimentodel primo motivo del ricorsoprincipale e per l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione sollevata dalla ricorrente principale circa l’inammissibilità di tre motivi del ricorso incidentale per il venir meno dell’interesse all’impugnazione della sentenza non definitiva dato che il giudizio è proseguito e la sentenza definitiva non è stata oggetto di impugnazione. In proposito il Collegio intenda dare continuità al seguente principio di diritto: Il passaggio in giudicato della sentenza sul quantum debeatur non determina la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione contro la sentenza non definitiva sull'an, alla cui permanenza è condizionata la decisione sul quantum (Sez. 3, Ord. n. 34664 del 2024 ; in senso conforme Sez.1, Sent. n. 13915 del 2014 e Sez. U. Sent. N. 2204 del 2005 ) . Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazionedegli artt. 1158, 1165, 2943 c.c. e dell’art. 713 c.c. La censura riguarda la statuizione circa la inefficacia dell’atto di citazionenotificato dai ricorrenti in data 23 dicembre 2010 ai fini dell’interruzione dell’usucapione stante la tipicità degli atti interruttivi dell’usucapione. I ricorrenti richiamano l’insegnamento della giurisprudenza di legittimitàsecondo cui tutte le azioni che hanno come fine ultimo di ottenere il recupero del bene sono interruttivedella prescrizione dell’usucapione. I ricorrenti richiamano anche il principio giurisprudenziale secondo cui l’effetto interruttivo va riconosciuto nei confronti degli atti che tendono a far valere una pretesa incompatibile con il possesso e con gli effetti che derivano dal trascorrere del termine come l’azione giudiziale mirante ad ottenere il riconoscimento della proprietà del bene in esito al giudizio di divisione. In altri termini , l’esercizio dell’azione di simulazione volta a rivendicare la proprietà del bene è incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine di cui all’articolo 1158 c.c. così come l’azione di riduzione formulata in subordine. In particolare, l’introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell’usucapione nel caso contenga una chiara manifestazione di volontà di riacquistare all’asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato. Nella specieunitamente all’azione di riduzione è stata proposta dall’attrice domanda volta a far dichiarare la simulazione della compravendita in quanto dissimulante una donazione nulla per Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 difetto di forma,domanda il cui fine è recuperare il bene alla massa e la suddetta domanda è stata accolta dal Tribunale di Padova. In ogni caso la domanda di riduzione aveva un effetto recuperatorio in virtù dell’attribuzione pro quota in esito al giudizio di divisione. 1.2 Ilprimo motivo di ricorso è fondat o. Laricorrente aveva agito per far dichiarare la natura simulata dell’atto di compravendita del 31 dicembre 1990 in quanto dissimulante una donazione nulla, domandando che siprocedesse alla divisione di tutti i beni oggetto del simulato contratto di compravendita. In subordine nel caso la donazione fosse stata ritenuta valida o l’atto fosse stato qualificato come un negotium mixtum cum donatione, l’attrice ne aveva chiesto la riduzione al fine di reintegrare la quota a lei riservata quale legittimaria. La Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che la domanda dell’attrice [OSCURATO:PERSONA] non abbia interrotto il termine per l’usucapione e ha erroneamente applicato il principio secondo cui gli atti interruttivi del possesso risultano tassativamente elencati dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. e tale tipicità non ammette equipollenti. Nella specie, infatti, la domanda di simulazione e di divisione ereditaria, prima ancora di quella subordinata di riduzione , era idonea ad interrompere l’usucapione rientrando nel novero degli atti che ai sensi degli artt. 1165 e 2943 c.c. possono produrre il suddetto effetto. Preliminarmente deve osservarsi come colui che agisce per la dichiarazione di simulazione di una compravendita deducendo inoltre la nullità della donazione dissimulata per mancanza di un requisito diforma ad substantiam integra, di fatto, l'allegazione che Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 il bene in questione non sia, in realtà, mai uscito dall'asse ereditario, e quindi l'azione può qualificarsi quale petitio hereditatis (o di rivendicazione di bene ereditario), da parte di soggetto il quale deve qualificarsi come erede legittimo con riferimento al cespite noncontemplato nel testamento del de cuius. In tal caso, dunque, emerge indiscutibilmente la funzione recuperatoria del bene e, quindi , l'azione è riconducibile alla petizione ereditaria idonea ad interrompere il possesso utile all’usucapione. In ogni caso la ricorrente una volta accertata la simulazione della compravendita aveva chiestoanche la divisione ereditaria. In proposito il Collegio intende dare continuità al principio di diritto richiamato dal P.G. le cui conclusioni sono da condividere : L a domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti (Sez. 2, Sentenza n. 24730 del 17/08/2023, Rv. 668872 -01). Quanto detto è sufficiente per l’accoglimento del motivoin ogni caso deve osservarsi come sia da condividere anche il secondo rilievo del P.G. secondo cui la Corte d’Appello non ha svolto alcuna indagine sulla finalità della domanda subordinata di riduzione alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui : Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 In tema di possesso "ad usucapionem" l'introduzione di un giudizio di riduzione per lesione di legittima ha efficacia di atto interruttivo dell'usucapione solo se contiene una chiara manifestazione della volontà di riacquistare all'asse ereditario il bene sul quale il possesso viene esercitato, atteso che dal combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c. risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso e tale tipicità non ammette equipollenti (Sez. 2, Sentenza n. 30079 del 19/11/2019, Rv. 656200). 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la C orte d’appello di Venezia preso in considerazione il fatto che l’area scoperta adibita a giardino è comune ai due appartamenti facenti parte dell’unico fabbricato e che l’appartamento al piano terra è stato pacificamente posseduto da [OSCURATO:PERSONA] sino al 19 agosto 2006. V iolazione e falsa applicazione degli articoli 115e 116 c. p.c. 2.1 Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. 3. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione dell'art. 1158, 1165 e 2944 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., con riguardo alla presunta incompatibilità dell'atto di compravendita del 31.12.1990 con l' animus possidendi a fondamento del potere di fatto esercitato sul bene, ai fini dell'acquistoper usucapione. Secondo i ricorrenti il negozio di donazione, ancorché simulato, non costituirebbe un riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà. Sarebbe erronea in diritto -per violazione dei principi delineati dalla giurisprudenza di legittimità (per cui "il compimento di attività Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 negoziali ... non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione")– l’ approdo di Tribunale e Corte d'appello, per cui la stipula della compravendita sul bene usucapendo risulterebbe incompatibile con l'animus possidendi essendo invece necessaria un’ulteriore indagine sulla c oncreta ed inequivoca "volontà attributiva" dellaproprietà dei beni in capo ai Sig.ri [OSCURATO:PERSONA]-Marchiori per effetto della compravendita del31.12.1990. 3.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi che governano l’interruzione dell’usucapione ritenendo che nel momento della stipula della vendita simulante la donazione i ricorrenti incidentali hanno compiuto un pieno riconoscimento dell’altrui diritto idoneoad interrompere l’usucapione. Sul puntoil Collegio intende dare continuità ai s e g uent i principi di diritto: a) Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 13153 del 14/05/2021, Rv. 661313 -01); b) In tema di usucapione, ai sensi del'art.1165 cod. civ. in relazione all'art.2944 cod. civ., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendida parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà) (Sez. 2, Sentenza n. 25250 del 29/11/2006, Rv. 593763 -01). Nella specie l’aver stipulato una vendita simulante una donazione costituisce indubbiamente il riconoscimento dell’altrui diritto e l’espressione inequivoca della volontà di attribuire il bene al simulato alienante, sicché il possesso può decorreresolo da un momento successivo a tale data. 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione degli artt. 737 ss. c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d'Appello manifestamente disatteso il principio di automaticità ed obbligatorietà della collazione, indipendentemente da qualsivoglia istanza di parte, in presenza di domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti del giudizio, e della risultanza in atti di donazioni posti in esseredal de cuius. Secondo i ricorrenti, il tema dell’esistenza di una donazione formale diretta a vantaggio dell’attrice GraziellaTisato non sarebbe frutto del tentativo di una delle parti di operare una diversa perimetrazione dell'asse ereditario "a preclusioni già maturate", come erroneamente frainteso dal Collegiolagunare. L'esistenza di siffatta donazione - collazionabile trattandosi di divisione tradiscendenti- risultava ab initio quale tema di causa ai fini della decisione sulla domanda divisione dell'asse ereditario Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 avanzata da parte attrice che stavacercando di "recuperare" i beni oggetto della donazione asseritamente nulla e che, al contempo aveva inequivocamente e trasparentemente dato atto della liberalità posta inessere in vita dalla de cuius a proprio favore. In un siffatto contesto, se si muove dal principio che la collazione è un'operazione che il Giudice della divisione deve compiere anche d'ufficio a prescindere dalle esplicite domande di parte (v. da ult. Cass., 23.7.2019, n. 19833), ovviamente nei soli limiti dei cespiti e degliatti negoziali portati alla sua attenzione, è chiaro che l'unica conclusione necessitata sia quella del doveroso preliminare accertamento da parte del Giudice della reale consistenza dell'asse mediante l'operazione di collazione ex art. 737 ss. c.c. estesa anche alla donazionediretta di cui ha dato conto [OSCURATO:PERSONA] nel suo atto introduttivo. Secondo i ricorrenti opererebbe il principio secondo cui «l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa da partedel de cuius, nei limiti in cui sia valida) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal finela domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte del l’ asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione. 4.1 Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato. La Corte ha fatto erronea applicazione del regime delle preclusioni escludendo dalla divisione ereditaria la donazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto in vita dalla madre.In particolare, la Corte territoriale ha fatto erronea applicazione del principio espresso da questa Corte a sezioni unite secondo cui: In tema di Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 giudizio di divisione ereditaria, successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del de cuius individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ.(Sez. U, Sent. n. 14109 del 2006 ) . In proposito deve preliminarmente ribadirsi che la collazione è l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario quanto hanno ricevuto dal de cuius in donazione. L a collazione può essere veicolata da una vera e propria domanda,ovvero configurarsi quale questione preliminare di merito (veicolata da una specifica deduzione diuna delle parti); ovvero ancora quale questione incidentale conosciuta dal giudice nell'iter decisorio inaugurato da una domanda di divisione , sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti del processo. La collazione,dunque, non è un'azione ma un istituto di diritto sostanziale. Ne consegue che, dalpunto di vista processuale, non deve tradursi necessariamente in una domanda giudiziale, “essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di determinati beni, facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione” (Cass., n. 15131/05)- anche dissimulat a - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 Nella specie dagli scritti difensivi emergeva c h iaramente l’esistenza di un bene donato ad un condividente di cui tener conto e dunque la censura proposta con il motivo in esame è fondata. 5. Il terzo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e di motivazione apparente nella parte in cui la Corte d'appello parrebbe aver ritenuto di qualificare lavocatio testamentaria della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in termini di disposizione a titolo particolare. [OSCURATO:PERSONA] lagunare sarebbeanzitutto incorso in un manifesto vizio dicontraddittorietà della motivazione per quanto riguarda la qualificazione del contenuto della disposizione testamentaria in oggetto. Infatti, a parere dei ricorrenti, i l richiamo all ’ attribuzione pro quota del l’ unico bene residuo a vantaggio dei figli v arrebbe proprio ad integrare quella «intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio» (per tutte, da ult., Cass., 3.7.2019, n. 17868) che integra l'essenza stessa dell’institutio ex re certa, mentre la Corte d’Appello lo avrebbe del tutto contraddittoriamente negato.La motivazione sarebbe dunque a tal punto perplessa e contraddittoria da risultare del tutto apparente. 6. Il quarto motivo del ricorso incidentale è così rubricato: Violazione degli artt. 457, 588. co. 2 e 734 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., conriguardo al principio della vis expansiva della quota espressamente prevista dal testatore rispetto ai beni non specificamente contemplati nel testamento. In presenza di quote istitutive di erede "totali", ossia ricostituenti l'intero patrimonio che il testatore aveva in mente in quel momento - siano esse aritmeticamente determinate dal de Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 cuiusoppure ex pos t (istituzione ex re certa ) - , andrebbe escluso in t oto il concorso della successione legittima con quella testamentaria (Cass., n. 17868/2019, cit.).Risulterebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorso il Collegio lagunarenella applicazione di detto principio generale in virtù del quale t utti i beni ereditari, compresi i benisopravvenuti debbono essere ripartiti tra i co-eredi [OSCURATO:PERSONA] secondo le quote espressamente volute e previste dalla testatrice. 6. Il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale sono fondati. Preliminarmente deve richiamarsi l’orientamento del tutto consolidato secondo il quale: In tema di delazione dell'eredità, non vi è luogo alla successione legittima agli effetti dell'art. 457, comma 2, c.c., in presenza di disposizione testamentaria a titolo universale, sia pur in forma di istituzione "ex re certa", tenuto conto della forza espansiva della stessa per i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (Sez. U, Ord.n. 17122 del 2018, Rv. 649495, conf. Sez.2, Sent . n. 12158 del 2015 , Rv. 635621) , se invece l ' institutio ex re certa non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, ex art. 457, comma 2, c.c.. Nella specie, il bene oggetto del testamento era l’unico di cui la testatrice fosse a conoscenza e di cui aveva consapevolezza di poter disporre, dunque la sua volontà, che teneva conto delle precedenti donazioni, di attribuirne la quota di tre quarto al figlio e quella di un quarto alla figlia costituiva una volontà universale. Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 Pertanto, in presenza di una disposizione testamentaria come quella oggetto del presente giudizio che comprende l’universalità dei beni del testatore (ovvero l’unico bene rimasto nel patrimonio della de cuius) e che, comunque, pur indicando un bene determinato è indice di una disposizione a titolo universale come assegnazione dei beni come quota del patrimonio trova applicazione il principio secondo cui la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell'istitutioex re certa, da intendersi nel senso che l'acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (Sez. 2, Sentenza n. 17868 del 03/07/2019, Rv. 654464 -02). In sostanza, nel momento in cui è venuta meno per nullità la donazione del 1990 al figlio,il bene oggetto di tale donazione deve essere considerato come sopravvenuto nel patrimonio della testatrice e di cui ell a ignorava l’esistenza nel suo patrimoni o , avendolo donato. In tal caso trova applicazione il citato principio della forza espansiva anche dell'istituito "ex re certa" come della vocazione a titolo universaleinteso nel senso sopra indicato della sua estensione proporzionale ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. 7. Il quinto motivo di ricorso incidentale è così rubricato: Vizio di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., se non di motivazione apparente in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.nella parte in cui la Corte d'appello pare aver ritenuto la carenza di interesse del Sig. CesareTisato, nell'invocare la vis expansiva delle quote di cui alla Ric. 2020n.23678sez. S2 - ud. 13 /0 2 /202 5 istituzione ex re certa, dimenticando però in toto di considerare - quale "bene sopravvenuto" all'asse ereditario- i beni oggetto della donazione dissimulata nulla per difetto di forma,"rientrati" ex post nel patrimonio della de cuius [OSCURATO:PERSONA] proprio per effetto della conferma in appello della declaratoria di nullità, nonché l'accertando credito restitutorioin capo al co-erede Sig. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo parte ricorrente vi sono"elementi patrimoniali facenti parte dell'asse ereditario da dividere", peraltro di non ininfluente consistenza economica, ed altresì che questi "elementi patrimoniali" sono pacificamente "sopravvenuti" al patrimonio ereditario della de cuiusScandaletti. 7.1 Il quinto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del terzo e quarto motivo. 8. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti il secondo del ricorso principale e il quinto del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione che, oltre a fare applicazione dei principi di diritto indicati in motivazione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e